Italian Court dismisses material error correction request due to lack of proper lawyer's power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the application for material error correction inadmissible because the cooperative's new lawyer lacked a special power of attorney valid for a 2003 case. Although the court acknowledged the cooperative was omitted from the expense award, it determined the omission constituted a factual error rather than a mere drafting mistake. Consequently, the correct remedy for such a substantive error is revocation, not correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: The distinction between material error correction and revocation for factual error depends on whether the mistake affects the mere expression of will or the formation of the will itself; if the latter, revocation is the exclusive remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le ordinanza Corte di Cassazione Ad.20/06/2024 CC RG n. 8035/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 8035/2024 RG avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 7158/2024 depositata il 18.3.2024 sul ricorso vertente tra FATTORIA PERSETO DEL POZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI -ricorrente - e COMUNE DI ORBETELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO e ALESSIA CARRETTA ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO --controricorrente- nonché PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA LA MAREMMANA A R.L., ora ARGENTARIO MARE SRL, già rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO PERONACI E MARCO CALÒ -controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1488/2018 depositata il 21/06/2018;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.6.2024 dal Presidente Lorenzo Orilia; rilevato: che viene chiesta dalla Piccola Società Cooperativa La MAREMMANA la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza di questa Corte, errore rappresentato, a dire della società istante, dalla mancata condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità anche in favore della cooperativa (che aveva proposto regolare controricorso illustrato anche da memoria ed era risultata anch’essa vittoriosa); che l’istanza è stata depositata dall’avvocato Aldo Peronaci, nuovo difensore della cooperativa in virtù di procura speciale del 27.12.2023 che però non è idonea, trattandosi di giudizio iniziato nel 2003 e quindi occorrendo atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio (cfr. tra le tante,Sez. 2 Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018;
Sez. 2 -, Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022); che l’istanza è pertanto inammissibile perché proposta da difensore sfornito di regolare procura speciale; che – anche a voler applicare il principio della correzione di ufficio dell’errore materiale ex art. 391 bis cpc (cfr. provvedimento del Presidente titolare del 10.4.2024), il rimedio oggi esperito è ugualmente inammissibile; considerato infatti: che la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore: nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà.
Nell'ipotesi della revocazione, è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art.287 e seg. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali; che insomma il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (cfr. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 32665 del 2021; v. anche cass. ord. 34622/2021;
Cass. ord. n. 12962/2012; Cass. sentenza n. 7647/2005); rilevato: che nell’ordinanza di cui oggi si sollecita la correzione il Collegio, in presenza di un controricorso della Piccola Società Cooperativa La MAREMMANA regolarmente notificato e depositato (cfr. atti), ha tuttavia: -qualificato, nell’intestazione dell’ordinanza, la società come “intimata”; -ribadito la predetta qualificazione nella parte narrativa dell’ordinanza (v. pag. 4 rigo 2: “E’ rimasta intimata la Piccola Società Cooperativa La Maremmana a r.l..”); -condannato, nella parte dispositiva, la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio unicamente in favore “del controricorrente” (cioè del Comune di Orbetello, unico soggetto processuale qualificato come tale), tralasciando invece completamente la posizione della Cooperativa (considerata, come si è visto, più volte intimata); che pertanto non si è in presenza di mera svista o disattenzione della Corte nella semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, potendosi invece eventualmente ravvisare un caso di errore di fatto (erronea supposizione della posizione di parte intimata incontrastabilmente esclusa dagli atti), da far valere col rimedio della revocazione ordinaria ex artt.