Cassation Court dismisses appeal for failure to allege specific grounds in appeal against agency contract termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by an insurance agency against a lower court ruling that upheld the insurer's termination of their agency contract for just cause. The agency argued that the termination was invalid due to procedural flaws in the expert report and a violation of the principle of timely contestation regarding unpaid debts. The court rejected these claims because the specific grounds relied upon by the appellant were not explicitly alleged in the appeal judgment itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2119 cod. civ.; Art. 1751 cod. civ.: An appeal must specifically allege the grounds for challenging the lower court's decision; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18310/2020 R.G. proposto da: D’IPPOLITO GIOIA AGENZIA ASS.NI S.N.C. DI D’IPPOLITO FRANCESCO E FERNANDO GIOIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, D’IPPOLITO FRANCESCO, e quest’ultimo anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 14, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO D’IPPOLITO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE IAPICCA giusta procura in atti; –ricorrenti – contro MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.; GIOIA FERNANDO; –intimati – avverso la sentenza n. 4282/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.04.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. Il Tribunale rigettò la domanda di D’Ippolito Gioia Agenzia di Assicurazioni s.n.c. di D’Ippolito Francesco e Fernando Gioia, la quale aveva chiesto dichiararsi illegittimo il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia manifestato dalla mandante Milano Assicurazioni s.p.a., la risoluzione del contratto per colpa della convenuta e la condanna di costei al pagamento della somma di € 180.719,16 a titolo di somma aggiuntiva ex art. 12 A del vigente A.N.A. e d’indennità sostitutiva del preavviso, nonché, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di € 920.000,00, e, accertata la giusta causa del recesso, accolta la domanda riconvenzionale della compagnia d’assicurazione, operata compensazione, condannò la Milano Assicurazioni a pagare la somma di € 16.707,03.
Il Giudice dichiarò, inoltre, inammissibili le domande avanzate da D’Ippolito e Gioia in proprio per difetto di legittimazione attiva.
2. La Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione della società agente, oramai in liquidazione, nonché del D’Ippolito. D’Ippolito Gioia Agenzia di assicurazioni di D’Ippolito Francesco e Fernando Gioia in liquidazione e Francesco D’Ippolito in proprio ricorrono sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. UnipolSAI Assicurazioni s.p.a., già Milano Assicurazioni s.p.a., è rimasta intimata.
3. Con il primo motivo partericorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ., 87 e 90 disp. attuaz. cod. proc. civ., difetto di motivazione , nonché omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, dopo, avevano giudicato giustificato il recesso della Compagnia d’assicurazione sulla base della relazione del ctu, da reputarsi illegittima, per avere costui utilizzato documenti irritualmente prodotti dalla controparte nel corso delle operazioni peritali. 3.
1. Il motivo è inammissibile. L’utilizzo da parte del c.t.u. di documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali costituisce vizio della consulenza, sanzionato con la nullità (S.U. n. 3086/2022). Tuttavia, l’anzidetta nullità deve essere fatta valere con l’appello, essa tramutandosi in un vizio che, ove non impugnato, resta sanato. Un tal motivo non consta e i ricorrenti neppure deducono d’averlo specificatamente avanzato.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 1751 cod. civ. Si lamenta che la sentenza aveva giudicato sostenuto da giusta causa il recesso, ex art. 12, co. I, lett.
e) A.N.A., invece insussistente alla luce della prima contestazione, pienamente sanata dall’agenzia prima del ricevimento dell’atto di recesso del 16/6/08 . Vien chiarito che la causa del recesso era stata indicata dalla controparte nel non avere l’agente provveduto, se non in parte, a versare il saldo a debito di € 34.372,65, così indebitamento trattenendo € 35.095,65, di spettanza della compagnia. Il versamento dell’agenzia, tuttavia, assumono i ricorrent i , era stato effettuato prima che foss arrivata la contestazion e , di talché l’agente aveva chiesto tramutarsi il recesso per giusta causa nel recesso di cui all’art. 12, c. 2, vigente A.N.A. La compagnia non aveva aderito a una tale prospettazione e, al fine d’aggravare il quadro d’incolpazione, aveva retrodatato l’inadempimento. Così aveva violato l’art. 2119 cod. civ., applicabile anche al contratto d’agenzia, frustrando il principio di tempestività della contestazione. Ma di ciò non avevano tenuto conto i Giudici di primo e di secondo grado. 4.
1. Anche il secondo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, non constando dalla sentenza, e non essendo stato allegato il contrario, che l’odierna ricorrente abbia avanzato specifico motivo d’appello.
5. Nel complesso il ricorso merita rigetto. Nulla per le spese, essendo rimasta la controparte intimata.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b