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Ordinanza — n. 17563/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to parties' mutual waiver of litigation and acceptance of legal fee waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17563/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following a mutual waiver of the proceedings by both parties. The appellant, Lo Giudice, filed a cassation request against the Second Instance Court's rejection of her property claim, while the respondent, Grasso, filed a conditional incident appeal. The court ruled that the parties' explicit deposit of a waiver act, accepted by the court, terminated the case without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 u.c. c.p.c.; The judgment is extinguished when parties mutually waive the proceedings and accept the waiver of legal fees.

Parole chiave

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mutual waiver of proceedings extinguishment of judgment waiver of legal fees conditional incident appeal cassation dismissal rinuncia all'espropriazione rinuncia all'eredità acquisto di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 u.c. c.p.c.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391u.c.
art. 140 c.p
A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania , si procedeva, in data 9ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace AgataGrasso, della comparsa con appello incidentale.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24725/2019 R.G. proposto da : LO GIUDICE Alda Maria Fatima, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Antonio Bevilacqua ed elettivamente domiciliata in ROMA Via dei Gracchi 278, presso lo studio dell’avvocato Claudia Cannizzaro; -ricorrente- contro GRASSO Agata, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Fallica , domiciliataex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2210/2018depositata il 23 ottobre 2018 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2024 dal Consigliere Gianluca Grasso . FATTI DI CAUSA 1. –Con atto del 4 aprile 2006 , Agata Grasso proponeva ricorso contro Alda Maria Fatima Lo Giudice e Rosa Milano per il rilascio d i un appartamento sito in Scicli, assumendone di essere proprietaria esclusiva a seguito dell’acquisto, in uno al defunto marito Sebastiano Sicari, per atto notarile del 7 ottobre 19 81, del terreno sul quale è stato poi edificato l’edificio di cui fa parte detto appartamento e il garage oggetto di causa.

Lo Giudice e Milano si costituivano contestando la domanda e proponendo in subordine domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di causa. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 9 ottobre 2014, rigettava le domande proposte da entrambe le parti e compensava integralmente le spese di lite. 2. – Avverso detta sentenza hanno proposto appello Rosa Milano e Alda Maria FatimaLo Giudice. Rosaria Sammarco , Mariano La Mastra , Antonino La Mastra, Francesca La Mastra, Giuseppa La Mastra e Maria La Mastra ci sono costituiti chiedendo l’ accoglimento dell’appello incidentale autonomo dai medesimi svolto, con vittoria di spese.

A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania , si procedeva, in data 9ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace AgataGrasso, della comparsa con appello incidentale. Si è quindi costituita Agata Grasso che ha chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, con vittoria di spese. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata i l 23 ottobre 2018 , ha respinto sia l’ appello principale sia quello incidentale, condannandoin soli d o le parti appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Agata Grasso e compensando nel resto le spese. 3.

–La Lo Giudice ha proposto ricorso per cassazione. Agata Grasso resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. RAGIONIDELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che le parti hannodepositato un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare alle spese legali , rinunzia accettata (v. atti). Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391u.c. cpc).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella