Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, representing Alma Di Fiorini Rolando C SAS, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Safilo SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4560/2021 R.G. proposto da : ALMA DI FIORINI ROLANDO C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI (MLNGLG57L03H769R) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SAFILO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GATTI PAVESI rappresentata e difes a dagli avvocati BIANCHI LUDOVICI e TRADATI PAOLA (TRDPLA61B45F205J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2501/2020 depositata il 25/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg