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Ordinanza — n. 17144/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as client withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17144/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. The appellant had initially argued that the territorial jurisdiction was not exclusive, challenging the lower court's decision to assign the case to the Padua court and order them to pay costs. The court ruled that the withdrawal, made in compliance with procedural law, terminated the legal action without further examination of the jurisdictional merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A voluntary withdrawal of the lawsuit by the appellant extinguishes the proceedings and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings inadmissible appeal jurisdictional objection costs of litigation incompetenza territoriale risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza istituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, n.
art. 28 cod. proc. civ
La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come la competenza fosse, invece, inderogabile nei soli casi indicati dall’art. 28 cod. proc. civ., nei quali non rientrava l’oggetto dell’odierna contesta, data dalla richiesta di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs.
art. 390 cod. proc. civ
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22917/2023 R.G. proposto da 3M.C. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Conti presso il cui studio in Bari, via A.M. Celefati, n. 133, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro AZIENDA OSPEDALE –UNIVERSITARIA PADOVA. -intimata- Avverso l’ordinanza resa dal giudice di pace di Bari il 13710/2023 e comunicata il 17/10/2023; lette le conclusioni del procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Rilevato che: Oggetto: Regolamento di competenza 1. Con ordinanza resa nell’ambito del procedimento n. 2629/2023 in data 13/10/2023, il giudice di pace di Bari, premesso che la parte attrice, odierna ricorrente, aveva dichiarato di aderire all’indicazione del foro di Padova quale giudice competente territorialmente effettuata dalla sua controparte quale foro inderogabile ai sensi della disciplina relativa ai pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dichiarò la propria incompetenza in favore dell’ufficio del giudice di pace di Padova, sul presupposto che la competenza andasse individuata sulla base del luogo in cui aveva sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, e condannò la parte attrice al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio secondo cui l’ordinanza che accoglie l’eccezione di competenza territoriale inderogabile ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con conseguente obbligo per il giudice di statuire anche sulle spese del procedimento.

2. Contro la predetta ordinanza, 3.M.C. s.p.a. propone regolamento di competenza sulla base di un unico motivo. L’Azienda Ospedale – Universitaria Padova, con sede in Padova, è rimasta invece intimata. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 28, 20 e 91 cod. proc. civ., 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di pace l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali in presenza di un caso di competenza per territorio derogabile. La predetta, premesso di avere aderito all’indicazione del foro di Padova contenuta nella comparsa di risposta della controparte, in ragione del foro esclusivo convenzionale indicato nella nota del 6/2/2014 con la quale aveva visto aggiudicata dall’ente la gara di fornitura, e qualificata detta indicazione in termini di competenza derogabile, ha evidenziato come il giudice adito, disattendendo la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo da essa avanzata per effetto dell’adesione al Foro di Padova, aveva invece dichiarato ugualmente la competenza del Foro di Padova e pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese di lite, senza alcuna motivazione se non il richiamo a precedenti giurisprudenziali in virtù dei quali sembrava che avesse considerato la competenza inderogabile.

La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come la competenza fosse, invece, inderogabile nei soli casi indicati dall’art. 28 cod. proc. civ., nei quali non rientrava l’oggetto dell’odierna contesta, data dalla richiesta di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dovuti per pregressi ritardi nei pagamenti delle spettanze, in quanto la norma in tema di contabilità di Stato, che prevede quale luogo di pagamento di una somma di denaro la sede della tesoreria dell’ente, non impone un foro esclusivo e inderogabile e non impedisce, dunque, l’individuazione di altri fori parimenti competenti (generali, facoltativi o convenzionali), sicché il giudice avrebbe dovuto limitarsi a cancellare la causa dal ruolo e non, come fatto, a pronunciare sulla competenza e a condannare alle spese.

2. Preliminarmente, occorre dare atto che la ricorrente, con memoria del 31/5/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizi