Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The material facts show that the proposal was communicated to the parties, but no response was filed by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5302/2023 R.G. proposto da : TARANTELLI AMELIA, POFFERI GEORGIANNA, POFFERI ALDA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO VALERIO (VLLVLR71R14H501T) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALLEFUOCO ANGELO (VLLNGL46L17H501R) -ricorrenti- contro BOSI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ZUENA ELEUTERIO (ZNULTR59S16H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato PISILLO FABIO (PSLFBA58H18G702M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1553/2022 depositata il 21/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di