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Decreto — n. 17112/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17112/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25990/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; verificato che l’atto di rinuncia al ricorso , de positato i l 7 giugno 2024, risulta sottoscritto solo dalla parte ma non dal suo avvocato, diversamente da quanto prescritto dall’art. 390, secondo comma, c.p.c.; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 17112/2024 — snciv · Corte di Cassazione: n. 25990/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; verificato che l’atto di rinuncia al ricorso , de positato i l 7 giugno 2024, risulta sottoscritto solo dalla parte ma non dal suo avvocato, diversamente da quanto prescritto dall’art. 390, secondo comma, c.p.c.; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione abbandono del procedimento conseguenze del ritiro tempestività dell'invio postale rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25990/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; verificato che l’atto di rinuncia al ricorso , de positato i l 7 giugno 2024, risulta sottoscritto solo dalla parte ma non dal suo avvocato, diversamente da quanto prescritto dall’art. 390, secondo comma, c.p.c.; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 17 giugno 2024 Il Con