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Ordinanza — n. 17346/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling on tacit demanialization of public street properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17346/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality's appeal against the appellate court's decision confirming the tacit demanialization of properties along a public avenue. The municipality argued that the lower court erred in its factual assessment regarding the acquisition of ownership, but the court found its reasoning legally sound and free from error. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged omissions in the lower court's judgment did not constitute a decisive factual error warranting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54 d.l. 22/06/2012 n. 83: The Court of Cassation rejects appeals based on alleged omissions of decisive facts unless the appellant precisely identifies the specific fact, the textual or extratextual data proving its existence, the timing of its discussion, and its decisive nature for the outcome.

Parole chiave

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tacit demanialization usucapione ventennale omesso esame fatto decisività fatto storico ricorso in cassazione procedimento civile proprietà demaniale azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 co.
Art. 1-bis, art. 13 d.p.r. 115/2002
4827/2016 , più recentemente Cass. 14269/2023).
art. 934 c.c
Fatti di causa Alla fine di maggio del 2010 il Comune di Sestri Levante convennedinanzi al Tribunale di Chiavari tutti i soggetti detentori di beni (portici, terrazzi e cantine) di cui esso rivendicavaex art. 934 c.c.
art. 1158 c.c
840, sottosuolo e spazio sovrastante al suolo e 843, accesso al fondo c.c., oltre che delle disposizioni indicate nel primo motivo, 822, 824 e 829 c.c., in relazione all'art. 1158 c.c.
art. 112 c.p
si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art.
art. 2697 c.c
112 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso25054/2019 proposto da : Comune Sestri Levante, difesodagli avvocati Luigi Cocchi e Gabriele Pa- fundi; -ricorrente- contro Condominio Di Viale Roma 65 Sestri Levante, Biggi Anna, Gandolfo Renzo, Belletti Mauro, Neve Renza, Fontana Carla , Uccelli Monica, De Luca Marco, difesi dagli avvocati Giovanni Gerbi e Giovan Candido Di Gioia; -controricorrentie ricorrenti incidentali- Gandolfo Alvaro, Gandolfo Marco, Gandolfo Fabio, Gandolfo Gia- como, Gandolfo Filippo, difesi dagli avvocat i Daniele Piazza, Angelo Paone, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Maria Carla Vecchi; -controricorrenti- Gandolfo Sergio, Gandolfo Albina Franca, Sanguineti Lina, Gandolfo Maria Angela, Gandolfo Nadia, difesi dall’avvocato Antonio Segalerba, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Roberto Denicolai; -controricorrenti- 2di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est.

Massobrio Gabriella, Massobrio Pier Enrico, difesi dall’avvocato Luigi Florio; -controricorrenti- Masucco Alberto, difeso dall’avvocato Marcello Calcagno; -controricorrente- Valle Giancarlo, difeso dall’avvocato Michela Prete; -controricorrente- Valle Riccardo, difeso dall’avvocato Stefania Contaldi; -controricorrente- Gandolfo Angela, Zanoni Andrea, Bizzi Giuseppe, Nicolini Olga,Va- lente Maria, Beletti Renata; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 813/2019 del 3/06/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi.

Fatti di causa Alla fine di maggio del 2010 il Comune di Sestri Levante convennedinanzi al Tribunale di Chiavari tutti i soggetti detentori di beni (portici, terrazzi e cantine) di cui esso rivendicavaex art. 934 c.c. la proprietà, facendo valere che si trattava di manufatti eretti ai lati di un viale della cittadina ligure (Viale Roma), entro la proiezione verticale delle originali scarpate laterali del viale e, quindi, su terreno di proprietà del demanio comunale; in subor- dine domandò la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo, quali de- tentori senza titolo di beni di proprietà di esso attore.

Il Tribunale accolsela domanda. Gli appellanti convenuti chiesero la riforma, previo accertamento della proprietà dei beni in capo a questi ultimi sulla base dei rispettivi titoli di acquisto o, in subordine, perusucapione. 3di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est. La Corte di appellodi Genova, previa riunione delle cause, con sentenza 813/2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, rile- vando, nella approvazione del piano particolareggiato, la sdemanializza- zione tacita delle aree eil maturato acquisto per usucapione ventennale di manufatti, portici, terrazzie locali interrati eretti nelle proiezioni delle scar- pate verticali della strada.

