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Ordinanza — n. 17335/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal sentence and remands case due to nullity of private contract derogating mandatory urban distance rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment and remanded the case to the Court of Appeal of L'Aquila for a new decision. The lower courts had rejected the plaintiffs' request to resolve a construction contract because the defendant built within distances permitted by a private agreement between neighbors. However, the Supreme Court held that private contracts cannot derogate from mandatory urban planning regulations regarding building distances, which protect the general public interest. Consequently, the private agreement was declared void ab initio, a nullity that the lower courts were obligated to detect on their own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 384, co. 3 c.p.c.; Art. 1418, 1419 c.c.: Private agreements between neighboring owners cannot derogate from mandatory urban planning regulations concerning building distances, as these norms protect the general interest and are therefore invalid if violated.

Parole chiave

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mandatory urban planning norms private contract nullity building distance regulations ex officio duty neighborly agreements contratti negoziati fuori dei locali commerciali contratto d'architetto contratto a distanza

Disposizioni normative citate

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Art. 384, co. 3 c.p.c.
36223/2023 ha rinvia to la decisione, ai sensi dell’art. 384, co.
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/2004
Sez. 2, n. 2117, 4/2/2004
Cass. nn. 6170/2005, 9751/2010, 26270/2018, 13513/2019, 18218/2020, 7744/2024
Cass. nn. 1036/2019, 26495/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13810/2020 R.G. proposto da : CHIAPPINI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 48, presso lo studio dell’avvocato MASTROIANNI GIULIO (MSTGLI66M19E340P) rappresentato e difeso dagli avvocati DI TONNO CLAUDIO (DTNCLD56D11G438P), DI TONNO MATTEO (DTNMTT82C30G438C) -ricorrente- contro DI FEDERICO GIOELE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI (BRGGNZ58C21E974W) rappresentato e difeso dall'avvocato CUTILLI GIUSEPPE (CTLGPP58R15G438C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1558/2019 depositata il30/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023e 26.4.2024dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Osserva 1. Antonio ed Enzo Chiappini, usufruttuario il primo e nudo proprietario il secondo di un fabbricato, si rivolsero al giudice (Tribunale di Pescara sez. dist. Penne) perché dichiarasse la risoluzione del contratto da essi stipulato con Gioele Di Federico, in forza del quale a quest’ultimo era stato concesso il diritto di edificare a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, avendo costui, secondo la prospettazione, costruito un immobile in difformità dal progetto assentito dal Comune di Loreto Aprutino; da qui anche la richiesta di condanna alla demolizione del manufatto. 1.

1. L’adito Tribunale, accertata, anche mediante c.t.u., la conformità dell’opera allo strumento urbanistico e la sostanziale assenza di variazioni dell’opera rispetto all’edificio preesistente , la quale, sulla scorta del negozio intervenuto fra le parti (che non conteneva riferimento alcuno al progetto), non pregiudicava i diritti degli attori, benché realizzato a distanza inferiore rispetto a quella legale, siccome contemplato dal negozio, rigettò la domanda.

2. La Corte d’appello dell’Aquila rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori.

3. Gli appellanti ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo. L’appellato resistecon controricorso.

4. Il Collegio, nella camera di consiglio del 28.11.2023, rilevato - sulla scorta della sentenza impugnata - che con la convenzione privata era stata derogata la distanza minima prevista dal piano regolatore; -che una tale evenienza impone di scrutinare d’ufficio la sussistenza di una eventuale nullità del patto derogativo di norma inderogabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004); con ordinanza interlocutoria n. 36223/2023 ha rinvia to la decisione, ai sensi dell’art. 384, co. 3, cod. proc. civ., assegnando termine alle parti per il deposito di osservazioni.

5. Depositate osservazioni da entrambe le parti, veniva fissata nuova adunanza cameralein data 26.4.2024.

6. Risulta accertato dalla sentenza impugnata che con la scrittura privata del 9/4/2002, intitolata “Atto di deroga alle limitazioni legali della proprietà”, Enzo e Antonio Chiappini, fra l’altro, autorizzarono Federico Giole a edificare a distanza inferiore da quella prevista dal piano regolatore e dalle vigenti leggi in materia e sul punto non v’è controversia.

7. Siccome, peraltro, ricordato con l’ordinanza interlocutoria secondo il granitico orientamento di questa Corte, le prescrizioni riguardanti le distanze legali nelle costruzioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile - a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità -per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare(Sez. 2, n. 2117, 4/2/2004, Rv. 569890 – 01 ; conf., ex multis.

Cass. nn. 6170/2005, 9751/2010, 26270/2018, 13513/2019, 18218/2020 e da ultimo 7744/2024). Dal riportato principio discende che la convenzione privata di cui qui si discute è affetta da nullità. Una tale nullità, chiaramente emergente “ex actis”, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte di merito, davanti alla quale era stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento, condanna al ripristino e al risarcimento del danno, senza tema d’incorrere nel vizio di ultrapetizione, salvo il dovere di sollecitare sul punto il contraddittorio (in tal senso, ex multis, Cass.nn. 1036/2019, 26495/2019).

Da quanto esposto consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte attrice. Il Giudice del rinvio (che si individua nella Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione), dichiarata la nullità, adeguandosi al principio di diritto sopra riportato, statuirà nel resto sulla base delle rispettive allegazioni ed emergenze istruttorie, ivi inclusa l’estensione della nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. e le conseguenze di una tale declaratoria. Regolerà, infine, anche lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello Dell’Aquila in diversa composizione , anche per il