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Sentenza — n. 17198/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discretionary renewal of technical expert appointment in inheritance case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17198/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court improperly renewed the technical expert appointment without sufficient motivation. The appellant argued this violated procedural rights, while the court found the decision fell within the judge's discretionary power. The court upheld the lower court's reasoning as plausible and adequate, noting the separate ongoing litigation regarding the expert's scope.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The decision to renew a technical expert appointment is a discretionary act of the judge of merits and cannot be reviewed on appeal unless the motivation is inadequate.

Parole chiave

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technical expert appointment inheritance succession judicial discretion procedural motivation cassation appeal collation of assets legal legacy divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.
Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 111 comma 6 della Costituzione
4), la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione, degli articoli 132 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
151/1975, in relazione agli articoli 1389, 1405 e 1407 del previgente codice civile del 1865, applicabili ex art. 118 disp.
art. 737 cod. civ
art. 190 cod. civ
La Corte d'Appello evidenziava che comunque l'art. 190 cod.
art. 1299 cod. civ
Quanto alle somme anticipate da Indraccolo Giovanna per le CTU, la Corte d'Appello rilevava che la sentenza di primo grado le aveva già riconosciuto il diritto di rivalsa (art. 1299 cod.
art. 752 cod. civ
Quanto alla richiesta di Indraccolo Giovanna di ripartire tra tutti i coeredi, quali debiti ereditari ex art. 752 cod.
art. 372 c.p
Quest'ultimo ha poi prodotto ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20814/2004
Cass. n. 20814/2004; Cass.
Cass. n. 72/2011
20814/2004; Cass. n. 72/2011), e non può essere sindacato se non sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione.
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.34397/2018 R.G. proposto da : INDRACCOLO GIOVANNA, in proprio e quale erede accettante con beneficio d’inventario l’eredità di INDRACCOLO ERSILIO, a sua volta erede di INDRACCOLO LUIGI, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall o stesso avvocato GIOVANNA INDRACCOLO (NDRGNN72M50L419Z), -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro INDRACCOLO ENRICO MARIA, elett.te domiciliato in ROMA, VIA MERULANA N. 247, presso lo studio dell’avv.

FRANCESCO DI GIOVANNI (C.F. DGVFNC56P14H501Y), che lo rappresenta e difende congiuntamente all’avv. MARCELLO MARCUCCIO (C.F. MRCFNC38C14D863D) per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro VALENTINI INDRACCOLO ANDREA, elett.te domiciliato in LECCE, VIA ZANARDELLI N. 115, presso lo studio d e ll'avvocato CARLO STASI (STSCRL54H04E506J), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso avverso il ricorso incidentale, -controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro PISANELLI EMANUELE MASSIMO, INDRACCOLO LUIGI, INDRACCOLO ANNA, ALBANO ILENIA, VALENTINI INDRACCOLO FEDERICA e VALENTINI INDRACCOLO FEDERICA , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.426/2018depositata il 16.4.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA In data 9.4.1991 decedeva in Lecce l'avv. Luigi Indraccolo (nato a Lecce il 3.3.1920), coniugato con Viva Giovanna, dalla quale aveva avuto tre figli, Indraccolo Anna coniugata Valentini (che a sua volta aveva avuto due figli, Giovanni ed Andrea, che avevano poi aggiunto al cognome paterno quello della madre Indraccolo), Indraccolo Ersilio (che a sua volta aveva avuto due figli, Luigi, d'ora in poi indicato come Indraccolo Luigi junior, e Giovanna) ed Indraccolo Enrico Maria.

Con testamento pubblico redatto dal notaio Vincenzo Resta del 25.11.1989, pubblicato il 15.4.1991, rep. n. 93726, racc. n. 14317, Indraccolo Luigi aveva lasciato l'intera quota disponibile del suo patrimonio ai quattro nipoti figli dei suoi figli Anna ed Ersilio (Valentini Indraccolo Giovanni, Valentini Indraccolo Andrea, Indraccolo Luigi junior e Indraccolo Giovanna), ponendo a carico dei legittimari (il coniuge Viva Giovanna ed i figli Indraccolo Anna, Ersilio ed Enrico Maria), ai quali lasciava solo la quota loro riservata per legge, con l'obbligo “di conferire ai coeredi con imputazione alle rispettive quote quanto già ricevuto a titolo di liberalità e quanto per legge soggetto a collazione”, contestualmente revocando “ ogni sua eventuale dispensa in tal senso”.

Nel novembre 1991 Valentini Indraccolo Giovanni e Valentini Indraccolo Andrea, a seguito della morte del nonno materno, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lecce i coeredi per sentir dichiarare aperta la successione testamentaria di Indraccolo Luigi, per lo scioglimento della comunione previa condanna dei coeredi legittimari a conferire i beni donati loro in vita dal de cuius, con attribuzione dei beni caduti in successione ai singoli coeredi nelle quote previste dal testamento, con assegnazione dei beni donati ai legittimari che li avevano ricevuti, e con l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria dell'eventuale supero (ossia della differenza tra il valore dei beni donati all'apertura della successione rispetto alla quota di riserva loro assegnata dal testatore).

Si costituivano in primo grado Indraccolo Ersilio ed Indraccolo Giovanna, che aderivano alle domande degli attori, chiedendo a loro volta che fossero adottate tutte le statuizioni sulle collazioni dovute per legge e per volontà del testatore. Si costituiva in primo grado Indraccolo Enrico Maria, che contestava la validità della clausola testamentaria di revoca della dispensa da collazione ed il diritto dei nipoti di richiedere la collazione dei beni donati ai legittimari, in quanto, a suo avviso, l'istituto della collazione poteva operare, in base all'art. 737 cod. civ., solo nella successione legittima e non in quella testamentaria.

