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Ordinanza — n. 17694/2024 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for lack of reasoning on sale validity, ruling omission of judgment on sale nullity is not a material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17694/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, holding that the omission to address the validity of the sale constituted a lack of reasoning rather than a correctable material error. The appellant argued the lower court ignored the sale's validity, but the court found the appeal focused exclusively on the nullity of the special power of attorney. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was legally flawed for failing to explicitly decide on the sale's validity, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.: The omission of a judgment on a specific issue, when the reasoning addresses only a different claim, constitutes a total lack of reasoning warranting cassation, not a correctable material error.

Parole chiave

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omission of judgment lack of reasoning material error correction nullity of power of attorney validity of sale partial appeal reform remand to appellate court nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
si deduce lanullità della sentenza (art. 360 , primo comma , n.
Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
civ.) per totale carenza di motivazione, con violazione dell’art. 132 , secondo comma, n.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
2188 /2020, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
art. 100 cod. proc. civ
) per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
artt. 324 cod. proc. civ
, nonché del giudicato interno (artt. 324 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, 5 settembre 2003, n. 13006
Cass., Sez. II, 4 maggio 2011, n. 9796
Cass., Sez. II, 20 luglio 1994, n. 6768
Cass., Sez. Un., 6 febbraio 1984, n. 80
Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto a l n . 2188/2020 propost i da : BIANCHI Floriana, rappresentata e difesadall'avvocato Marco Serra e dall'avvocato Stefano Recchioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma via Paolo Emilio 57; -ricorrente- contro REAL DOMUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Larocca, domiciliata ex legein Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonchè contro SAFFIOTI Grazia e SAFFIOTI Vincenzo, rappresentati e difes i dall'avvocato Tommaso Larocca, domiciliatiex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrenti- nonché contro BARTOLOMEO Gino, rappresentato e difeso dall'avvocato Clino Pompei, elettivamente domiciliato in Roma Via Conte Rosso, 5, presso lo studio dell’avvocato Ermenegildo Pompei; -controricorrente- nonché nel giudizio riunito sul ricorso iscritto al n. 22995/2020 R.G. proposto da:

BIANCHI Floriana, rappresentata e difesadall'avvocato Marco Serra e dall'avvocato Stefano Recchioni , presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma Via Paolo Emilio 57; -ricorrente- contro REAL DOMUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Larocca, domiciliata ex legein Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonchè contro SAFFIOTI Grazia e SAFFIOTI Vincenzo, rappresentati e difes i dall'avvocato Tommaso Larocca, domiciliatiex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrenti- nonchécontro BARTOLOMEO Gino , rappresentato e difeso dall'avvocato Clino Pompei, elettivamente domiciliato in Roma Via Conte Rosso , 5, presso lo studio dell’avvocato Ermenegildo Pompei; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3986/2019,depositata i l 13 giugno 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal Consigliere Gianluca Grasso . FATTI DI CAUSA 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Floriana Bianchi conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, VincenzoSaffioti, Grazia Saffioti, il Notaio Gino Bartolomeo e la Real Domus s.r.l. al fine di accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1325 cod. civ. la nullità e/o comunque l’invalidità e/o l’inesistenza della procura speciale dell’1 giugno 2000 per atto del Notaio Bartolomeo, nonché di ogni atto a essa correlato e consequenziale; per l’effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della scrittura privata di compravendita del 27 luglio 2001 autenticata nelle firme a rogito Notaio Bartolomeo; in via meramente subordinata ed eventuale annullare i predetti atti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e seguenti cod. civ.; condannare conseguentemente Grazia Saffioti, Vincenzo Saffioti, la Real Domus s.r.l., in persona del suo legale rapp. p.t ., e il notaio Gino Bartolomeo, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti e subendi dalla parte attrice, quantificati in misura forfetaria in complessivi € 2.000.000,00,ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio Grazia e VincenzoSaffioti, richiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare il difetto di legittimazione passiva di entrambi i convenuti rispetto alle domande di nullità/annullamento del contratto di compravendita; nel merito, rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, estinte per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizioanche il notaio Bartolomeo chiedendo di rigettare ledomande dell’attrice. La Real Domus s.r.l., nel costituirsi,eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'assoluta estraneità al disegno doloso descritto dall'attrice, richiedendo disporsi la sua estromissione dal giudizio;in via subordinata, nel merito, contestava le domande proposte.

All'esito dell'istruttoria,il Tribunale di Roma dichiara va la nullità della procura speciale e del contratto di compravendita; ordinava all'Agenzia del territorio competente di procedere alla trascrizione della sentenza alla data del suo passaggio in cosa giudicata; respingevala domanda di risarcimento danni e dichiara va prescritta la domanda di restituzione delle somme;condannava i convenuti, in solido tra loro,a rifondere all'attrice le spese di lite. 2. - La Real Domus s.r.l. impugnava la pronuncia dinanzi la Corte di appello di Roma. Floriana Bianchi si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia di prime cure.

Grazia e Vincenzo Saffioti si costituivano aderendo all'impugnazione dellaReal Domus s.r.l. Analoga posizione processuale assumeva il notaioBartolomeo. La Corte di appello di Roma , con sentenza depositata il 13 prugno 2019, ha accolto l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha rigettato la domanda di nullità della procura speciale dell'1 giugno 2000 proposta da Bianchi Floriana, condannando la Bianchi al pagamento delle spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio da Real Domus s.r.l. e Gino Bartolomeo , compensando integralmente tra la Bianchi e i Saffioti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. -Floriana Bianchi ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronunciasulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Real Domus s.r.l ., contestando i motiviimpugnazione. Grazia e VincenzoSaffioti hanno resist it o con contro ri corso , così come il notaio Gino Bartolomeo. 4. -In data 18 luglio 2019 , la Real Domus s.r.l . ha depositato istanza per la correzione dell'errore materiale della sentenza della Corte di appello di Roma, in quanto in dispositivoera stata rigettata ladomanda di nullità della procura speciale del 1 giugno 2000 , senza alcunriferimento al contratto di compravendita del 27 luglio 2001 , stipulato in forza della procura invalida.

A definizione del relativo procedimento, l’istanza è stata accolta con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Roma in data 4 febbraio 2020, unito alla sentenza medesima. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, come modificata con l’ordinanza di correzione del 4febbraio 2020,Floriana Bianchi ha proposto un nuovo ricorso per cassazione. Nel giudizio hanno depositato controricorso tutte le parti resistenti già presentinell'altro procedimento. 5. –Entrambi i ricorsi sono stati avviatialla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Tutte le parti costituitehanno depositato memoria illustrativa . RAGIONIDELLA DECISIONE 1. -Preliminarmente il Collegio dispone la riunione del giudizio R.G. 22995/2020 a quello portante R.G. n. 2188 /2020, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2. -Con il primo motivo del ricorso n. 2188 /2020 R.G. si deduce lanullità della sentenza (art. 360 , primo comma , n. 4 cod. proc. civ. ) per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. , nonché del giudicato interno (artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. ).

La ricorrente contesta la sentenza che ha ritenuto implicitamente ammissibile il gravame della Real Domus s.r.l . , procedendo al riesame e a nuova valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Al contrario, né i Saffioti,né il Notaio Bartolomeo hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato nulla la procura e che comporta, a cascata, la nullità dell’atto di trasferimento. Un primo errore, in punto di rito, riguarderebbe l’aver ritenuto ammissibile un gravame sul detto capo da parte di un soggetto esterno al negozio procuratorio e, dunque , privo tecnicamente di interesse a impugnare perché non soccombente -in senso tecnico - sul punto, con violazione dellaregola generale dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. , cui usualmente si riconduce anche l’interesse all’impugnazione, ritenendolo, implicitamente sussistente in capo alla Real Domus s.r.l. che, non essendo parte del negozio procuratorio,non poteva considerarsi tecnicamente soccombente in ordine alla nullità della medesima.

Essendo il negozio procuratorio intercorso solo fra i Saffioti e la Bianchi, non avendoné i Saffioti né il Notaio Bartolomeo impugnato il capo della sentenza che ha dichiara to nulla la procura , parte ricorrente deduce, come conseguenza , il passaggio in giudicato del relativo capo. 2.1. -Il motivo è infondato. Di tutta evidenza è l’ interesse della Rea l Domus s.r.l . a far valere la validità della procura, giacché l'atto di compravendita che l'ha vista partepresuppone l'esistenza della procura stessa. La stessa legittimazione a impugnare non è stata messa in discussione nel giudizio di gravame. 3. - Con il secondo motivo del ricorso n. 2188 /2020 R.G. si prospetta l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 , primo comma , n. 3 cod. proc. civ. ) della disciplina in tema di presunzioni ex art. 2727 ss. cod. civ.

Second o parte ricorrente,la corte si è limitata all’esame del quarto motivo di appello, basato sulla pretesa erronea valutazione, da parte del Tribunale di Roma, delle risultanze istruttori e . Si evidenzia , in particolare, che gli elementi posti alla base della pronuncia del gravame costituiscono delle mere ipotesi e illazioni, impiegate su base presuntiva, prive dunque di qualunque efficacia dimostrativa. Si ritiene, invece, sorprendente il silenzio che si riscontra su un aspetto di primaria rilevanza , acquisita in atti , ossia il mancato pagamento del prezzo per la pretesa vendita della nuda proprietà del bene oggetto di lite.Se il prezzo non è stato pagato, come ha colto il tribunale, fra i vari elementi indiziari che smentiscono la ricostruzione delle contropartivi è proprio laprova della sua mancata corresponsione.

