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Ordinanza — n. 17350/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant failed to deposit the contested appellate decision with the filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17350/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the main and incidental appeals inadmissible due to a failure to submit the contested appellate decision. Although the appellants filed the initial monitoring order, they omitted the final collegial court ruling required for review. The court ruled that this procedural defect is not merely formal but essential for the court to examine the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the contested decision with the cassation appeal renders the appeal inadmissible as the court cannot examine the case without the necessary operative and motivational provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to deposit decision procedural defect collegial court ruling monitoring order insufficiency indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente sia il ricorso principale, proposto da Picciocchi Assunta e Vetrano Bruno, che quello incidentale, proposto dal Ministero della Giustizia, vanno dichiarati improcedibili, non risultando osservato da entrambe le parti l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n.
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Testo completo

A sul ricorso proposto da: Picciocchi Assunta e Vetrano Bruno, rappresentati e difes i per procura alle liti a margine de l ricorso dall’Avvocato Antonio carlo La Sala , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Maria Assunta Laviensi in Roma, via Pompeo Magno n. 10/B. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso il decreto n. 3122/2022 della Corte di appello di Napoli , depositat o il 18. 7. 2022. Udita la relazione della causa svoltadal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto del 10. 3. 2021 la Corte di appello di Napoli, in persona del giudice designato, decidendo sul ricorso proposto da Picciocchi Assunta e Vetrano Bruno R.G. N. 4332/2023.ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquidò in favore di Picciocchi Assunta, a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 646,66, mentre rigettò la domanda avanzata da Vetrano Bruno.

Proposta opposizioneda parte di entrambi i ricorrenti, la Corte di appello, con decreto n. 3122 del 18. 7. 2022, la rigettò. Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso Picciocchi Assunta e Vetrano Bruno. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso e ricorso incidentale, cui hanno resistito i ricorrenti in via principale con controricorso, depositando altresì memoria. In via preliminare ed assorbente sia il ricorso principale, proposto da Picciocchi Assunta e Vetrano Bruno, che quello incidentale, proposto dal Ministero della Giustizia, vanno dichiarati improcedibili, non risultando osservato da entrambe le parti l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c., consistente nel deposito della copia autentica della decisione impugnata.

Tra gli atti depositati dai ricorrenti principali unitamente al ricorso si rinviene infatti solamente il decreto del 10. 3. 2021 emesso nella fase monitoria dal giudice designato, ma non anche il provvedimento impugnato, indicato con il n. 3122 del 18. 7. 2022, che è quello emesso dalla Corte d’appello in composizione collegiale a seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, che è l’unico provvedimento impugnabile dinanzi a questa Corte. Né tale mancanza è altrimenti superabile, atteso che il decreto impugnato nemmeno risulta tra gli atti depositati in via telematica dal Ministero della Giustizia, controricorrente e ricorrente incidentale, ragione per cui anche il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.

A tali rilievi merita aggiungere che la sanzione di improcedibilità del ricorso comminata dall’art. 369, comma 2 n. n. 2, c.p.c. non colpisce un mero inadempimento di carattere formale, in quanto il deposito della decisione impugnata con il ricorso per cassazione è funzionale all’esame da parte di questa Corte dello stesso ricorso ed alla formulazione del giudizio circa la sua fondatezza, che evidentemente non può essere espresso in mancanza del R.G. N. 4332/2023.necessario dato relazionale rappresentato dal provvedimento impugnato, tanto con riferimento al dispositivo che alla sua motivazione.

Attesa l’improcedibilità di entrambi i ricorsi, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate. P. Q. M. dichiara improcedibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del