Si costituiva Viva Giovanna, senza prendere posizione a favore dell'una o dell'altra tesi, mentre Indraccolo Anna ed Indraccolo Luigi junior restavano contumaci. Con la sentenza non definitiva n. 1556/97 del 24.2.1997 il Tribunale di Lecce dichiarava soggetti a collazione i beni immobili donati da Indraccolo Luigi ai figli Indraccolo Anna, Ersilio ed Enrico Maria, ma nel contempo dichiarava momentaneamente non applicabile la collazione per la necessità di determinare preventivamente la porzione disponibile, e con separata ordinanza disponeva l'espletamento della CTU Zocco per la determinazione del valore dei beni relitti, e dei beni donati ai figli dal defunto, alla data di apertura della successione.

Contro tale sentenza proponeva appello in via principale Indraccolo Enrico Maria, reiterando le sue contestazioni in ordine alla validità della clausola testamentaria di revoca della dispensa da collazione delle donazioni ed in ordine all'applicabilità della collazione nella successione testamentaria, ed estendendo la contestazione in via subordinata all'operatività della collazione a favore dei nipoti chiamati a succedere al nonno in via diretta, e non per rappresentazione, ed alla riferibilità della collazione all'atto di donazione di Indraccolo Luigi a favore dei figli a rogito del notaio Luciano Bernardini del 31.3.1956, rep. n. 69459, perché asseritamente avente ad oggetto beni dotali di Viva Giovanna e non beni di proprietà del donante.

Giovanna Viva Giovanna proponeva, a sua volta, appello incidentale. La sentenza n. 1556/97 del 24.2.1997 del Tribunale di Lecce veniva confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001, che rigettava l'impugnazione di Indraccolo Enrico Maria. La Corte territoriale riconosceva che la collazione operava nella divisione dei beni caduti in successione di Indraccolo Luigi; che i legittimari vi erano tenuti anche a favore dei nipoti chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione; e che non vi era stata alcuna dispensa da collazione nell'atto del notaio Bernardini del 31.3.1956, rep. n. 69459.

La sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001 era impugnata per cassazione da Indraccolo Enrico Maria, il cui ricorso era respinto da questa Corte con sentenza n. 3013/2006. Il giudizio era, poi, proseguito davanti al Tribunale di Lecce, quindi riassunto da Valentini Indraccolo Andrea, a seguito della morte di Indraccolo Ersilio, nei confronti della vedova Pisanelli Vita Rita e dei figli dello stesso Indraccolo Giovanna e Indraccolo Luigi junior, ed a seguito della morte di Valentini Indraccolo Giovanni, nei confronti della vedova Albano Ilenia, dei figli Valentini Indraccolo Federica e Valentini Indraccolo Luigi e della madre Indraccolo Anna (già parte in proprio), oltre che nei confronti delle altre parti originarie.

In tale giudizio veniva espletata una seconda CTU (dal dott. Giorgio Mantovano e dall'arch. Maria Letizia Mimosi) per la valutazione dei beni ereditari al momento della divisione (la CTU Zocco era del 2000) e per la rivalutazione delle quote di due società immobiliari (la Immobiliare Generano S.R.L. e l'Immobiliare Sant'Emiliano S.R.L.) facenti parte dell'asse ereditario anche alla data di apertura della successione, in quanto la CTU Zocco aveva considerato solo i dati di bilancio (senza note integrative), ma non quelli dello stato attivo e passivo relativo alle attività di costruzione da esse svolte, nonché per la predisposizione di un progetto divisorio e di un piano di riparto.

Il Giudice istruttore riteneva, poi, che i valori delle quote delle società immobiliari stimati all'apertura della successione dal CTU Zocco potessero semplicemente essere maggiorati degli interessi maturati fino alla divisione, ed avallava il progetto di divisione predisposto con la seconda CTU, che in assenza di azioni di riduzione, prevedeva che Indraccolo Enrico Maria trattenesse i beni immobili a lui donati dal padre Indraccolo Luigi con l'atto del notaio Bernardini del 31.3.1956, rep. n.69459, pur avendo essi alla data di apertura della successione un valore superiore alla quota di legittima a lui riservata dal testatore.

All'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione (21.7.2015), Valentini Indraccolo Andrea rendeva noto che lo zio Indraccolo Enrico Maria aveva ottenuto dal Comune di Lecce il versamento delle somme spettanti all'eredità di Indraccolo Luigi in esecuzione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli n. 150/2007, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15045/2009 del 26.6.2009, producendo la relativa documentazione, e chiedeva la restituzione alla massa ereditaria di quelle somme ai fini della divisione.

Nella stessa sede Indraccolo Giovanna aderiva a tali richieste, mentre Indraccolo Enrico Maria si opponeva alla restituzione delle somme ottenute, indicandone un diverso ed inferiore ammontare. Con la sentenza definitiva n. 2489/2016 del 18.5.2016 il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva, considerato il valore della massa ereditaria da dividere di Indraccolo Luigi, stimata dalla seconda CTU in € 4.842.853,41 (tenendo conto per le quote sociali solo degli interessi maturati dalla valutazione di bilancio alla data di apertura della successione fino alla divisione e non tenendo conto delle somme che Indraccolo Enrico Maria avrebbe dovuto restituire alla massa ereditaria per effetto della collazione in misura pari all'esubero del valore dei beni immobili a lui donati di €1.281.880,88 rispetto al valore della quota a lui riservata dal testatore alla data di apertura della successione), attribuiva le porzioni ai coeredi in conformità al progetto di divisione (ad alcuni di essi, tra cui Indraccolo Giovanna, venivano attribuiti dei terreni in Comune di Collepasso al valore attribuito in sede di espropriazione), ferme restando le donazioni immobiliari ricevute dai figli del de cuius quando ancora era in vita.

Escludeva dall'attribuzione di beni Indraccolo Enrico Maria, che già aveva ricevuto in donazione dal defunto beni immobili di valore superiore a quello della quota della legittima a lui riservata dal testatore, e qualificava la domanda di Valentini Indraccolo Andrea verso lo zio Indraccolo Enrico Maria, alla quale aveva aderito Indraccolo Giovanna, come domanda di restituzione in favore dell'asse ereditario della somma di € 369.904,75, ritenendola inammissibile perché tardivamente proposta. La sentenza, inoltre, condannava Indraccolo Enrico Maria al pagamento delle spese processuali nella misura di 1/3 a favore di Valentini Indraccolo Andrea, Indraccolo Anna, Indraccolo Giovanna ed Indraccolo Luigi junior, dichiarandole compensate per il residuo, e poneva le spese di CTU a carico delle parti per 1/8 ciascuna.

Contro tale sentenza proponeva appello principale Indraccolo Enrico Maria con tre motivi, il primo relativo all'asserita insussistenza dell'obbligo di collazione; il secondo relativo all'inapplicabilità della collazione ai beni donati da Indraccolo Luigi ai tre figli con l'atto del notaio Bernardini del 31.3.1956, rep. n.69459, trattandosi di beni dotali di Viva Giovanna e non di proprietà del donante; ed il terzo relativo alla non corretta valutazione dei beni ereditari ed in particolare delle quote societarie dell'asse ereditario, da effettuarsi mediante rinnovo della CTU, concludendo per lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni di Indraccolo Luigi, previo rinnovo della CTU ed esclusione della collazione a favore dei coeredi istituiti per testamento sulla quota disponibile relativamente ai beni immobili donati dal de cuiusai figli con l'atto del 31.3.1956.

Contro la stessa sentenza proponeva appello incidentale Indraccolo Giovanna, in proprio e quale erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità del padre Indraccolo Ersilio, chiedendo il rigetto dell'appello principale di Indraccolo Enrico Maria, e lamentando, col primo motivo, l'illegittima applicazione dell'obbligo di collazione per assenza della fase dei prelevamenti e/o delle compensazioni nel piano di riparto, in quanto dopo la corretta stima del relictum e del donatum alla data di apertura della successione, necessaria per la determinazione del valore della quota disponibile e delle quote riservate ai legittimari, non era stato previsto alcun obbligo di Indraccolo Enrico Maria di versare alla massa ereditaria, per effetto della collazione, l'esubero del valore dei beni a lui donati rispetto alla quota a lui riservata dal testatore, nonché l'illegittima attribuzione ad alcuni beni della massa ereditaria del valore di esproprio senza tener conto della tassazione del 20% alla quale erano soggetti, che doveva gravare su tutti i coeredi, e non solo sui coeredi assegnatari di immobili espropriati.

Col secondo motivo, Indraccolo Giovanna lamentava che l'impugnata sentenza aveva dichiarato inammissibile la domanda di Valentini Indraccolo Andrea, alla quale lei stessa si era associata, di restituzione alla massa ereditaria della somma riconosciuta al de cuius dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli con la sentenza n.150/2007, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 della Corte di Cassazione e fatta propria da Indraccolo Enrico Maria, che non era abilitato a trattenere somme aggiuntive rispetto alla quota di riserva lasciatagli dal padre per testamento, dovendo il giudice considerare ai fini della divisione anche quei beni che erano rientrati nella massa ereditaria in un secondo momento.

Si costituivano in tale giudizio di appello Valentini Indraccolo Andrea, Indraccolo Anna, in proprio e quale erede di Valentini Indraccolo Giovanni, ed Indraccolo Luigi junior, in proprio e quale erede di Indraccolo Ersilio, mentre restavano contumaci gli altri eredi di Valentini Indraccolo Giovanni. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza non definitiva n.426/2018 del 2.2/16.4.2018, rigettava i primi due motivi d'impugnazione di Indraccolo Enrico Maria e l'appello incidentale di Indraccolo Giovanna, ed in accoglimento del terzo motivo d'impugnazione di Indraccolo Enrico Maria, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova valutazione delle quote delle due società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario, sia alla data dell'apertura della successione, sia alla data della divisione, differendo le statuizioni sul governo delle spese alla pronuncia della sentenza definitiva.

In particolare, tale sentenza riteneva coperte dal giudicato tutte le questioni relative alla collazione che erano state proposte da Indraccolo Enrico Maria con l'atto di appello contro la sentenza n.1556/97 del 24.2.1997 del Tribunale di Lecce (compresa quella sulla non invocabilità della collazione da parte dei nipoti di Indraccolo Luigi non succeduti al nonno per rappresentazione), nonché la questione della validità della clausola testamentaria che aveva previsto la revoca di qualsiasi precedente dispensa dei donatari dalla collazione, dispensa comunque già non ravvisata nel menzionato atto Bernardini.

La suddetta sentenza rigettava, invece, nel merito, il secondo motivo di appello di Indraccolo Enrico Maria, col quale questi aveva sostenuto che l'atto del notaio Bernardini del 1956 era nullo, in quanto con esso si era disposto di beni dotali di Viva Giovanna senza la necessaria autorizzazione, escludendo la pregressa formazione sul punto del giudicato. Tale atto veniva considerato come un atto complesso, di divisione e donazione, col quale nella prima parte, a seguito della transazione intervenuta tra i coniugi Indraccolo Luigi e Viva Giovanna ed i familiari di quest'ultima, erano stati divisi i beni tra i due coniugi, richiamando le autorizzazioni preventive del Tribunale di Lecce del 4.11.1955 e del 26.1.1956, con le quali era stato previsto sui beni pervenuti ai coniugi il permanere del vincolo dotale fino all'espletamento della divisione.

Nella seconda parte di tale atto, invece, si sottolineava che i beni immobili che dalla divisione erano stati attribuiti ad Indraccolo Luigi, erano stati in parte dallo stesso donati ai figli Anna, Ersilio ed Enrico Maria, quando non rientravano più tra i beni dotali. La Corte d'Appello evidenziava che comunque l'art. 190 cod. civ., nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia della L.n.151/1975, prevedeva che la nullità degli atti di assegnazione di beni dotali per mancata autorizzazione non potesse essere fatta valere dal terzo contraente, e che Viva Giovanna non aveva mai sollevato questioni in ordine alla mancata autorizzazione, ed anzi, con atti successivi a quello del notaio Bernardini del 1956, aveva dato conferma delle precedenti donazioni compiute a favore dei figli dal marito Indraccolo Luigi.

In accoglimento del terzo motivo dell'appello principale di Indraccolo Enrico Maria, la Corte d'Appello di Lecce, con separata ordinanza, disponeva una nuova CTU per approfondire, in base al criterio patrimoniale rettificato, il valore delle quote delle due società immobiliari comprese nell'asse ereditario all'apertura della successione, ritenendo che fosse comunque possibile accertare quali immobili da esse costruiti fossero stati accatastati. Quanto all'appello incidentale, la Corte riteneva che Indraccolo Giovanna avesse lamentato solo che la sentenza impugnata non avesse tenuto conto della somma incassata da Indraccolo Enrico Maria a seguito dell'espropriazione di terreni di Indraccolo Luigi, della somma da lei sola pagata per la CTU Zocco e per le CTU successive e del carico fiscale gravante su altri beni espropriati in corso di giudizio, e che avesse chiesto di identificare correttamente i beni di competenza della comunione ereditaria con presa d'atto delle poste attive e passive e valutazione della massa da dividere, tenendo conto dei beni e dei crediti che non erano stati considerati, o che erano stati sopravvalutati.

La Corte, quindi, si limitava ad affermare che poiché la collazione mirava ad assicurare la par condicio degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura, o per imputazione alla massa ereditaria andava fatta con riferimento al valore dei beni stessi all'apertura della successione, mentre una volta che si era proceduto a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti compresi nella massa da dividere, andava calcolato, ai fini dell'assegnazione delle singole quote (rectius porzioni), con riferimento al momento della divisione, e con tale motivazione respingeva quelli che indicava come i primi due motivi dell'appello incidentale di Indraccolo Giovanna.

Quanto alla somma che Indraccolo Enrico Maria avrebbe incassato a seguito dell'esproprio di terreni di Indraccolo Luigi, ed alla domanda di restituzione della stessa avanzata in primo grado da Valentini Indraccolo Andrea, e fatta propria anche da Indraccolo Giovanna, e già dichiarata inammissibile per tardività, la Corte d'Appello, oltre a confermare tale statuizione in rito, sottolineava che non vi era prova che Indraccolo Enrico Maria avesse trattenuto per sé quella somma. Quanto alle somme anticipate da Indraccolo Giovanna per le CTU, la Corte d'Appello rilevava che la sentenza di primo grado le aveva già riconosciuto il diritto di rivalsa (art. 1299 cod. civ.) per averle sostenute per intero, anziché pro quota, e sosteneva che non si trattava di un debito ereditario, ma di un'obbligazione gravante sulle parti processuali regolata dalla sentenza che definiva il giudizio.

Quanto alla richiesta di Indraccolo Giovanna di ripartire tra tutti i coeredi, quali debiti ereditari ex art. 752 cod. civ., la tassazione del 20% gravante sui terreni espropriati a lei assegnati nel piano di riparto, la Corte d'Appello la riteneva irrilevante, in quanto il debito nei confronti dell'Erario non risultava liquido ed esigibile e non vi era prova che Indraccolo Giovanna dovesse effettivamente rispondere dell'imposizione fiscale, ed inoltre lo Stato, terzo creditore, poteva legittimamente pretendere il pagamento nei confronti dell'assegnatario del bene ex art. 754 comma primo cod. civ., salvo il diritto di regresso.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso principale, notificato ad Indraccolo Enrico Maria il 16.11.2018 ed alle altre parti il 15.11.2018, Indraccolo Giovanna, affidandosi a quattro motivi, mentre Indraccolo Enrico Maria ha notificato ricorso incidentale il 21.12.2018, affidandosi a due motivi, ed avverso il solo ricorso incidentale ha notificato controricorso il 28.1.2019 Valentini Indraccolo Andrea. Quest'ultimo ha poi prodotto ex art. 372 c.p.c. alcuni documenti ed ha anche depositato una memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale ed incidentale, in quanto il giudizio n.1121/2016 RG della Corte d'Appello di Lecce, dopo l'interruzione per morte di Indraccolo Enrico Maria del 5.4.2022, alla data del 27.4.2023 non risultava riassunto e si sarebbe quindi verificata l'estinzione, determinante ai sensi dell'art.338 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza definitiva n.2489/2016 del 18.5.2016 del Tribunale di Lecce, che in nulla era stata modificata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 426/2018, che aveva solo disposto un supplemento istruttorio per la valutazione delle quote delle società immobiliari facenti parte dell'asse ereditario di Indraccolo Luigi, mentre le altre parti sono rimaste intimate.

