Cassation court remands case regarding third-party opposition by seller when buyer faces eviction from third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to the public hearing to examine the admissibility of the seller's third-party opposition. The seller argued that his rights were prejudiced when the buyer was sued by a third party without him being called, despite the appellate court dismissing the opposition based on a narrow definition of prejudice. The court found the issue of whether a seller can file a third-party opposition when facing partial eviction from the buyer's judgment to be of general importance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 404, comma 1 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: The admissibility of a third-party opposition by a seller, who is not called in a suit brought by a third party against the buyer and suffers partial eviction, constitutes a question of general importance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16379/2020 R.G. proposto da : INGROSSO SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA, 25, presso lo studio dell’avvocato SCIONE ANTONIA (SCNNTN77E66C034N) rappresentato e difeso dall'avvocato PROVENZANO LUIGI MARIO (PRVLMR64P18E506U) -ricorrente- contro MORCIANO MARIA GRAZIA, DE MATTEIS ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA MARIA ANGELA (VCCPMR67L41G942D) rappresentato e difeso dagli avvocati MERCURIO MASSIMO SERGIO (MRCMSM57M29L074J), ZOMPI' FRANCESCO (ZMPFNC52L29L074F) -controricorrenti- nonchè CONDOMINIO DI VIA CUOCO - Intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1077/2019 depositata il 07/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Ingrosso Silvano ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 7.10.2019, che ha ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale Morciano Maria Grazie e De Matteis Aldo erano stati condannati a rimuovere un manufatto situato sul lastrico solare di proprietà del Condominio di Via Cuoco; - Ingrosso Luciano ha dedotto di aver venduto il manufatto da demolire a Morciano Maria Grazie e De Matteis Aldo e di non aver partecipato al giudizio introdotto dal Condominio di Via Cuoco nei confronti di Morciano Maria Grazie e di De Matteis Aldo; - la Corte di merito ha sostenuto che il venditore, che nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale, non è titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza;
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 404 , comma 1 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il procedimento di opposizione di terzo da parte del venditore sulla base di una nozione riduttiva della nozione di pregiudizio derivante dal non essere stato chiamato nella causa promossa contro il compratore dal terzo che pretenda di avere diritti sulla cosa venduta; - a sostegno della sua tesi, il ricorrente ha richiamando due risalenti precedenti (Cass.
Civ., Sez. III, sentenzan. 604 del 21/02/1968; Cass. Civ., Sez. I,Sentenza n. 1302 del 21/06/1965 ma anche Cass. 506/48) che ammettono l’azione di opposizione di terzo del venditore ex art. 404 cod. proc; civ.; - la giurisprudenza formatasi in relazione all’ammissibilità dell’opposizione di terzo attribuisce rilievo specifico al danno da esecuzione, secondo un’accezione più riduttiva del pregiudizio limitato all’attuazione della sentenza e non anche all’accertamento in essa contenuto (Cass.Civ., Sez. I, 8.11.2022, n.32887; Cass. Civ. , Sez.
II, 22.7.2022, n. 22972); - si tratta di verificare l’ammissibilità dell’azione ex art.404 c.p.c. da parte del venditore, che, pur non essendo titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza, subisce un pregiudizio dalla pretesa risarcitoria del compratore evitto; - assume, pertanto, rilievo nomofilolattico la questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione di terzo da parte del venditore che, nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 aprile