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Ordinanza — n. 17764/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding judge competence and lack of reasoning in forced execution compensation liquidation. The court rejects claims that the designated judge lacked authority and that the ruling was unmotivated. It holds that the designated judge has functional competence and the reasoning meets constitutional minimums. The appeal is dismissed because the designated judge has functional competence in forced execution proceedings, and the lower court's reasoning satisfies constitutional minimums despite apparent omissions. The court rejects the appeal as the designated judge possesses functional competence in these proceedings, and the reasoning provided meets constitutional standards. The appeal is dismissed because the designated judge has functional competence and the reasoning satisfies constitutional minimums. The court rejects the appeal as the designated judge possesses functional competence in these proceedings, and the reasoning provided meets constitutional standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by creditors against a first-instance order determining professional fees in a forced execution proceeding. The appellants argued the designated judge lacked functional competence and that the ruling was unmotivated, while the court found the designated judge competent and the reasoning sufficient. The court rejected the claims because the designated judge has functional competence in such proceedings and the lower court's decision met constitutional minimums of reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The designated judge possesses functional competence in forced execution proceedings, and a ruling is not null for lack of motivation if it addresses the core issues and satisfies constitutional minimums.

Parole chiave

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functional competence designated judge forced execution compensation liquidation lack of motivation nullity constitutional minimums reasoning appeal against first instance order compenso del curatore fallimentare mercede dell'appaltatore spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.c.
è stata emessa dal giudice designato del Tribunale di Agrigento , mentre la competenza funzionale spettava al Presidente del Tribunale, sicché la decisione sarebbe nulla per un vi zio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; 1.1.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
150 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, n. 4, 112 c.p.c.
Art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
9879 del 2012, Cass. 15940 del 2015) che « a nche in seguito alle modifiche introdotte dall’art.
art. 614 c.p
Giuseppe Carreca, previa revoca dei decreti, ha determinato in € 33.061,87, oltre accessori, il compenso spettante al professionista , e lo ha posto a carico de i creditoriprocedenti, salvo rimborso finale ex art. 614 c.p.c.
art. 158 c.p
è stata emessa dal giudice designato del Tribunale di Agrigento , mentre la competenza funzionale spettava al Presidente del Tribunale, sicché la decisione sarebbe nulla per un vi zio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; 1.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9911 del 2019
655223 - 01 , che , in motivazione, menziona Cass. n. 9911 del 2019;
Cass. n. 9879 del 2012
Cass. n. 9879 del 2012, Cass.
Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
Carreca per l’attività di direzione delle opere in relazione al quarto S.A.L., soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass.
Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053
Sez. U. 18/04/2018, n. 9558
8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.
Sez. U. 31/12/2018, n. 33679
9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Sez.
Sez. 2, Ord. 21/05/2024, n. 14060
33679; in termini, da ultimo, Sez. 2, Ord. 21/05/2024, n. 14060); 3.3.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24251/2022 proposto da: CRIMÌ NUNZIO, LOMBARDO FABIO, LOMBARDO FRANCESCO PAOLO, LOMBARDO LUIGI, elettivamente domiciliati in Palermo Via G . Cusumano 4, presso lo studio dell’avvocato Gaspare Celesia (CLSGPR69H26G273H) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro UNICREDIT SPA, CARRECA GIUSEPPE. -Intimati – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Agrigento R.G. n. 321/2019 depositata il 02/08/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . Rilevato che:

1. il giudice designato del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 02/08/2022, pronunciata nei procedimenti riuniti nn. R.G. LIQUIDAZIONE CTU 321/2019, 538/2019, 4132/2019, di esecuzione forzata di obblighi di fare, promossi, i primi due, dalla debitrice esecutata Unicredit Spa, il terzo, dai creditori procedenti Nunzio Crimì e Francesca Crimì (alla quale,nel corso del giudizio, sono subentrati gli eredi Francesco Paolo Lombardo, Luigi Lombardo e Fabio Lombardo), aventi ad oggetto altrettante opposizioni a tre decreti di liquidazione dei compensi emessi dal G.E. a favore dell’ausiliario ing. Giuseppe Carreca, previa revoca dei decreti, ha determinato in € 33.061,87, oltre accessori, il compenso spettante al professionista , e lo ha posto a carico de i creditoriprocedenti, salvo rimborso finale ex art. 614 c.p.c. ;

2. il Tribunale di Agrigento, al fine di determinare i l compenso , sulla premessa che l’attività dell’ausiliario era c onsistita nello svolgimento della direzione di opere , ha fatto applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012, ha condiviso uno dei conteggi alternativi elaborati dal c.t.u. nominato nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi, e ha quindi statuito che (cfr. pag. 7 dell’ordinanza) «alla luce del “consuntivo lordo” delle opere dirette dall’ing. Carreca in relazione al IV S.A.L. (€ 293.363,26), considerata la percentuale di rimborso delle spese e l’importo competenze (vedi Allegati VI “C2-D3”), determina il compenso in complessivi € 33.061,87»;

