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Sentenza — n. 17860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses forced easement claim against donees, ruling the right applies only to the original seller or heirs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's application of Article 1054 of the Civil Code against the plaintiffs, who were donees rather than the original seller or his heirs. The plaintiffs argued the easement right was personal to the original alienator and could not be enforced against their acquired property. Consequently, the cassation court quashed the appellate decision and remanded the case for a new examination of alternative access routes.

Regesto Legislator

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Art. 1054 c.c.; The right to a forced easement under Article 1054 of the Civil Code is exercisable only against the original alienator or his heirs, not against third parties who acquired the burdened property by donation or other particular title.

Parole chiave

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forced easement Civil Code Article 1054 donee vs original seller personal right of action remand for new trial prestazione di servizi sopra le frontiere servitù servitù personale

Disposizioni normative citate

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Art. 1054 c.c.
ed applicava alla fattispecie la norma di cui all’art. 1054 c.c. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Fiorentino Cosima Damiana, Costantino Giorgia e Costantino Antonella, affidandosi ad un unico motivo.
Art. 1051 c.c.
minimo mezzo, secondo le previsioni di cui all’art. 1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art.
Art. 1053 c.c.
1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
1054 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 702 bis c.p
908 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona delladott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 1054 c.c
ed applicava alla fattispecie la norma di cui all’art. 1054 c.c.
art. 1051 c.c
minimo mezzo, secondo le previsioni di cui all’art. 1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art.
art. 1053 c.c
1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c.
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38030-2019proposto da: FIORENTINO COSIMA DAMIANA, COSTANTINO GIORGINA e COSTANTINO ANTONELLA, rappresentate e difese dall’avv. MASSIMO FASANOe domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MERIDIONAL CARNI S.R.L., in persona del legale rapprsentante pro tempore, COSTANTINO CESARE e COSTANTINO GIORGIA, rappresentati e difesi dall’avv. CRISTIANO SOLINAS e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - nonchè contro COSTANTINO ROSALBA -intimata - avverso la sentenza n. 908 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona delladott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.5.2013 la società Meridional Carni S.r.l. evocava in giudizio Fiorentino Cosima Damiana, Costantino Giorgina, Costantino Antonella, Costantino Rosalba, Costantino Giorgia e Costantino Cesare innanzi il Tribunale di Lecce, invocando la costituzione di una servitù di passaggio coattiva sul fondo dei convenuti e la condanna di questi ultimi ad astenersi da condotte pregiudizievoli per la società attrice ed al risarcimento del danno eventualmente cagionato alla stessa.

L’attrice dava atto, in particolare, che all’esito di precedente giudizio tra le stesse parti il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 14.3.2013, aveva rigettato la domanda con la quale essa aveva chiesto accertarsi l’esistenza del diritto di servitù di passaggio costituito convenzionalmente, in base alle previsioni del contratto preliminare del 29.8.2005 e del successivo rogito definitivo dell’11.11.2005, dichiarando altresì estinta la servitù costituita con scrittura privata del 16.11.2005. Per effetto di tale pronuncia, il fondo di proprietà della società attrice era dunque intercluso, in quanto privo di accesso alla viabilità pubblica.

Nella resistenza dei convenuti Fiorentino Cosima Damiana, Costantino Giorgia e Costantino Antonella, e nella contumacia degli altri soggetti evocati in giudizio da parte attrice, il Tribunale, con ordinanza del 18.10.2013, rigettava la domanda, ritenendo non provata né la natura interclusa del fondo della società attrice, né le esigenze di utilizzazione dello stesso in relazione alle quali era stata chiesta la costituzione del diritto di passaggio coattivo sul fondo di parte convenuta. Con la sentenza impugnata, n. 908/2019, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame interposto da Meridional Carni S.r.l. avverso la decisione di prime cure, riformandola e costituendo la servitù di passaggio a carico del fondo degli originari convenuti.

La Corte distrettuale, in particolare, ravvisava la condizione di interclusione assoluta del fondo di proprietà di Meridional Carni S.r.l. ed applicava alla fattispecie la norma di cui all’art. 1054 c.c. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Fiorentino Cosima Damiana, Costantino Giorgia e Costantino Antonella, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Meridional Carni S.r.l., Costantino Cesare e Costantino Giorgia. Costantino Rosalba, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale del 14.4.2021 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 14774/2021, per essere trattato in udienza pubblica.In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono compars i a ll’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso , l’avv. Massimo Fasano , per la parte ricorrente, che ha insistitoanch’egli per l’accoglimento , e l’avv.

Nicolina Nicodemo, in sostituzione dell’avv. Cristiano Solinas, per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1054 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato la norma dianzi richiamata non già nei confronti del venditore, o dei suoi eredi, ma degli aventi causa a titolo particolare di quest’ultimo. Nel caso di specie, infatti, Fiorentino Cosima Damiana, Costantino Giorgina e Costantino Antonella avevano ricevuto per donazione la particella n. 433, sulla quale dovrebbe insistere la servitù di passaggio di cui è causa, onde nei loro confronti non avrebbe potuto essere esercitato il diritto, personale, di cui all’art. 1054 c.c. La censura è fondata.

La Corte di Appello ha accertato la natura assolutamente interclusa del fondo di Meridional Carni S.r.l. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dando altresì atto che la predetta società aveva esigenza di accedere al lotto acquistato con mezzi pesanti, trattandosi di locale destinato a rimessa e funzionale alle esigenze della sua attività di commercio di carni all’ingrosso (cfr. pag. 5 della sentenza). Ha poi dato atto che il diritto dell’acquirente di ottenere la costituzione di una servitù coattiva e gratuita sul residuo fondo dell’alienante, previsto dall’art. 1054 c.c., è esercitabile soltanto nei confronti del predetto alienante o dei suoi eredi, ma non anche nei confronti di confinanti estranei al negozio (cfr. pag. 5 della sentenza) ovvero degli aventi causa a titolo particolare del predetto alienante (cfr. pag. 6 della sentenza).

Ed infine, ha accolto la domanda, senza considerare che gli odierni ricorrenti non erano eredi dell’originario alienante, Costantino Cesario, dal quale avevano ricevuto il cespite destinato ad essere gravato dal diritto di passaggio di cui è causa per donazione, giusta atto del 4.2.2011, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado, come indicato, ai fini della specificità delladoglianza, a pag. 17 del ricorso. Poiché dunque Meridional Carni S.r.l. non poteva esercitare l’azione prevista dall’art. 1054 c.c. nei confronti degli odierni ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe dovuto, una volta accertata la condizione di interclusione assoluta del fondo della società appellante, individuare il percorso più idoneo a raggiungere la pubblica via, nel rispetto del criterio del cd. minimo mezzo, secondo le previsioni di cui all’art. 1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione.

Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un rinnovato esame della fatto perverificare se, in concreto, sussistano, o meno, i presupposti per poter configurare il diritto di servitù invocato dall’odierna parte controricorrente, tenendo conto dell’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 1054 c.c. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittim