Cassation appeal dismissed for late filing; procedural deadline strictly enforced despite late notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to file it within the mandatory twenty-day period following notification of the lower court judgment. The appellant argued for leniency, but the Court emphasized that peremptory time limits are distinct from formal defects and cannot be cured by subsequent actions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The failure to file a cassation appeal within the peremptory twenty-day term following notification renders it inadmissible, as such deadlines are mandatory and do not fall under the exception for non-compliance with strict forms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7544/2022 R.G. proposto da: D’ANGELO PAOLA, rappresentata edifesa dagli avvocati EMILIA ROSA FARAGLIA e DAVIDE BINDA , presso il quale risulta elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO ROBOTY, N. 23; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PREFETTURA DI TRIESTE, rappresentata e difesa ex lege dal l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -controricorrente - nonchè contro COMUNE DI TRIESTE; -intimato- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE ROMA n. 14168/2021 depositata il07/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal ConsigliereCRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE: - Paola D'Angelo aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021 in una controversia in materia di sanzioni amministrative; - al ricorso resistevano con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Trieste, mentre il Comune di Trieste rimaneva intimato; - il Collegio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria n. 37660 del 23 . 12 .202 2 , ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla sussistenza dell’obbligo di versamento del Contributo Unificato nelle ipotesi di ricorsonotificato e non depositato, ovvero depositato oltre i termini stabiliti dal codice di rito; --la trattazione del ricorso è stata rifissata davanti a questa sezione ordinaria; -effettivamente non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione, atteso che dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile rilasciata in data 28.3.2022 risulta il mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. del ricorso notificato il 13.12.2021; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art.156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto in caso di raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). - ritenuto , pertanto , che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; - considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, per cui s ussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se dovuto ( v.
Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 20627del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € . 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal