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Ordinanza — n. 17356/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit certified copy of notified appellate decree within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice's cassation appeal was declared inadmissible because it failed to deposit the certified copy of the notified appellate decree within the mandatory 60-day period. Although the Ministry claimed the decree was notified on December 27, 2022, the court found no evidence of this compliance with Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the Ministry to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the notified judgment within the short appeal period renders the cassation appeal inadmissible as a matter of public order.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility certified copy deposit requirement short appeal period compliance procedural bar public order notified judgment certification ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n.
Art. 325 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
369 c.p.c., copia del provvedimento munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. ( Cass.
art. 325 c.p
art. 369 c.p
In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n.
art. 372 c.p
369 c.p.c., copia del provvedimento munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022
Cass. n. 24023 del 2023
21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass.
Cass. n. 15832 del 2021
24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass.
Cass. n. 1295 del 2018
15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018) ).
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
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Testo completo

A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.

12. Ricorrente contro SIMONATO PAOLO, TARANTINO ANTONIO, TAGLIAVENTO ANDREA, SIVO VINCENZO, STIVALI ORLANDO, RUGGIERI MICHELE, SACCOCCIA GLAUCO, SABATTI GILBERTO, RENZONI MAURO, RINZIVILLO GIUSEPPE, RICCIO IVANO, PODESTA' PAOLO, PINCELLI MATTEO, MARZIARI POMPEO, PALMIERO ANTIMO, MONTELEONE MARIO, NENCINI ALDO, MANGIA FRANCESCO, PECORARI LUCIO, GUARINO EMANUELE, MASTRECCHIA ADRIANO, MIOLO GIORGIO, PALLADINO PIETRO, PECCHI VITTORIO, PERNICE COSTANTINO, DI TOTARO COSIMO, GEUSA ANTONIO, FENIELLO CARMINE, DE IACO SALVATORE, CESTARO BRUNO, CIUCCI GIOVANNI, DEL CURATOLO CATALDO, CURCI ANTONIO, FARINA ANTONIO, CHITI LEONARDO, FIORA' FERDINANDO, FRISON PAOLO, CONTE PAOLO, COZZOLINO ANTONIO, CINCOTTI R.G. N. 4440/2023.ROBERTO, CALIOLO CARLO, BAX GIUSEPPE, ALBERTI FABIO VITTORIO, BARTOLETTO CRISTIANO, BASILE LUCIO, CASTIELLO MICHELE, CAROCCI FRANCO, CARNIATO RICCARDO, ZUCCOTTO OSVALDO, CARLUCCI LUIGI,rappresentati e difesi per procure alle liti allegat e al ricorso dagli Avvocati Ivo Sangiorgio e Antonella Barontini, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Chiana n.

35. Controricorrenti avverso il decreto n. 268/2022 della Corte di appello di Perugia , depositat o il 20. 12. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto n. 193 del 2022la Corte d’Appello di Perugia,in persona del giudice designato, decidendo sul ricorso depositato da Alberti Fabio Vittorio ed altri, meglio in epigrafe indicati, per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 in relazione ad un precedente procedimento Pinto ed al successivo giudizio di ottemperanza introdottoper il pagamento dell’indennizzo liquidato, ancora in corso, durato complessivamente sei anni, liquidò in favore degli esponenti un equo indennizzo di euro 2.000,00 ciascuno.

Proposta opposizione da parte del Ministero della Giustizia, la Corte di appello, in composizione collegiale, con decreto n. 268 del 20. 12. 2022 la rigettò, rilevando che la domanda di equo indennizzo non era tardiva, in quanto il termine per la sua proposizione comincia a decorrere, nel caso in cui la parte, dopo avere ottenuto la liquidazione dell’indennizzo, in caso di omesso suo versamento, introduca ungiudizio di ottemperanza, dal momento in cui questo è definitivamente concluso, mentre nel caso dispecie esso risultava ancora in corso.

Per la cassazione di questo decreto, notificato il 27. 12. 2022, con atto notificato il 23. 2. 2023, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, affidato ad un unico motivo. R.G. N. 4440/2023.Alberti Fabio Vittorio e gli altri indicati in epigrafe hanno notificato controricorso. In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c.. Tale conclusione si impone alla luce del rilievo che il Ministero ricorrente, nel dare atto che il decreto impugnato è stato ad esso notificato in data 27. 12. 2022, non ha tuttavia depositato la copia autentica del decreto munita della relata di notifica.

Ora, tale mancato deposito, espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata a pena di improcedibilità del ricorso, impedisce a questa Corte di verificare, una volta dichiarata l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, se il ricorso è stato notificato rispettando il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c.. Questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia del provvedimento munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. ( Cass.

Sez. Un. n. 21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018) ). Nel caso di specie l’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che il decreto della Corte di appello impugnato è stato pubblicat o il 20. 12. 2022, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato il 23. 2. 2022, cioè oltre il predetto termine di sessanta giorni(cd. prova di resistenza, con esito negativo: cfr. tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 -3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. R.G. N. 4440/2023.Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nell