Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Campanelli Fabrizio, had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the court's offer to settle was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and declared the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3922/2023 R.G. proposto da : CAMPANELLI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in NOVARA VIA AZARIO N. 3, presso lo studio dell’avvocato COSTA TOMMASO (CSTTMS80T04F952O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMPANELLI TOMMASO, elettivamente domiciliato in LA SPEZIA VIA VENETO 11, presso lo studio dell’avvocato AMODEO MARIA PIA (MDAMRP65D53E463S) che lo rappresenta e difende BURALLI JOLANDA, elettivamente domiciliata in MASSA VIA ANTONIO PACINOTTI N. 28, presso lo studio dell’avvocato MAZZI LEANDRO (MZZLDR60L13F023N) che larappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.1247/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l