Cassation court dismisses Ministry's appeal on compensation timing but allows company's appeal on court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed a lower court ruling that awarded Groupe Seb Italia €6,400 for unreasonable bankruptcy proceedings duration. The Ministry argued the claim was time-barred, while the company contested the calculation of legal fees and the valuation threshold for costs. The court rejected the Ministry's argument regarding the claim's timeliness but found the lower court erred in calculating legal expenses and applying the wrong cost tier, ordering the case remanded for a new cost assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge n. 89/2001; Art. 119 legge fallimentare: The deadline for filing a claim for equitable compensation in bankruptcy proceedings is distinct from the deadline for filing an objection to the closure decree; the former runs from the definitive conclusion of the proceedings, not from the notification of the closure decree to the creditor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12. Ricorrente contro Groupe Seb Italia s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante sig. Stefano Cau, rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al contro ricorso da gli Avvocat i Bruno Guaraldi e Ennio Abrusci , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia, via Oberdan n.
1. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso il decreto n. 34/2023della Corte di appello di Perugia , depositat o l’8. 3. 2023. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto n. 34 dell’8. 3. 2023 la Corte d’Appello di Perugia rigettò l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 5 ter legge R.G. N. 9779/2023.n. 89 del 2001, avverso il decreto della fase monocratica che l’aveva condannato al pagamento,in favore della ricorrente Groupe Seb Italia s.p.a., della somma di euro 6.400,00,a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, a cui la ricorrente aveva partecipato in qualità di creditrice, iniziata nel 1997 e chiusa con decreto depositato l’11. 9. 2020.
La Corte, per quanto qui ancora rileva, motivò la sua conclusione affermando che, diversamente da quanto dedotto dal Ministero, la domanda di equa riparazione era stata proposta entro il termine di sei mesi da quando il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo, considerato che, non essendo esso stato notificato a tutti i creditori, il termine per proporre reclamo andava individuato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., in un anno. Non rilevava in contrario, pertanto, il fatto che il decreto di chiusura del fallimento fosse stato comunicato alla società ricorrente, avendo tale circostanza effetto ai fini del decorso del termine per proporre reclamo da parte della stessa, ma non ai fini della definitività del decreto per la decorrenza del termine previsto per la proposizione della domanda di equo indennizzo, Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 5. 5. 2023, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, affidato ad un unico motivo.
Groupe Seb Italia s.p.a. ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi. La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, legge n. 89 del 2001 e dell’art. 119, comma 2, legge fallimentare, sostenendo che il ricorso per equa riparazione, depositato dalla società Groupe Seb Italia il 25. 1. 2022, avrebbe dovuto dichiararsi tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi dal decorso del termine di opposizione di 15 giorni dalla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento alla società stessa, avvenuta il 16. 9. 2020, che segnava per la medesima il momento in cui la procedura fallimentare si era definitivamente conclusa.
La circostanza che il suddetto decreto non fosse stato comunicato anche agli altri creditori intervenuti nella procedura era invece, al fine della R.G. N. 9779/2023.decorrenza del termine previsto dall’art. 4 legge n. 89 del 2001, irrilevante, atteso che comunque esso era divenuto definitivo per la società ricorrente ed il termine lungo di impugnazione operava solo per i creditori nei cui confronti non era stato notificato. Il motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento univoco, ha chiarito che il termine di proposizione della domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art. 4 legge n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole di una procedura fallimentare decorre dalla conclusione definitiva della procedura, momento che va individuato, per le procedure soggette alla disciplina anteriore ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non sia comunicato ai creditori, alla scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per proporre il reclamo, costituendo tale ultima disposizione espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici ( Cass. n. 80 del 2024;
Cass. n. 8088 del 2019; Cass. n. 19939 del 2017; Cass. n. 7219 del 2009; Cass. n. 375 del 1998 ).Va infatti precisato che la procedura fallimentare nel caso di specie era stata aperta nel 1997 e che pertanto trovava applicazione l’art. 26 legge fallimentare nella versione precedente la riforma introdotta dai menzionati decreti legislativi, che non prevedeva alcuno specifico termine perentorio di impugnazione nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non fosse stato notificato ai creditori. Tanto precisato, costituisce un dato pacifico in causa che il fallimento è stato dichiarato nel 1997 e quindi è soggetto al regime ante riforma del 2006;
è altresì pacifico che il decreto di chiusura del fallimento venne comunicato, in data 16. 9. 2020, alla società che ha avanzato domanda di equo indennizzo, ma non anche agli altri creditori. Sostiene il Ministero della Giustizia che, per effetto di tale comunicazione, la procedura fallimentare, nei confronti della ricorrente, è terminata definitivamente in data 1. 10 2020, alla scadenza del termine di 15 giorni per proporre reclamo previsto dall’art. 119, comma 2, legge fallimentare, ratione temporis applicabile. R.G. N. 9779/2023.La Corte di appello ha disatteso tale motivo di opposizione, assumendo in contrario che la conclusione definitiva del giudizio presupposto dovesse essere individuata nella scadenza del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella versione, anche in questo caso, all’epoca vigente.
La soluzione adottata dal decreto qui impugnato merita di essere condivisa. Come si è detto, è pacifico l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che individua, per le procedure soggette alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare, la decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 4 legge n. 89 del 2001 alla data di scadenza del termine lungo di impugnazione, nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non sia comunicato ai creditori. L’applicazione di tale principio non incontra eccezioni nel caso in cui la suddetta comunicazione sia fatta soltanto ad alcuni dei creditori che hanno partecipato alla procedura e non agli altri.
In questa evenienza il decreto non può dirsi definitivo, potendo, fino alla scadenza del termine lungo, essere proposto reclamo da parte dei creditori a cui il decreto non è stato comunicato, reclamo che evidentemente è in grado di coinvolgere la posizione anche degli altri creditori, compresi quelli a cui tale comunicazione è stata fatta e che non hanno proposto reclamo nel termine breve. Il provvedimento sull’eventuale reclamo, che, rigettandolo, conferma la chiusura del fallimento, ovvero, accogliendolo, ne dispone la prosecuzione, è destinato infatti a produrre effetti non solo nei confronti della parte istante, ma anche nei confronti del debitore e degli altri creditori, tanto che la legge stessa prevede la possibilità che nel relativo procedimento camerale altri soggetti possano intervenire, conferendo anche agli intervenuti la facoltà di proporre successivo reclamo davanti alla Corte di appello e, contro la relativa decisione, di proporre ricorso per cassazione ( art. 119, comma 3, legge fallimentare ).
Il decreto di chiusura della procedura concorsuale ha carattere unitario ed inscindibile, data l’impossibilità di considerare il fallimento definito per taluni soltanto degli intervenutima non per tutte le parti ( Cass. n. 7457 del 2024; Cass. n. 27401del 2023). R.G. N. 9779/2023.Come dedotto dal controricorrente, il motivo di ricorso confonde, facendone discendere i medesimi effetti, il venir meno, per decorso del termine, della facoltà per il creditore intervenuto di proporre reclamo ex art. 119 legge fallimentare con il momento in cui la procedurafallimentare, ai sensi dell’art. 4 legge n. 89 del 2001, quale giudizio presupposto, può dirsi definitivamente conclusa.
Il ricorso principale va pertanto respinto. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Groupe Seb Italia denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c e del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello, nel liquidare le spese di giudizio al cui pagamento ha condannato il Ministero della Giustizia, abbia consapevolmente omesso di tenere conto della fase istruttoria, nonostante essa, da considerare unitariamente alla fase decisionale, sia stata effettivamente espletata. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia il medesimo vizio indicato nel motivo precedente, lamenta che la Corte di appello abbia liquidato le spese di giudizio in misura inferiore al minimo in relazione allo scaglione di valore da applicare, tenuto conto che l’equo indennizzo è st a to quantificato nell’importo di euro 6.400,00.
I motivi sono entrambi fondati. Il primo in quantol’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per lafase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata e , ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la fase istruttoria si sostanza anche nel solo esame degli atti edei documenti della controparte, mentre quella della trattazione della causa costituisce un’attività ineludibile per il difensore ( Cass.n. 8561 del 2023; Cass. n. 38477 del 2021, con riguardo ai procedimenti di equa riparazione; Cass. n. 28627 del 2023;
Cass. n. 20993 del 2020). Il secondo motivo è pure fondato, avendo la Corte di appello,nel liquidare le spese in favore della parte vittoriosa,applicato lo scaglione di valore tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00, in contrasto con il valore della causarisultante dagli atti, che andava parametrato all’ammontare dell’equoindennizzo liquidato, pari nella specie a euro 6.400,00. R.G. N. 9779/2023.Il decreto impugnato va quindi cassato in accoglimento del ricorso incidentale ela causa rinviata per la decisione alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale proposto da Groupe Seb Italia s.p.a. e rigetta il ricorso principale proposto dal Ministero della Giustizia; cassa in relazione al ricorso incidentale il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione d