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Ordinanza — n. 17061/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows lawyer's fee claim deduction reversal due to conflicting expense claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17061/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court order that had partially dismissed a lawyer's fee claim. The appellant argued the trial court erred by deducting process expenses from the awarded fees, while the respondent contended the deduction was legally required. The court ruled that the relationship between the lawyer and the losing client remains independent of the court-ordered expense deduction, allowing the lawyer to seek the full professional fee.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; The relationship between the lawyer and the losing client remains autonomous regarding professional fees, permitting the lawyer to claim the full amount despite court-ordered expense deductions.

Parole chiave

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lawyer fees expense deduction legal representation civil procedure fee recovery indennizzo pecuniario risarcimento alle vittime di reati compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario.
Art. 2956 c.c.
Art. 2959 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
articolo 2959 c.c
art. 93 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22118/2006
Cass. 2967/2016
Cass. 30524/2017
Cass.2967/2016; Cass. 30524/2017; Cass.
Cass. 18631/2021
30524/2017; Cass. 18631/2021 ; Cass.7793/2023).
Cass. 7793/2023
Court allows lawyer's appeal on fees for work done after client's death, rejecting prescription defense.
Cass. 5678/1988
Cass. 9097/2000
Cass. 27041/2008
5678/1988; Cass.9097/2000; Cass. 27041/2008; Cass.
Cass. 14082/2021
27041/2008; Cass. 14082/2021).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33124/2019R.G. proposto da AIELLO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Giuliano, con domicilio in Roma, Via Monte dei Parioli n. 40, presso l’avv. Giancarlo Bonfiglio. –RICORRENTE– contro BRECI GAETANO -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa pubblicata in data 24.7.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza pubblicata in data 24.7.2019, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento della domanda dell’avv.

Aiello, ha condannato Gaetano Breci al pagamento di €. 4500,00, oltre accessori, per compensi di difesa in un processo civile, riconoscendo l’importo iniziale di € 8000,00 per il giudizio R.G.N. 90100190/2003, da cui è detratto euro 5000 ,00 quali spese processuali oggetto di distrazione in favore dell'avvocato, ed euro Oggetto: compensi professionali 1500 per il procedimento esecutivo, ma dichiarando la prescrizione presuntiva per i compensi maturati per i giudizi nn. 1651/2008 e 212/2010. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. Nicola Aiello propone ricorso affidato a tre motivi.

Gaetano Breci è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2956, commi primo e secondo, 2959 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il resistente aveva sollevato contestazioni incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva, avendo chiesto, in via subordinata, di quantificare i compensi secondo tariffa. Il motivo è inammissibile. Occorre ricordare che, in tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 22118/2006;

Cass.2967/2016; Cass. 30524/2017; Cass. 18631/2021 ; Cass.7793/2023).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario. Il motivo è fondato. È principio correttamente evocato in ricorso che, i n virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente t ra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore.

Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione (Cass. 5678/1988; Cass.9097/2000; Cass. 27041/2008; Cass. 14082/2021). Per scomputare dal dovuto l’ammontare delle spese processuali oggetto di distrazione, occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, se il difensore abbia incamerato le somme liquidate dal giudice.

Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il tribunale compensato per il 50% le spese processuali, è assorbito. È accolto il secondo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è assorbito il terzo; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché provveda anche alla regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della