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Ordinanza — n. 17189/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as both parties withdrew their claims, extinguishing the proceedings under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17189/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after both the appellant and the incidental respondent formally withdrew their claims. The parties submitted these withdrawals on January 23 and 24, 2024, adhering to the requirements of Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on litigation costs was issued because the withdrawals were mutually adopted, satisfying the conditions of the final paragraph of Article 391.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of claims by both parties extinguishes the proceedings, precluding any further judicial intervention or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of claims extinction of proceedings mutual withdrawal Cassation appeal litigation costs ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia alle prestazioni d'assicurazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie.
art. 390 c.p
Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8302/2018 R.G. proposto da : YU.PI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato IOVINO FABRIZIO (VNIFRZ63C03H501A),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUTRUFELLO ANGELO GUGLIELMO MARIA (CTRNLG66M21F205P); -ricorrente- contro F.LLI PEDRINELLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ALESSANDRO MALANDRA 31, presso lo studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI (RIAGNN69A21D086G), rappresentat a e difes a dall'avvocato MAGNO PIETRO GIUSEPPE (MGNPRG45C16C353Z); -ricorrente incidentale- PAOLINO LUIGI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5274/2017,depositata il 15/1 2 /2017 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’ 8/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società YU.PI s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15 dicembre 2017, n. 5274. La società F.lli Pedrinelli s.r.l. ha resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale. Gli intimati Luigi Paolino e Zurich Insurance Public Limited Company non hanno proposto difese. Con atti depositati il 24 e il 23 gennaio 2024 il ricorrente principale e quello incidentale hanno dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e di aderire alla rinuncia di controparte.

Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d