Ricorre in cassazione il Comune di Chiavari con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono il Condominio di Viale Roma n. 65 e un gruppo di condomini, con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria. Resistonoanche altri convenuti (indicati in epigrafe) con distinti controri- corsi, illustrati da memorie. Altriconvenuti (indicati in epigrafe) rimangono intimati. Ragioni della decisione 1. -Nel loro complesso, i tre motivi di ricorso (esposti successivamente) censurano la parte della sentenza che si articola nei seguenti punti: (a) i dieci edifici ai lati del viale sono stati costruiti in attuazione del piano parti- colareggiato approvato nel 1951 dal Comune; (b) il c.t.u. in primo grado ha accertato che i manufatti in contestazione (porticati, terrazze, cantine) sono stati realizzati sulla proiezione verticale delle originarie scarpate laterali del viale, quindi su terreno demaniale; (c) tuttavia, nella fattispecie ricorronoi presupposti della sdemanializzazione tacita, dal momento che il Comune di Sestri Levante ha: (d1) approvato un piano particolareggiato che prevede, oltre alla costruzione dei caseggiati di civile abitazione, la realizzazione di un porticato continuo su ciascun lato della strada; (d2) autorizzato l'edifi- cazione dei portici e dei terrazzi soprastanti, destinati fin dal principio all'uso esclusivo dei privati; (d3) prestato il proprio consenso a che le scarpate fossero sostituite con i caseggiati, per cui il suolo avrebbe cessato di appar- tenere al demanio stradale, per passare al patrimonio disponibile del Co- mune, usucapibile da parte dei privati, che hanno pacificamente posseduto 4di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est. i beni fin dalla costruzione dei caseggiati, e quindi per oltre venti anni dei terrazzi; (e) non depone in senso contrario che portici siano soggetti al pub- blico passaggio, poiché ciò non esclude la sdemanializzazione del suolo, ma attesta soltanto l'assoggettamento dei portici ad una servitù di uso pubblico o al più la proprietà pubblica del piano di calpestio del porticato, ma non certo dei terrazzi e delle cantine realizzati al di sopra ed al di sotto del suolo. 2.

–Il primo motivo ( violazione degli artt. 822, 824, 829, 1158 cc e 13 legge n. 1150/1942)fa valere che la sdemanializzazione tacita si può con- figuraresolo se vi è prova certa della volontà dell'ente di dismettere il bene demaniale, mediante atti univoci che attestino il venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’uso di tali beni. Nel caso di specie,si osserva, né negli atti di approvazione del p.r.p., né in atti e/o comportamenti successivi del Comune è dato cogliere una tale volontà abdicativa rispetto all'interesse pubblico connesso alla demanialità dei beni in questione.

Ferme le previsioni degli interventi costruttivi, dal p.r.p. non emerge una tale volontà. Ha errato pertanto la Corte di appello nel fare semplice riferimento al p.r.p., presupponendo così un effetto che avrebbe, al contrario, dovuto costituire l'elemento essenziale dell'accerta- mento documentale. Colsecondo motivo sii denunzia violazione degli artt. 840, sottosuolo e spazio sovrastante al suolo e 843, accesso al fondo c.c., oltre che delle disposizioni indicate nel primo motivo, 822, 824 e 829 c.c., in relazione all'art. 1158 c.c. e all'art. 13 l. 1150/1942.

Si fa valere che il p.r.p. dispone che il piano di calpestio dei portici sia destinato a passaggio pedonale pub- blico, con conseguente conferma dell'interesse pubblico. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc,che la Corte di appello ha omesso di considerare che il Comune, proprietario di tali aree di demanio stradale, pur in esito alla trasformazione acconsentita, ha inteso mantenere al bene un diverso uso pubblico, peraltro sempre con- nesso alla demanialità stradale, cioè il passaggio pubblico pedonale. 5di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est. 3. -Con il ricorso incidentale condizionato (p.

27) si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul (secondo) motivo di appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che i portici sono stati realizzati su aree demaniali. 4. – I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati conte- stualmente. I primi due motivi sono infondati. La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, se risulta da atti univoci e concludenti e po- sitivi dellapubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conser- vare la destinazione del bene all'uso pubblico.

L’accertamento della sussi- stenza di tali requisiti,esternato dal giudice di merito in una motivazione privavizi logici, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 4827/2016 , più recentemente Cass. 14269/2023). Così è nel caso di specie (cfr. il brano sintetizzato indietro, al paragrafo n. 1). Con le argomentazioni che sostanziano i primi due motivi il ricorrente semplicemente sovrappone il proprio apprezzamento aquello giudiziale su- gli elementi indicatori della sdemanializzazione tacita, espressodalla Corte di meritoin una motivazione che appunto non presta il fianco a censure in sede di legittimità.

I primi due motivi sonoquindi rigettati. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sen- tenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe 6di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est. determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel ri- goroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato og- getto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo re- stando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il fatto di cui si allega l’omesso esame è privo del carattere di decisivitàe nel motivo in esame non risulta neppure indicato quando si sia specificamente discusso di tale fatto. Inoltre, l’impianto del motivo è teso a sollecitare un rinnovato accertamentodella situazione giu- ridicamente rilevanterispetto a quello sensatamente compiuto dalla Corte di appello. 5. –Il ricorso principale è rigettato e ciò determina logicamente l’ assor- bimento delricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale edichiara assorbito il ricorso inciden- tale condizionato;condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascunaparte di controricorrenti, che liquida 7di 7 – 25054/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 7 ) – Caponi Est. in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di