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Ordinanza — n. 17354/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows bankruptcy delay compensation claim, rejecting reduction for multiple parties due to statutory wording.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17354/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding excessive bankruptcy proceedings duration, overturning the lower court's decision. The applicants argued for a full compensation amount, while the Ministry of Justice sought a reduction based on the number of involved parties. The court ruled that the specific statutory provision permitting reductions for numerous parties applies only to ordinary litigation, not bankruptcy procedures where multiple creditors are standard.

Regesto Legislator

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Art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001; The reduction of compensation for unreasonable procedural duration based on the number of parties does not apply to bankruptcy proceedings, as the norm refers expressly to 'process' and the presence of many creditors is the ordinary condition in such procedures.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings unreasonable duration compensation reduction multiple parties statutory interpretation procedural delay Cassazione procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001in relazione all’art.
Art. 6 CEDU
89 del 2001in relazione all’art. 6 CEDU, all’art.
Art. 1 del Protocollo addizionale
6 CEDU, all’art. 1 del Protocollo addizionale ed agli artt.
Artt. 111 e 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 80 del 2024
Cass. n. 734 del 2023
Cass. n. 734 del 2023; Cass.
Cass. n. 34460 del 2023
734 del 2023; Cass. n. 34460 del 2023; Cass.
Cass. n. 13536 del 2022
34460 del 2023; Cass. n. 13536 del 2022; Cass.
Cass. n. 18756 del 2022
13536 del 2022; Cass. n. 18756 del 2022; Cass.
Cass. n. 25181 del 2021
18756 del 2022; Cass. n. 25181 del 2021).
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Testo completo

A sul ricorso proposto da: Ruzza Gino e Ruzza Andrea, rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Bruno Guaraldi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Finale Emilia, via Oberdan n.

1. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente avverso il decreto n. 2236/2022della Corte di appello di Venezia , depositat o il 29. 8. 2022. Udita la relazione della causa svoltadal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, Ruzza Gino e Ruzza Andreachiedevano l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare R.G. N. 4469/2023.svoltasi nei confronti della società ISSA Costruzioni Meccaniche Lagunari, loro datrice di lavoro, per la quale erano stati ammessi al passivo in data 11. 1. 1996, chiusa con decreto del 10. 7. 2021.

Il giudice designato accoglieva in parte il ricorso, determinando la durata irragionevole in 18 anni e liquidando in favore d ei ricorrenti la somma di euro 5.400, 00 ciascuno. Proposta opposizione dai ricorrenti, la Corte d’Appello , in composizione collegiale, con decreto n. 2236 /202 2 la accoglieva in parte, determinando il periodo indennizzabile in 19 anni, ma confermando la liquidazione dell’indennizzo nella misura di euro 300,00 annuo, decurtandolo, ai sensi dell’art. 2 bis legge n. 89 del 2001, in ragione del fatto che a lla procedura avevano partecipato più di cinquanta parti.

Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 26. 2. 2023, hanno proposto ricorso Ruzza Gino e Ruzza Andrea, sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., assumono l’erroneità della decisione impugnataper avere applicato la riduzione prevista dall’articolo citato, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza della Corte europea e della Corte di Cassazione, che sottrae le procedure fallimentari dalla sua applicazione.

Il motivo è fondato. La Corte veneziana si è discostata, sia pure consapevolmente, dall’orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo cui, con riferimento all’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89 del 2001, che consente la riduzione dell’indennizzo fino al 20% se le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% se sono più di cinquanta. L’argomentazione utilizzata dal giudice a quo , secondo cui una conclusione diversa comporterebbe una sostanziale abrogazione in parte quadi R.G.

N. 4469/2023.tale disposizione non è punto condivisibile, trascurando di considerare che la norma in questione si riferisce espressamente al “ processo “ e non alla procedura fallimentare, nonché soprattutto, alla luce di una interpretazione sistematica della normativa, il dato sostanziale che la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse della disposizione in discorso produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione ( Cass. n. 80 del 2024;

Cass. n. 734 del 2023; Cass. n. 34460 del 2023; Cass. n. 13536 del 2022; Cass. n. 18756 del 2022; Cass. n. 25181 del 2021). Il secondo motivo, che è proposto in via subordinata, ed il terzo, che investe la statuizione sulle spese, si dichiarano assorbiti Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nel