La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Indraccolo Giovanna e Valentini Indraccolo Andrea hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23.5.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Va anzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale di Indraccolo Giovanna e di quello incidentale di Indraccolo Enrico Maria, prospettata nella memoria di Valentini Indraccolo Andrea, a seguito della mancata tempestiva riassunzione del procedimento n. 1121/2016 RG della Corte d'Appello di Lecce (attestata da certificazione della cancelleria della stessa alla data del 27.4.2023 come da documentazione da quest'ultimo allegata ex art. 372 c.p.c.), dopo l'interruzione del 5.4.2022 per morte di Indraccolo Enrico Maria, che avrebbe determinato, insieme all'estinzione di quel procedimento, il passaggio in giudicato della sentenza definitiva n. 2489/2016 del 18.5.2016 del Tribunale di Lecce.

Evidenzia Valentini Indraccolo Andrea che tale ultima sentenza non era stata modificata dalla sentenza non definitiva n. 2489/2016 della Corte d'Appello di Lecce impugnata in questa sede, che aveva respinto tutti i motivi di appello fatti valere, fatta eccezione per quello inerente all'approfondimento istruttorio tramite CTU sul valore delle quote delle società immobiliari facenti parte del relictum. Il menzionato procedimento di appello n. 1121/2016 RG era proseguito dopo la pronuncia della sentenza non definitiva impugnata in questa sede, per ottenere la valutazione delle quote delle due società immobiliari facenti parte del relictum della massa ereditaria di Indraccolo Luigi alla data dell'apertura della successione ed alla data della divisione, e per stabilire il governo delle spese processuali dell'intero giudizio di secondo grado.

L'eccezione di estinzione del giudizio di appello e conseguente giudicato, sollevata per la prima volta in questa sede da Valentini Indraccolo Andrea, va dichiarata inammissibile, anzitutto perché il predetto avendo notificato il controricorso soltanto avverso il ricorso incidentale di Indraccolo Enrico Maria non poteva sollevare eccezione di estinzione del procedimento n. 1121/2016 RG della Corte d’Appello di Lecce nei confronti di Indraccolo Giovanna, e perché comunque la pendenza di questo giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che non è soggetto ad interruzioni per morte delle parti, precluderebbe la possibilità di considerare la sentenza definitiva del Tribunale di Lecce n. 2489/2016 del 18.5.2016 come passata in giudicato.

In ogni caso Valentini Indraccolo Andrea avrebbe dovuto eventualmente riassumere il giudizio di appello n. 1121/2016 RG della Corte d'Appello di Lecce, dichiarato interrotto per morte di Indraccolo Enrico Maria, per farlo dichiarare estinto ex artt. 307 comma 3° e 305 c.p.c. dalla Corte medesima per mancata tempestiva riassunzione dopo la scadenza del termine di riassunzione nella specie applicabile, di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4.7.2009), e non far valere direttamente l'estinzione in sede d'impugnazione davanti a questa Corte (vedi in tal senso Cass. 11.5.2021 n.12432;

Cass. 11.5.2007 n. 10876; Cass. 19.1.2007 n. 1185; Cass. 20.5.1998 n. 5029; Cass.6.12.1985 n. 6136), la quale, sempre per la disciplina ratione temporis applicabile, non potrebbe comunque procedere alla dichiarazione d’ufficio dell’estinzione per mancata tempestiva riassunzione ex art. 307 comma 3° c.p.c. nuova formulazione anche nell’ipotesi in cui ne sussistessero i presupposti. Passando all'esame dei motivi, ritiene la Corte che debbano essere esaminati con precedenza i due motivi del ricorso incidentale di Indraccolo Enrico Maria, in quanto ancora relativi alla sussistenza dell'obbligo di collazione del predetto.

Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e conseguentemente degli articoli 737 e ss. cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla concreta applicazione della collazione a favore dei nipoti di Indraccolo Luigi, istituiti suoi eredi testamentari sulla disponibile, ma non chiamati a succedergli per rappresentazione, bensì in concorso coi propri genitori Indraccolo Anna ed Indraccolo Ersilio, assumendosi che la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3013/2006, si fosse pronunciata solo sulla questione della compatibilità della collazione con la successione testamentaria, e non su quella dell'operatività della collazione a favore dei nipoti, che sarebbe venuta in considerazione solo in una fase successiva.

Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato dalla sentenza impugnata, i confini del giudicato, che oltre che esplicito può essere anche implicito, vanno determinati tenendo conto sia del contenuto della sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 1556/97 del 24.2.1997, che aveva dichiarato soggetti a collazione i beni immobili donati da Indraccolo Luigi ai figli Indraccolo Anna, Ersilio ed Enrico Maria a favore dei nipoti Valentini Indraccolo Giovanni, Valentini Indraccolo Andrea, Indraccolo Giovanna ed Indraccolo Luigi junior, che erano stati istituiti eredi testamentari per la disponibile dal nonno Indraccolo Luigi, pur non essendo chiamati a succedergli per rappresentazione, ma piuttosto in concorso anche coi loro genitori, Indraccolo Anna ed Indraccolo Ersilio, sia del contenuto dei motivi di appello che erano stati fatti valere da Indraccolo Enrico Maria.

Costui, infatti, ha impugnato la suindicata sentenza, sia in ordine all'asserita inapplicabilità della collazione nella successione testamentaria, sia in ordine all'asserita inoperatività della collazione a favore dei nipoti sopra indicati perché chiamati a succedere al nonno per vocazione testamentaria e non per rappresentazione in luogo dei rispettivi genitori figli del de cuius, sia in ordine all'inapplicabilità della collazione ai beni donati ai figli Anna, Ersilio ed Enrico Maria da Indraccolo Luigi con l'atto del notaio Luciano Bernardini del 31.3.1956, rep. n. 6945, per avere tale atto ad oggetto beni dotali della moglie Viva Giovanna per la cui disposizione non vi sarebbe stata preventiva autorizzazione del Tribunale di Lecce, e non beni di proprietà del donante.

La sentenza n.1556/97 del Tribunale di Lecce è stata poi pienamente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001, che ha riconosciuto che la collazione doveva operare nella divisione dei beni caduti nella successione testamentaria di Indraccolo Luigi e che ad essa erano tenuti i legittimari che avevano ricevuto donazioni in vita dal de cuius anche a favore dei nipoti chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione al nonno, sicché è evidente che la sentenza di secondo grado non si era pronunciata, come assume il ricorrente incidentale, solo sulla questione dell'applicabilità della collazione nella successione testamentaria, ma anche sull'operatività specifica della stessa per le donazioni compiute da Indraccolo Luigi a favore dei suoi nipoti.

La sentenza di questa Corte n. 3013/2006, a sua volta, ha confermato la sentenza di secondo grado, precisando che, con la riforma apportata dalla L. n.151/1975 all'art. 737 c.p.c., la collazione era stata estesa oltre che al coniuge ed ai figli, anche ai loro discendenti, senza richiedere che gli stessi avessero la veste di legittimari, e che alla collazione erano tenuti anche i figli del de cuius a favore dei figli dei loro fratelli e sorelle, per cui neppure essa si è limitata a riconoscere la compatibilità della collazione con la successione testamentaria in astratto.

Col secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 cod. civ., 187 e 190 cod. civ. nel testo vigente prima della riforma del diritto di famiglia apportata dalla L. n. 151/1975, in relazione agli articoli 1389, 1405 e 1407 del previgente codice civile del 1865, applicabili ex art. 118 disp. att. cod. civ. e dell'art. 227 della L. n. 151/1975, per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito efficacia, ai fini della collazione, alla donazione di beni immobili a favore dei figli Anna, Ersilio ed Enrico Maria compiuta da Indraccolo Luigi con l'atto del notaio Luciano Bernardini del 31.3.1956, rep. n. 69459, pur avendo quella donazione ad oggetto beni dotali di Viva Giovanna, e quindi non beni di proprietà del de cuius.

La sentenza impugnata ha ritenuto che i beni immobili derivati ai coniugi Indraccolo Luigi e Viva Giovanna dalla transazione coi parenti di quest'ultima autorizzata dal Tribunale di Lecce, rimasti gravati dal vincolo dotale solo fino alla loro divisione, siano stati divisi fra i suddetti coniugi nella prima parte dell'atto del notaio Luciano Bernardini del 31.3.1956, rep. n. 69459, con l'autorizzazione del Tribunale di Lecce, e che poi nella seconda parte del medesimo atto complesso, alcuni dei beni che con la divisione erano stati attribuiti in proprietà esclusiva ad Indraccolo Luigi, siano stati dal medesimo donati ai figli Anna, Ersilio ed Enrico Maria.

La sentenza medesima ha poi aggiunto che l'autorizzazione alla divisione dei beni dotali, che c'era comunque stata, non sarebbe stata necessaria, trattandosi di un atto dispositivo e non di trasferimento, e che in ogni caso della nullità dell'atto di disposizione dei beni dotali per mancata autorizzazione del Tribunale di Lecce, in base all'art. 190 del previgente codice civile, si sarebbe potuta dolere solo Viva Giovanna, che mai nulla in proposito aveva contestato, e non certo Indraccolo Enrico Maria. Il ricorrente incidentale, che si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione circa la necessità di un'ulteriore autorizzazione del Tribunale di Lecce alla divisione dei beni di Indraccolo Luigi e Viva Giovanna derivati dalla transazione autorizzata dei suddetti coniugi coi parenti di quest'ultima, non solo non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha invece ritenuto che quell'autorizzazione sia stata rilasciata, ma non contesta in alcun modo la seconda ratio decidendi posta dalla Corte d'Appello a sostegno del rigetto della pretesa di Indraccolo Enrico Maria, di vedere esclusi dalla collazione gli immobili a lui donati dal de cuius, quella per cui legittimata a dolersi di eventuali nullità di atti dispositivi di beni dotali per violazione dell'art. 190 del codice civile previgente sarebbe stata la sola Viva Giovanna, e non certo Indraccolo Enrico Maria.