3. Nunzio Crimì, Francesco Paolo Lombardo, Luigi Lombardo e Fabio Lombardo hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Agrigento. Unicredit Spa e l’ing. Giuseppe Carreca sono rimasti intimati. Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e /o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. è stata emessa dal giudice designato del Tribunale di Agrigento , mentre la competenza funzionale spettava al Presidente del Tribunale, sicché la decisione sarebbe nulla per un vi zio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. è orientamento consolidato di questa Corte (S ez. 2, Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019, Rv. 655223 - 01 , che , in motivazione, menziona Cass. n. 9911 del 2019;

Cass. n. 9879 del 2012, Cass. 15940 del 2015) che « a nche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato».

E ciò perché, come è stato di recente ricordato da Cass.04/03/2024, n. 5656 (in connessione con Cass. nn. 22292/2020, 22795/2019, cit.), se condo la giurisprudenza di questa Corte « non è affetta da nullità l’ordinanza resa nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, “non essendo configurabili all’interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione»;

2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., a causa del difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Dea Capital Real Estate SGR Spa (“Dea Capital”), società di gestione del fondo d’investimento (denominato “Sigma Immobiliare– FCI immobiliare di tipo chiuso”) . Si lamenta che il G.E. del Tribunale di Agrigento ha nominato l’ing. Carreca ausiliario nell’àmbito del procedimento esecutivo per obblighi di fare promosso dai creditori procedenti Nunzio Crimì e Francesca Crimì nei con fronti dei debitori esecutati Unicredit Spa e Dea Capital Real Estate SGR Spa, e che il giudice designato non ha rilevato ex officio che al giudizio di opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi dell’ausiliario non ha partecipato il fondo comune d’investimento, che pure è litisconsorte necessario, il che comporta la nullità del giudizio; 2.1. il motivo è infondato; 2.2. in ricorso (pag.

18) si afferma che “emerge” che l’ing. Carreca è stato nominato ausiliario del G.E. nel procedimento di esecuzione per obblighi di fare promosso dai creditori procedenti (sig.ri Crimì) contro i debitori esecutati Unicredit Spa e Dea Capital Real Estate SGR Spa (già Idea Fimit SGR Spa) e si aggiunge che la procedura esecutiva è stata originata dalla sentenza n. 5259/2011 del Tribunale di Palermo, di condanna dei debitori esecutati, in solido, alla realizzazionedell’opere indicate in sentenza. Ebbene, in disparte l’evidente carenza di interesse del Fondo a partecipare al presente giudizio, rileva la Corte che la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5259/2011 condanna ad un facere esclusivamente Unicredit Real Estate s.c.p.a. e che il conseguente atto di precetto è rivolto nei confronti di Unicredit, sicché si deve escludere che Dea Capital sia parte necessaria tanto del giudizio di esecuzione che del presente giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso dell’ausiliario del G.E.;3. il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 132, n. 4, 112 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Si addebita al giudice di merito di avere affermato che le parti non avevano contestato l’operato dell’ausiliario, senza tenere conto che i ricorrenti - negli atti introduttivi, nelle comparse di costituzione, nelle note di trattazione scritta, nelle conclusioni -avevano formulato rilievi alla c.t.u. incidenti sulla quantificazione dei compensi da liquidare in favore dell’ausiliario; 3.1. il motivo èin parte infondato e in parte inammissibile; 3.2. è infondato perché l’ordinanza impugnata, diversamente da quanto prospettano i ricorrenti, nella parte in cui afferma di condividere il conteggio operato dal c.t.u. per il calcolo del compenso spettante all’ing.

Carreca per l’attività di direzione delle opere in relazione al quarto S.A.L., soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Sez. 2, Ord. 21/05/2024, n. 14060); 3.3. è inammissibile perché la prospettazione dei ricorrenti – secondo cui il giudice di merito avrebbe erroneamente supposto la mancanza di contestazione, da parte dei creditori procedenti, circa la correttezza della direzione dei lavori svolta dall ’ausiliario , senza considerare che essi, negli scritti difensivi, avevano sollecitato un’integrazione della c.t.u. al fine di dimostrare che l’ing.

Carreca non aveva bene adempiuto ai doveri connessi alla direzione dei lavori demandatagli dal G.E. - si sostanzia nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di compiere un approfondimento istruttorio al fine di accertare la correttezza dell’operato del professionista;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

5. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale le parti vittoriose non hanno svolto attività difensiva;

6. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13