Supreme Court allows appeal for compensation due to illegal chimney installation violating property enjoyment rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Carla Imparato's appeal against the Salerno Court of Appeal's dismissal of her damages claim. Imparato argued that an illegal asbestos chimney installed too close to her balcony caused a presumptive loss of property enjoyment, while the lower court rejected the claim due to lack of proven health damage. The Court ruled that the lower court erred by excluding compensation without first evaluating whether the chimney's inherent danger and asbestos composition presumptively compromised the neighbor's right to fully enjoy the property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 890 c.c.; Art. 2056 c.c.: In cases of violation of statutory distances, the existence of damage can be proven through presumptive reasoning based on elements such as the inherent danger of the structure and its deviation from legal prescriptions, establishing a reduction in the enjoyment of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17744/2022 R.G. proposto da : IMPARATO CARLA, rappresentata e difesa dell’avvocatoMARIO VOLPE -ricorrente- contro MAGALDI MARIOe PAOLILLO EMMA, rappresentati e difes i dall'avvocato LAURA VITIELLO - controricorrenti - avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SALERNO n. 555/2022 depositata il12/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 12.5.2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Carla Imparato nei confronti di Marco Magaldi ed Emma Paolillo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dall’installazione illegittima di una canna fumaria posta a trentotto centimetri di distanza dal suo balcone.
La Corte d’appello ha accertato la violazione dell’art.1120 c.c. e dell’art.890 c.c. ma ha rigettato la domanda risarcitoria perché ha ritenuto insussistente il danno alla salute e carente di allegazione e prova il danno derivante dalla compromissione del godimento del bene. Carla Imparato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno sulla base di un unico motivo. Mario Magaldi ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt.2056, 1226, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur avendo accertato l’intrinseca pericolosità della canna fumaria posta a distanza inferiore a quella legale, ha rigettato la domanda risarcitoria senza tener conto che l’esistenza di un manufatto in amianto limiterebbe il godimento del bene.
La ricorrente contesta la fallacia del ragionamento inferenziale, che, in tema di violazione delle distanze, ammette il ricorso ad elementi presuntivi perl’accertamento e la determinazione del danno e richiama l’orientamento di questa Corte, che riconosce il danno in re ipsa nell’ipotesi di violazione delle distanze. Il motivo è fondato. Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esistedanno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare (Cassazione civile sez.
II, 20/06/2017, n.15246; Cassazione civile sez. II, 23/05/2016, n.10607;Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n.22389). Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato la violazione delle distanze dellacanna fumaria dal balcone di proprietà dell’attrice e la sua intrinseca pericolosità, attesa la sua composizione in amianto e le pessime condizioni manutentive, pericolosità che era superabilecon la dimostrazione da parte dei convenuti di aver adottato idonee cautele tecniche al fine di salvaguardare la dispersione nell’ambiente di sostanze nocive.
La sentenza impugnata, pur condividendo le conclusioni del CTU sulla natura obsoleta della canna fumaria, realizzata in difformità delle disposizioni di legge, ha escluso il risarcimento in assenza di un danno diretto alla salute, omettendo però di valutare, anche in via presuntiva, se il pericolo concreto ed attuale derivante dall’esposizione ad amianto, abbia limitato il godimento del bene, a prescindere dalla verifica delle immissioni nocive. Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova deldanno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa deldanno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa undanno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo. E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulledistanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multisCass.
Sez. II, 18.7.2013, n.17635). Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "dannoin re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "dannonormale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito ildanno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché ildanno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento didanno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, qualedanno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Ha, quindi, errato la Corte d’appello ad escludere la tutela risarcitoria per l’assenza di un danno effettivo alla salute, senza prima valutare se gli elementi presuntivi allegati fossero astrattamente idonei a compromettere il godimento del bene, come l’ intrinseca pericolosità della canna fumaria per la composizione in amianto, la difformità della canna alle prescrizioni di legge ed il suo cattivo stato di conservazione.
Sulla base del fatto noto, costituito dalla pericolosità della canna fumaria posta a distanza inferiore a quella legale, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, per le condizioni di tempo e di luogo, vi fosse stata una limitazione concreta nel godimento dell’immobile per il rischio di dispersione nell’aria di sostanze altamente nocive. La sentenza impugnata non si pone in linea con l’orientamento di questa Corte in tema di presunzione di danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull’assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene ne è oggetto, sicchè una volta soppresse o limitate tali facoltà, l’esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni (Cassazione Civile, Sez.
II, 23.6.2023, n.18108). Il ricorso deve, pertanto, essere accoltoper nuovo esame. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che si uniformerà al seguente principio di diritto: “in caso di violazione delledistanze, l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore”.
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassala sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno in d