Con ilterzo motivo del ricorso n. 2188 /2020 R.G. si fa valere , in subordine,l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le patti (art. 360, primo comma , n. 5 cod. proc. civ.) in merito alla necessità di verificare l’effettivo pagamento del prezzo di acquisto . Si evidenzia, al riguardo, che la RealDomus s.r.l . avrebbe tentato di dare la prova del suo preteso adempimento deducendo nell’appello l ’esistenza di alcuni assegni, avendo asseritamente rinvenuto le matrici dei medesimi, ma i introdotte in giudizio, pur essendo la documentazione bancaria attestante la riscossionedi facile rinvenibilità attraverso un estratto conto.

Il rigetto della domanda di nullità della vendita sarebbe disceso dall'omessa considerazione del fatto decisivo del mancato pagamento del prezzo. 3.1. - Questi due motivi, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione, risultano fondati nei limiti di cui in motivazione. Il mancato pagamento del prezzo, posto dal giudice di prime cure a fondamento del la decisione di accoglimento della domanda insieme agli altri elementi raccolti dall'istruttoria,costituisce di tutta evidenza un fatto decisivo che emerge dagli atti del giudizio ( Cass., Sez.

II, 29 ottobre 2018 , n. 27415 ; Cass., Sez. III , 11 aprile 2017 , n. 9253; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 , n. 8053) e che la corte d'appello ha del tutto omesso dalla sua trattazione, essendosi limitata a valutare gli elementi legati alla nullità della procura, senza fare alcun riferimento al contratto di compravendita successivo, che costituiva oggetto della domanda di primo grado e dell'impugnazione in sede di gravame. Risulta invero deficitariala disamina delle risultanze istruttorie che hanno condotto la Corte d’Appello a riformare la pronuncia del tribunale, allorquando più di un elemento messo in evidenza ( dal comportamento del notaio tenuto all'attendibilità dei suoi impiegati chiamati a testimoniare , dei rapporti intervenuti nel tempo tra la Bianchi e i Saffiotti) avrebbe potuto condurre a valutazioni di segno contrario. 4. - Con il primo motivo d el ri corso n. 22995 /2020 R.G. si deduce lanullità della sentenza (art. 360 , primo comma , n. 4 cod. proc. civ.) per violazione delle regole sulla correzione delle sentenze (art.287 e 288 cod. proc. civ.).

Nel caso di specie , si evidenzia che la Corte d'Appellonon si è limitata a correggere un errore materiale quanto alla “domanda di nullità del contratto di compravendita”, pacificamente oggetto della citazione introduttiva, ma ben diversamente ha tardivamente e del tutto irritualmente riesercitato il potere decisorio, pronunciando su un motivo di appello sul quale aveva, semplicemente, omesso di pronunciarsi. 4.1. –Anche tale motivo è fondato . Il procedimento di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, nonché degli altri provvedimenti giudiziali, consente l'eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale bensì come documento.

Il procedimento è funzionale all'eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso; diversamente, nel caso in cui si deduca che il giudice abbia omesso di pronunziare su una domanda, verrà censurata non la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici (tra le varie, Cass., Sez. L, 5 settembre 2003, n. 13006). Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma sia l'omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio (Cass., Sez.

II, 4maggio 2011 , n. 9796 ; Cass., Sez. II , 20 luglio 1994 , n. 6768 ) , così come l’ultrapetizione (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 1984 , n. 80 ). Nel casodi specie, nulla è stato detto nella motivazione della sentenza della Corte di A ppello in merito alla validità della vendita , oggetto invece della pronuncia di nullità da parte del Tribunale, posto che tutta la motivazione del secondo grado di giudizio ruota sulla nullità della procura speciale, cui si fa esclusivo riferimento anche nel dispositivo,allorquando si provvede all'accoglimento dell'appello e alla parziale riforma della sentenza impugnata.

Né appare sufficiente ai fini della correzione di un presunto errore materiale – in presenza di una motivazione basata esclusivamente sulla nullità della procura speciale – la mera affermazione de ll'accoglimento dell'appello e de lla riforma parziale della sentenza di primo grado con ilrigetto integrale della domanda della Bianchi. Inconferente risulta ilrichiamo a Cass., Sez. U n. , 7 luglio 2010 , n. 16037, riguardante il diverso caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore. Ove la Corte d’Appello avesse fatto corretta applicazione delle regole degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., avrebbe dovuto respingere l’istanza di correzione,trattandosi di un caso di omissione di pronuncia.

L'accoglimento del primo motivo, in merito alla violazione della disciplina sulla correzione dell'errore materiale , determina l'assorbimento de l secondo motivo nel medesimo ri corso n. 22995/2020R.G., con cui si prospetta la nullità della sentenza (art. 360 co. n.4 cod. proc. civ.) per totale carenza di motivazione, con violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , in relazionealla domanda di nullità della vendita. 5. -L'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G., con il rigetto del primo, nonché l'accoglimento del primo motivod el ri corso n. 22995 /2020 R.G. , assorbito il secondo, determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cherimedierà agli errori evidenziati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

laCorte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G., nonché il primo motivo del ricorso n. 22995/2020 R.G.; rigetta il primo motivo del primo ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo dell’altro ricorso; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvi a