Cassation court allows opposition to judicial custodian fee decree by ordering inquiry into criminal investigation status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an opposition filed by a judicial custodian against a fee liquidation decree. The custodian argued that the trial court erred by refusing to inquire into the status of the underlying criminal investigation, which is necessary to determine if the secrecy of the investigation bars the opposition. The court held that the trial judge must actively verify the investigation's status to decide whether the opposition is admissible or must be declared improper due to ongoing secrecy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 102 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 150/2011: In opposition proceedings against a judicial custodian's fee decree, the trial judge must inquire into the status of the criminal investigation to determine if secrecy bars the opposition or if necessary parties must be integrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5975/2020 proposto da: SERVIZIO CITROËN DI IOVENE GIOVANNI C SRL, domiciliat a ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall ’ avvocato Mario Corsiero (CRSMRA58P24E791P). -Ricorrente – Contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l ’A vvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 5158/2019 depositata il 14/01/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . LIQUIDAZIONE CUSTODE GIUDIZIARIORilevato che:
1. il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza R.G. n. 5158/2019 del14/01/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170,d.P.R. n. 115 del 2002, proposto dalla Servizio Citro ë n d i Iovene Giovanni C Srl (“Servizio Citro ë n ”) avverso il decreto del Pubblico ministero, in data 06/03/2019 , che liquidava alla ricorrente euro 2.635,87, per 1.181 giorni di custodia giudiziaria di un trattore stradale e di 26 cubi di polietilene da mille litri (di gasolio), a fronte della richiesta del custode per un ammontaredi euro 615.805,53.
Il giudice di merito ha rilevato, da un lato, che la Servizio Citroën aveva notificato il ricorso-decreto di fissazione dell’udienza esclusivamente al Ministero della Giustizia (rimasto intimato), e non anche agli altri litisconsorti necessari, ossia al Pubblico ministero e all’imputato (o indagato) ; dall’altro, che il Tribunale non poteva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (Pubblico ministero e imputato/indagato), non avendo la parte ricorrente dato prova dello stato del processo (o procedimento) penale, nel cui à mbito era stato emesso il decreto di liquidazione , al fine di verificare se fosse o meno cessato il segreto istruttorio, posto che, nell a prima ipotesi (intervenuta cessazione del segreto istruttorio), al giudizio di opposizione devono partecipare anche il Pubblico ministero e l’imputato/indagato, e che, nella seconda ipotesi (persistenza del segreto istruttorio), non può essere proposta opposizione exart. 170, d.P.R. n. 115 del 2002;
2. la Servizio Citroën ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, e dell’art. 102, comma 2, c.p.c. Si lamenta che, trattandosi di giudizio di opposizione al decreto del Pubblico ministero di liquidazione del compenso del custode giudiziario, nel quale (come ha riconosciuto il Tribunale di Napoli Nord) sono parti necessarie sia il Pubblico ministero sia l’imputato/indagato, il giudice di merito non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, come prescritto dall’art. 102, comma 2, c.p.c.;
2. il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice di merito affermato di non potere disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in ragione del fatto chela ricorrente non aveva dato notizie in ordine allo stato del procedimento penale nel quale la stessa Servizio Citroën era stata nominata custode giudiziario, senza considerare che l’art. 15, cit., al quinto comma, attribuisce al giudice (anche) il potere di ottenere notizie in ordine allo stato del procedimento penale e al nominativo dell’indagato o dell’imputato, notizie che, al contrario, il custode giudiziarionon ha la facoltà di ottenere;
3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati; 3.1. è orien tamento consolidato di questa Corte ( Sez. 2 , Ordinanza n. 9102 del 12/04/2018, Rv. 648080 – 01 , con riferimento all’ipotesi di liquidazione del compenso del c.t.u. del Pubblico ministero; conf., ex plurimis, Cass. n. 19354/202) che «[i]n tema di liquidazione dei compensi al perito nominato in un procedimento penale[e ciò vale anche se, come nella specie, l’ausiliario è il custode giudiziario, n.d.e.], se il procedimento si trova in una fase in cui sussista “il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato”, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’indagato o all’imputato».
È stato altresì chiarito ( cfr. Cass. n. 5999/2020 , in motivazione, punto 2, pag. 3, che menziona Cass. nn. 9102/2018, cit., 2176/2013, Sez. U. 8516/2012; 24786/2010 ) che , nel caso in cui il decreto opposto riguardi i compensi per l’attività svolt a dal l’ausiliario (nella specie, si trattava del c.t.u.) nella fase delle indagini penali su incarico del Pubblico ministero, ciascuno dei soggetti legittimati all’opposizione riveste la qualità di litisconsorte necessario, essendo legittimato anche ad impugnare la decisione;
4. passando dalla cornice concettuale al merito del ricorso , il Tribunale di Napoli Nord si è discostato da questi princìpi e ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, mentre, attivando i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 , d.lgs. n. 150 del 2011 , avrebbe dovuto assumere informazioni sullo stato del procedimento penale ( sul punto, ex multis , Cass. nn. 27608/2023, 24 875/2023) , per poi, alternativamente, dichiarare improponibile l’opposizione al decreto di pagamento del custode,nell’ipotesi di indagine penale ancora coperta da segreto, oppure, nell’ipotesi opposta di intervenuta discovery degli atti del procedimento penale, ordinare, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c., l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito;
5. in conclusione, accolto il ricorso, l’ordinanza è cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale nel riesame della lite si atterr à a i princìpi di diritto sopra enunciati, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,in data