Non essendo stata contestata col ricorso incidentale tale seconda ratio decidendi, il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di interesse, perché se anche fosse fondato il rilievo sulla necessità di una specifica autorizzazione preventiva della divisione dei beni dotali e sulla mancanza di essa, resterebbe comunque il difetto di legittimazione di Indraccolo Enrico Maria a far valere l'asserito vizio dell'atto dispositivo dei beni dotali senza preventiva autorizzazione del Tribunale di Lecce. Passando all'esame del ricorso principale, col primo motivo Indraccolo Giovanna lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame ed omessa pronuncia della Corte d'Appello di Lecce sul primo motivo di appello incidentale da lei proposto (pagine 16-24) e sulle domande conseguenzialmente esplicate (primo e secondo capoverso di pagina 26 e 27), ed il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sul secondo motivo di appello incidentale (pagine 24-26), con conseguente errata pronuncia sulla domanda esplicata al quarto capoverso di pagina 27 del suo appello incidentale. In particolare deduce Indraccolo Giovanna, che col primo motivo di appello incidentale aveva lamentato l'illegittima applicazione da parte della sentenza definitiva del Tribunale di Lecce n. 2489/2016 del 18.5.2016 delle norme in materia di collazione, in quanto era stata completamente saltata la fase dei prelevamenti e/o delle compensazioni nel piano di riparto, che avrebbe dovuto tener conto, per effetto della collazione imposta dal testatore, dell'eccedenza di valore dei beni donati da Indraccolo Luigi a favore del legittimario Indraccolo Enrico Maria rispetto al valore della quota di riserva riconosciutagli dal testatore, con conseguente sua condanna alla restituzione alla massa ereditaria dell'esubero relativo.

Con tale motivo ella aveva, quindi, chiesto la rinnovazione della CTU per la corretta determinazione dei beni della massa da dividere, che per i beni immobili espropriati doveva tener conto anche della tassazione sui valori di esproprio, ma la Corte d'Appello, avendo ricostruito in modo errato ed approssimativo il motivo d'impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sul punto. Aggiunge Indraccolo Giovanna, che col secondo motivo di appello incidentale aveva chiesto di includere nella massa ereditaria anche le somme di pertinenza del de cuius, che erano state percepite a titolo risarcitorio da Indraccolo Enrico Maria sulla base della sentenza n. 150/2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 del 26.6.2009 della Corte di Cassazione, e che lo stesso era tenuto a restituire perché istituito erede da Indraccolo Luigi solo per la quota riservatagli per legge, e si duole che la Corte d'Appello si sarebbe invece pronunciata su un'altra domanda, afferente all'espropriazione di terreni in Comune di Collepasso e non di Lecce.

Relativamente alla doglianza di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il motivo in esame è infondato, in quanto la sentenza impugnata alla pagina 16, pur non condividendo la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di restituzione alla massa ereditaria della somma di € 369.904,00 asseritamente incassata da Indraccolo Enrico Maria per la vertenza di Indraccolo Luigi col Comune di Lecce (di cui alle sentenze sopra citate), domanda avanzata in primo grado da Valentini Indraccolo Andrea con adesione di Indraccolo Giovanna, che l'aveva poi riproposta in appello, l'ha respinta nel merito, ritenendo, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che non fosse stata fornita prova che Indraccolo Enrico Maria avesse trattenuto per sé quella somma.

Non risponde al vero, pertanto, che l'impugnata sentenza abbia confuso la domanda riproposta da Indraccolo Giovanna per il risarcimento danni corrisposto dal Comune di Lecce, con quella relativa a somme dovute per l'esproprio di altri terreni in Comune di Collepasso. Quanto alla mancata considerazione nella massa da dividere della tassazione del 20% gravante sui beni espropriati del comparto 28 del Comune di Lecce, attribuiti ad Indraccolo Giovanna, neppure è condivisibile che vi sia stata un'omessa pronuncia dell'impugnata sentenza. Questa, nell'ultimo capoverso di pagina 16 e nel primo di pagina 17, ha escluso la rilevanza della censura ritenendo che il debito non fosse liquido ed esigibile, che non vi fosse prova che Indraccolo Giovanna dovesse effettivamente rispondere dell'imposizione fiscale e che lo Stato potesse legittimamente pretendere il pagamento nei confronti dell'assegnatario, salvo il diritto di regresso.

Per la prima parte del primo motivo del ricorso principale di Indraccolo Giovanna, relativa all'omessa pronuncia dell'impugnata sentenza sulla lamentata violazione delle norme in materia di collazione, per essere stata completamente saltata la fase dei prelevamenti e/o delle compensazioni nel piano di riparto, si ritiene opportuno l'esame congiunto col secondo e col terzo motivo dello stesso ricorso, anch'essi relativi alla questione delle conseguenze dell'applicazione della collazione sulla consistenza della massa ereditaria da dividere. Col secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. (rectius n. 4), la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione, degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e quindi l'omessa, insufficiente e contraddittoria o apparente motivazione in relazione ai due motivi di appello incidentale di Indraccolo Giovanna. Si è chiarito sopra che sia in relazione alla mancata considerazione della tassazione del valore dei terreni espropriati attribuiti ad Indraccolo Giovanna, sia in ordine alla mancata inclusione nella massa ereditaria delle somme asseritamente incassate a titolo risarcitorio da Indraccolo Enrico Maria, ma di competenza di Indraccolo Luigi, sulla base della sentenza n. 150/2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 del 26.6.2009 della Corte di Cassazione, l'impugnata sentenza ha fornito concise, ma sufficienti motivazioni, non essendo peraltro più sindacabile, dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., la motivazione insufficiente. Resta la doglianza concernente la mancanza, o mera apparenza della motivazione, oltre che della specifica statuizione della Corte d'Appello di Lecce, in ordine alla lamentata violazione delle norme in materia di collazione, già oggetto della prima parte del primo motivo del ricorso principale precisato nell'ultimo capoverso di pagina 17 di questa sentenza. Col terzo motivo del ricorso principale Indraccolo Giovanna lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 556, 713, 724, 725, 726, 727, 737, 746 e 747 cod. civ., in quanto l'impugnata sentenza, rigettando totalmente l'appello incidentale di Indraccolo Giovanna, ha disatteso i principi enunciati anche dalla sentenza di questa Corte già intervenuta in tema di collazione, che imponeva ad Indraccolo Enrico Maria, una volta imputato il valore dei beni a lui donati dal de cuius alla data di apertura della successione alla quota legittima a lui riservata riconosciutagli nel testamento, e verificatane l'eccedenza, ed in difetto di conferimento in natura dei beni donati alla massa, di restituire alla stessa tale eccedenza, ai fini della divisione degli altri coeredi per il prelevamento delle rispettive spettanze.

