Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, A.R.E.A. 58 S.R.L., had not responded to the proposal for case definition, while the appellees, F.LLI ZOMPATORE SRLS and the State Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7286/2023 R.G. proposto da : AZIENDA RECUPERO ECOLOGIA AMBIENTALE - A.R.E.A. 58 S.R.L. GIÀ DEMOLIZIONI POMILI S.R.L., elettivamente domiciliata in MONTEROTONDO VIA MONTE POLLINO N.6, presso lo studio dell’avvocato DI SILVESTRO ANTONIO (DSLNTN53B21B963S) che larappresenta e difende -ricorrente- contro F.LLI ZOMPATORE SRLS, elettivamente domiciliata in Anzio VIA CUPA, 14, presso lo studio dell’avvocato PERNAFELLI MAURO (PRNMRA68R27H501A) che la rappresenta e difende AGENZIA DEL DEMANIO, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5908/2022 depositata il 27/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per la società controricorrente e spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello