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Decreto — n. 17043/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17043/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17043/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37735/2019 R.G. proposto da : FIORELLA SABATINO, FIORELLA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TREBBIA N 3, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI GIOVANNI, rappresentat e e difes e dall'avvocato FERRARA FELICE -ricorrente- contro GUCCIONE ISIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentato e difeso dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- e CILENTO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentata e difes a dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- e GUCCIONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentato e difeso dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.835/2019 depositata il 13/06/2019, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17043/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensiper ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione compensazione nel fallimento opposizione al precetto esecutivo spese di gratuito patrocinio fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37735/2019 R.G. proposto da : FIORELLA SABATINO, FIORELLA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TREBBIA N 3, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI GIOVANNI, rappresentat e e difes e dall'avvocato FERRARA FELICE -ricorrente- contro GUCCIONE ISIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentato e difeso dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- e CILENTO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentata e difes a dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- e GUCCIONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato SEGRETO FRANCESCO,rappresentato e difeso dall'avvocato PESCA DONATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.835/2019 depositata il 13/06/2019, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensiper ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.