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Decreto — n. 17146/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17146/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17146/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17146/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese recupero dei costi desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3817/2021 R.G. proposto da : BATTAGLIA VALERIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NERI ALFONSO (NRELNS72E01A089X), PENNICA SALVATORE (PNNSVT64H14A089D) -ricorrente- contro CARAMANNELLO ROSARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPICA MARIO (LPCMRA72E04B429K) CARAMANNELLO SANTA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MACALUSO LIDIA (MCLLDI68H59B602H) -controricorrenti- nonchè contro TARDINO ANTONIO, TARDINO ROSA, CARAMANNELLO MARIA, CAMMARATA MARIA CATENA, CARAMANNELLO VINCENZO, CARAMANNELLO MARIA AUSILIA, VILLA GINO, CARAMANNELLO FILOMENA, CARAMANNELLO ROSALIA, CARAMANNELLO MAURIZIO, VILLA LORENZA, VILLA PATRIZIA, VILLA CLAUDIO, CARAMANNELLO GIUSEPPE, CARAMANNELLO MARIA, CARAMANNELLO MARIANNA, CARAMANNELLO GIUSEPPA, CARAMANNELLO VINCENZO, CARAMANNELLO MICHELE, TARDINO CONCETTA, TARDINO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1641/2020 depositata il 05/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agl