Esaminando quindi congiuntamente la prima parte del primo motivo del ricorso principale, il secondo ed il terzo motivo dello stesso, la doglianza di Indraccolo Giovanna è fondata e merita accoglimento. Ed invero l'impugnata sentenza, non avendo correttamente e compiutamente riportato il contenuto dei motivi dell'appello incidentale proposto da Indraccolo Giovanna sopra descritti, non ha adottato una specifica statuizione, né ha addotto una sia pur minima motivazione sulla ragione per la quale, malgrado l'obbligo della collazione imposto dal testatore a tutti i legittimari, e benché l'imputazione dei beni immobili donati dal de cuius ad Indraccolo Enrico Maria avesse fatto registrare alla data dell'apertura della successione (9.4.1991) un consistente superamento della quota di legittima riservata dal testatore ad Indraccolo Enrico Maria, il che ha giustificato la mancata attribuzione di beni immobili al predetto nel piano di riparto, non abbia disposto la restituzione in denaro di tale eccedenza da parte di Indraccolo Enrico Maria a favore della massa ereditaria ai sensi dell'articolo 724 comma 2° cod. civ. per consentirne il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri legittimari (Viva Giovanna, Indraccolo Anna ed Indraccolo Ersilio) fino a raggiungere insieme ai beni loro donati il valore delle rispettive quote di legittima, e per il residuo, il prelevamento pro quota della disponibile da parte dei coeredi testamentari (Valentini Indraccolo Giovanni, Valentini Indraccolo Andrea, Indraccolo Giovanna ed Indraccolo Luigi junior).

Il piano di riparto, invece, ha lasciato Indraccolo Enrico Maria nella piena proprietà dei beni immobili donatigli per un valore ampiamente superiore a quello della quota legittima a lui riservata dal testatore, in violazione della volontà di quest’ultimo, ricostruita nel senso di attribuire ai soli nipoti la quota disponibile del suo intero patrimonio (relictum + donatum), imponendo a tutti i legittimari la collazione dei beni ricevuti per donazione. La restituzione da parte di Indraccolo Enrico Maria alla massa ereditaria dell'eccedenza del valore dei beni a lui donati corrisponde ad un effetto legale della collazione imposta dal testatore, e non richiedeva alcuna azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

D'altra parte, Indraccolo Enrico Maria, avendo accettato l'eredità devoluta per testamento del padre Indraccolo Luigi, era tenuto a subire gli effetti della collazione, che comunque non intaccavano la quota a lui riservata per legge, costituente l’unico limite all’operatività della collazione stessa. Col quarto motivo del ricorso principale Indraccolo Giovanna lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla motivazione che sorregge la disposizione di rinnovo della CTU richiesta dall'appellante principale Indraccolo Enrico Maria, e/o ai sensi dell'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 comma 6 della Costituzione e degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e quindi per omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente motivazione. Il quarto motivo è inammissibile, perché formulato in modo confuso e tale da non consentire di comprendere esattamente il contenuto della doglianza, che sembrerebbe volersi riferire alla disposta rinnovazione della CTU per la valutazione delle quote delle società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario alla data dell'apertura della successione e della divisione, per la quale il giudizio è separatamente proseguito davanti alla Corte d’Appello di Lecce.

Anche, comunque, a voler tener conto che la sentenza impugnata ha accolto il motivo di appello di Indraccolo Enrico Maria relativo alla rinnovazione della CTU poi disposta con separata ordinanza, il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra comunque nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 72/2011), e non può essere sindacato se non sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione. La Corte d'Appello ha, comunque, motivato alle pagine 14 e 15 la decisione di disporre la rinnovazione della CTU per la valutazione delle quote delle società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario alle date dell'apertura della successione e della divisione, in quanto ha ritenuto non impossibile accertare se alla data del 1991 tali società avessero predisposto progetti o chiesto concessioni e/o autorizzazioni per la costruzione di immobili realizzati, e ciò ai fini della determinazione del valore effettivo del relictum e quindi delle quote ereditarie, e tale motivazione risulta plausibile ed adeguata.

Per le spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà la Corte d’Appello di Lecce in sede di rinvio sulla base dell’esito finale del giudizio. Poiché il ricorso incidentale è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte di Indraccolo Enrico Maria, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie la prima parte de