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Ordinanza — n. 17561/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding legal distance definition for non-structural chimney structures under Civil Code Art. 873.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17561/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appellant's claim that the lower court incorrectly classified a chimney as a non-structural accessory rather than a solid construction. While the second ground regarding non-pecuniary damage was declared inadmissible due to lack of specific legal violation, the first ground was upheld based on the unified legal concept of construction. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Venice for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 873 cod. civ.; In matters of legal distances, a single notion of construction applies, encompassing any non-buried work possessing solidity and immobility relative to the ground, regardless of the local entity's specific classification of the work.

Parole chiave

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legal distances chimney structures solidity requirement remand for retrial non-pecuniary damage Civil Code 873 accessory vs construction violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 873 cod. civ.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c.
Art. 844 cod. civ.
Art. 890 cod. civ.
A parte il non pertinente richiamo all’art. 890 cod.
Art. 2043 cod. civ.
Art. 2059 cod. civ.
Art. 1222 cod. civ.
Art. 1346 cod. civ.
artt. 873 cod. civ
art. 873 c.c
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c.
art. 873 cod. civ
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28201/2018
Cass. n. 21415/2014
Cass. n. 26987/2008
21415/2014, nonché Cass. n. 26987/2008 e, a contrario, S.U.
Cass. n. 2611/2017
Cass. n. 20445/2017
2611/2017 e Cass. n. 20445/2017).
Cass. S.U. n. 25573/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12856/2019 R.G. proposto da: TONIN MARIELLA rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO DEMO giusta procura in atti; –ricorrente – contro COZZA FEDERICO, MONTERISI MICHELA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA BONADEO giusta procura in atti; –controricorrente – DARAG ITALIA S.P.A. (già ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Fatti di causa Mariella Tonin convenne in giudizio i vicini Federico Cozza e Michela Monterisi chiedendo che i convenuti fossero condannati a rimuovere un manufatto ( camino - barbecue ) messo in opera a distanza non legale, nonché a risarcire il danno e a immediatamente cessare le immissioni che da esso si spandevano. I convenuti si opposero alla domandae chiesero di chiamare in causa la s.p.a. Ergo Assicurazioni al fine dell’eventuale rivalsa. Per quel che ancora qui rileva, l’adito Tribunale, rigettata la domanda di demolizione o spostamento, condannò i convenuti ad intervenire sul predetto [manufatto] mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici idonei a scongiurare che, in caso di vento da est verso ovest, i fumi provenienti dalle canne fumarie del camino raggiungano in maniera continuativa l’abitazione della Sig.ra Tonin e ciò, a titolo esemplificativo ma esaustivo, mediante l’innalzamento delle canne fumarie e/o la chiusura parziale degli spazi di uscita dei fumi .

La Corte d’appello di Venezia, sempre per quel che qui rileva, rigettò l’impugnazione avanzata dall’attriceMariella Tonin. . L’appellante ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Federico Cozza e Michela Monterisi resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ., 5, punto 9, NTA PRG del Comune di Sovizzo evidenziando l’erroneità della pronuncia per avere malamente valutato il fatto e altrettanto malamente applicata la legge, in quanto l’opera, cementificata a terra e ben solida, avrebbe dovuto essere posta alla distanza legale, trattandosi dicostruzione.

Il motivo è fondato. La sentenza ha reputato che il manufatto non costituisse costruzione in applicazione della normativa edilizia locale, la quale all’art. 5, punto 9, dispone che Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi fra i fabbricati le costruzioni accessorie (autorimesse, tettoie ecc.) di altezza non superiore a ml. 2,40 , in quanto rientrante nella fattispecie esonerata dall’anzidetta norma. Questa Corte, da tempo, con giurisprudenza consolidata, afferma che, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.

I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Sez. 2, n. 23843, 2/10/2018, Rv. 650629 –01; conf., ex multis, Cass. nn. 144/2016, 19530/2005). Particolarmente chiara risulta sul punto la motivazione di cui alla sentenza di questa Sezione, n. 5163/2015: (…) la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore" (Cass. n. 19530/05, che in applicazione di questo principio ha cassato la sentenza del giudice di merito che, sulla base di una disposizione del regolamento edilizio comunale, aveva negato la qualità di costruzione ad un determinato manufatto; conforme, Cass. n. 1556/05).

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nel ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 e ss. c.c. o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 5753/14, 23189/12, 15972/11, 22127/09, 25837/08, S.U. 7067/92 e 3199/02), indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia (Cass. n. 4196/87) .

La Corte di Venezia, essendosi limitata a escludere la natura di costruzione al manufatto esclusivamente sulla scorta della norma locale secondaria, si pone in contrasto con i principi sopra riportati, non avendo verificato se l’opera, senza che possa assumere rilievo la nozione adottata dall’ente locale, debba o meno essere ricompresa nella species “costruzione”, richiamata dall’art. 873 cod. civ., secondo i principi elaborati in sede di legittimità. Un tale apprezzamento, implicante scrutinio di merito, non può che essere svolto dal Giudice del rinvio, al quale la causa deve essere rimessa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 890, 2043 e 2059 cod. civ., nonché omessa e/o erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia . Con la censura si contesta l’esclusione di un danno non patrimoniale risarcibile, invece sussistente, stante che la misura delle immissioni non poteva essere ragione per negare il diritto al risarcimento, perchè essa misura andava apprezzata avuto riguardo alla situazione ambientale (cita Cass. n. 28201/2018) e, pertanto, la circostanza che l’uso del caminetto fosse “sporadico” non costituiva ragione per negarlo, senza, inoltre, tenere conto delle risultanze della c.t.u.

La doglianza è inammissibile. A parte il non pertinente richiamo all’art. 890 cod. civ., non constando che la parte ricorrente si sia doluta davanti ai giudici di merito della violazione di una tal norma (distanze dai camini, per quel che qui potrebbe riguardare), tutte le norme evocate presuppongono un accertamento fattuale difforme rispetto a quello insindacabilmente operato dalla Corte di merito, e certamente precluso in questa sede. È del tutto evidente, invero, che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Le conclusioni di merito, che la sentenza ha tratto dal vaglio delle emergenze di causa, conducono al rigetto della pretesa in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia in sede di legittimità (si veda, per tutte, l’ampia motivazione di cui alla sentenza di questa Corte n. 21415/2014, nonché Cass. n. 26987/2008 e, a contrario, S.U. n. 2611/2017 e Cass. n. 20445/2017).

3. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 844, 1222 e 1346 cod. civ., nonché vizio motivazionale , assumendo essere inadeguati per indeterminatezza i rimedi ordinati ai convenuti, al fine di ridurre le immissioni di fumo, rimane logicamenteassorbito dall’accoglimento del primo motivo(sulla riduzione in pristino). In conclusione, accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, la sentenza va cassata con rinvio (alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione), anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo, e rinvia, anche per il reg