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Ordinanza — n. 17133/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and case extinguished due to client's withdrawal and settlement agreement with opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and settlement agreement with the respondent. The appellant had previously sought revocation of a prior cassation order based on alleged factual errors regarding land description discrepancies in a private contract. The court ruled that the procedural outcome was finalized because the parties mutually resolved the dispute, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal and settles the controversy with the opposing party, the judgment is extinguished with compensation of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement agreement extinguishment of proceedings litigation cost compensation private contract dispute land ownership transfer revocation of cassation order fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod.
Art. 391-bis c.p.c.
-controricorrente- Oggetto: Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, n.
art. 391-bis c.p
-controricorrente- Oggetto: Revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 2932 cod. civ
45, non coincidesse con quello oggetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., identificato, invece, al Fg.
art. 390 cod. proc. civ
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23492/2023 R.G. proposto da MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. – SISTEMI ECOLOGICI, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fantappiè ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adda, n. 55, presso lo studio dell’avv. Marco Selvaggi. –ricorrente – contro PORTO ROTONDO DI VIGNA LORELLA C. s.a.s. (Già Portorotondo di Vigna Anna Maria Rosa C. s.a.s.), rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dagli avv.ti Cinzia De Micheli, Giovanni Caniggia e Giovanni Sardi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv. Cinzia De Micheli. -controricorrente- Oggetto: Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, n. 25104/2023, pubblicata il 23/8/2023 e notificata il 15/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla Consigliera Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza 23 agosto 2023, n. 25104/2023, ha rigettato il ricorso proposto dalla Marco Polo Engineering s.p.a. - Sistemi Ecologici in concordato, per la cassazione della sentenza n. 633/2018 emessa dalla Corte d'appello di Torino, che aveva a sua volta rigettato il gravame dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Alessandria aveva accolto la domanda avanzata dalla Porto Rotondo di Vigna Lorella C. s.a.s., già Porto Rotondo di Vigna Annamaria Rosa C. s.a.s., avente ad oggetto la pronuncia di sentenza che tenesse luogo di atto pubblico e disponesse il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà dell'odierna ricorrente di un terreno che quest'ultima, con scrittura privata del 29 maggio 2010, si era impegnata ad acquistare entro il 12 novembre 2011, con condanna della predetta al pagamento del prezzo pattuito, oltreché dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

2. Per la revocazione dell’ordinanza n. 25104/2023 di questa Corte ricorre Marco Polo Engineering s.p.a. - Sistemi Ecologici in concordato, sulla base di un unico, articolato motivo. Porto Rotondo di Vigna Lorella C. s.a.s., già Porto Rotondo di Vigna Annamaria Rosa C. s.a.s., si è difesa con controricorso. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di revocazione, la società ricorrente assume che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio exart. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2932 e 1362 cod. civ., con riguardo agli artt. 1325, 1326, 1346, 1351, in relazione agli artt. 1350 n. 1, e 1470 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e per violazione della scrittura privata del 29/5/2010, perché questa Corte, nell’esaminare il quarto motivo del ricorso, col quale era stata lamentato che il bene descritto nella scrittura del 29/5/2010, identificato al Fg. 1, mapp. 45, non coincidesse con quello oggetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., identificato, invece, al Fg. 1, mapp. 47, e che il mappale 45 non esistesse più, così da rendere il contratto ineseguibile, aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello, dichiarando la censura assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi, e aveva così commesso un errore di percezione sul contenuto del documento che riguardava un punto controverso e decisivo per il giudizio, sul quale la decisione impugnata non aveva adeguatamente motivato e che si trovava in rapporto di causalità tra l’omessa valutazione della documentazione e dei fatti di causa e il contenuto della pronuncia.

2. Preliminarmente, con memoria del 30/5/2024, sottoscritta da entrambe le parti del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere transatto la controversia con la controparte, chiedendo di pronunciare l’estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, come concordemente pattuito. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazi