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Decreto — n. 17861/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by default; judgment extinguished due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17861/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early termination proposal within the statutory 40-day period. Consequently, the proceedings were formally closed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs totaling €3,500. The court ruled that no equitable sum was necessary since the appellant did not meet the conditions for such a request.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an early termination proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction default judgment procedure early termination proposal waiver by silence litigation costs award tempestività dell'inoltro istanza di ricusazione tardiva rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 96, third paragraph, c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 18573/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, mentre non ricorrono le condizioni per disporre la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., come richiesta dalla controricorrente;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 26 giugno 2024 I