Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Presenti Guerrino Vittorio, challenged a second-instance judgment against the respondent, Fauci Giuseppe, but remained silent after the court issued the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23969/2023 R.G. proposto da : PESENTI GUERRINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Apuania 12, presso lo studio dell’avvocato Daniele Folino (FLNDNL73C06Z133X) rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Capristo (CPRDNC58D01I485P). -ricorrente – Contro LA FAUCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 7, presso lo studio dell’avvocato Maria Elena Ribaldone (RBLMLN63P52D332N) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maria Teresa Sapienza (SPNMTR43A57D332N), Francesco Portiglia(PRTFNC74H02D332S). -controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Torino n. 807/2023 depositata il 18/07/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Cos