Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, AEMMEDUE IMMOBILIARE SRL, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35592/2019 R.G. proposto da : AEMMEDUE IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI, 75, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO UMBERTO che larappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTEPASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO che larappresenta e difende -controricorrente- e NADDEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA N. 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SARA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MARIO, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1244/2019 depositata il 13/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna parte in Euro 3 . 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente Naddeo dichiaratosi antistatario. Così de