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Ordinanza — n. 17037/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses unfair competition claim against Allianz, ruling no intent to harm proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17037/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Eugenio Casarin and his company's appeal against Allianz S.P.A. regarding allegations of unfair competition and illegal staff poaching. The lower court had already rejected the claim, finding insufficient evidence of the necessary 'animus nocendi' (intent to harm) required for such an offense. The Supreme Court upheld this decision, stating that the plaintiffs merely offered an alternative factual reconstruction without proving the specific intent to damage the competitor's organizational structure.

Regesto Legislator

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Art. 2585-bis c.c.; Art. 100 cod. proc. civ.: For an act of unfair competition involving the poaching of employees to constitute an illegal act, it is necessary to prove the agent's awareness of the act's damaging potential and the specific intent to harm the competitor's organization.

Parole chiave

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unfair competition animus nocendi employee poaching concorrenza sleale legittimazione ad agire danno emergente Corte di Cassazione compagnie di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2585-bis c.c.
Art. 100 cod. proc. civ.
Il quinto motivo, con il quale, per le medesime ragioni di cui al motivo che precede, viene denunciata, ancora una volta, violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., a riguardo di s.a.s.
D.P.R. n. 115/02
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
legge n. 228/12
1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti pro
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 100 cod. proc. civ
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti pro

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3865, 17/02/2020
Sez. 1, n. 31203, 29/12/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7972/2019 R.G. proposto da: CASARIN EUGENIO, CASARIN ASSICURAZIONI S.A.S. DI CASARIN EUGENIO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO MARAN giusta procura in atti; –ricorrenti – contro ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MATTEO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO PADOVINI giusta procura in atti;

–controricorrente – nonché PREVISTUDIO DI CANTELLI SAMUELE 6 C. SA.S. AGENZIA ALLIANZ S.P.A. –intimata – avverso la sentenza n. 2222/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.04.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Eugenio Casarin e Casarin Assicurazioni s.a.s. di Casarin Eugenio, premettendo di essere stati agenti per conto di Thiene Lloyd Adriatico s.p.a., poi divenuta Allianz s.p.a., fino alla revoca per giusta causa operata dalla preponente il 4/8/2009; che la compagnia assicuratrice, per il tramite della nuova agente Thiene- Previstudio s.a.s. di Cantelli Samuele C., aveva compiuto atti di concorrenza sleale, implicanti anche lo storno illecito di due lavoratrici subordinate e di un subagente, la diffusione di notizie allarmistiche e l’inoltro di missive ai clienti in danno degli esponenti, utilizzando dati sensibili, chiese al Tribunale emettersi, nei confronti di Allianz e Previstudio, pronuncia inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 232.015,84, corrispondenti al 50% della media provvigionale dell’ultimo triennio, € 288.000,00, quale danno emergente, costituito dalla necessità di dovere istruire nuovo personale, € 50.000,00 per danno morale, ed € 150.000,00 per danno all’immagine, per un totale di € 720.015,84 e in via di subordine, per violazione del principio del “neminem laedere”.

2. Sulla resistenza delle convenute il Tribunale rigettò le domande.

3. La Corte d’appello di Venezia, rigettata l’impugnazione di Casarin Assicurazioni s.a.s. di Casarin Eugenio C., in parziale accoglimento di quella incidentale dichiarò la carenza di legittimazione ad agire di Casarin Eugenio e la carenza di legittimazione ad agire di Casarin Assicurazioni s.a.s. di Casarin Eugenio relativamente alla domanda di inibitoria .

4. Eugenio Casarin e Casarin Assicurazioni s.a.s. di Casarin Eugenio C. ricorrono sulla base di cinque motivi. Allianz s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito da un provvedimento emesso dal Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il provvedimento in parola, viene spiegato, aveva valutato scorretta la pratica, messa in atto da Allianz al fine di accaparrarsi clienti, in violazione dell’art. 20, co. 2, Codice del Consumo, avendo contattato gli assicurati, senza la opportuna diligenza professionale, con toni, ad un tempo, confusionari e aggressivi. Ciò, a dispetto di quanto reputato dalla Corte locale, si era riverberato anche ai danni dei ricorrenti; danno derivante dalla mancata accettazione da parte della Compagnia assicuratrice delle disdette di molti clienti della Casarin, nel tentativo d’impedire loro di assicurarsi presso altra compagnia e, in particolare, presso quella di cui era divenuta mandataria la “Casarin”. Disdette, che Allianz, con ingiustificato ritardo, era stata poi costretta a reputare valide quasi nel 70% dei casi.

6. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il concorrere di più ragioni. Sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

Peraltro, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, ipotizzabile stante che la portata e l’eventuale influenza della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono stati esaminati dalla sentenza (pag. 11 e seg.), la quale ha correttamente escluso che il provvedimento in parola possa fare stato nel giudizio civile, specie tenuto conto della non coincidenza tra l’accertamento di pratica commerciale scorretta e l’accertamento di illecito concorrenziale, attesi il diverso oggetto e le diverse finalità delle discipline sulle pratiche commerciali scorrette (che attengono alle condotte dell’impresa verso i consumatori, alla cui tutela è preposta) e sulla concorrenza sleale (che riguarda le condotte tra imprenditori e tutela della concorrenza) .

7. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2598, nn.

2) e 3), cod. civ.; nonché mancato esame di un fatto determinante . I ricorrenti sostengono che l’accusa di concorrenza sleale era da collegarsi alla scelta della mandataria di acquisire il mandato di altre preponenti ai sensi della Legge 40/2007 e di esercitare l’attività di plurimandato nei medesimi locali ove esercitava con Allianz SpA [in regime di monomandato], circostanza del tutto sottovalutata dal Giudice . Ciò posto, al venir meno di una delle compagnie mandanti, i mandati di altre compagnie rappresentate si trovavano in una situazione di fisiologica concorrenza e, quindi, le missive che avevano raggiunto i clienti erano volte a sviare i clienti fidelizzati dalla “Casarin”, intenzionati a stipulare con le altre compagnie rappresentate dall’agente predetta.

I solleciti, come si è detto, erano tali da ingenerare confusione, inducendo la clientela a rinnovare la polizza con Allianz. La pubblicazione sul Giornale di Vicenza della chiusura della Casarin sas aveva perseguito lo stesso illecito scopo. Nello stesso senso la condotta dell’ex collaboratore Sergio Canale, il quale si era adoperato per indurre clienti a stipulare con Allianz tramite l’agente “Previstudio”. Infine, emblematica la diffusione di notizie screditanti la Casarin.

8. Il motivo è inammissibile. Con esso i ricorrenti invocano, piuttosto palesemente, un inammissibile riesame di merito, specie attraverso la tanto corposa, quanto impropria riproduzione di difese svolte nel giudizio di merito e la pretesa di un nuovo riesame del vaglio istruttorio.

9. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, nn.

2) e 3), cod. civ., nonché violazione dell’art. 59 del “CCNL”. I ricorrenti affermano che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dell’art. 59 citato, il quale prevede che nel caso in cui l’agenzia operi in regime di plurimandato i suoi dipendenti non transitano presso la nuova agenzia della mandante revocante. Di poi, non era corretto affermare che non si fosse verificato storno illecito dei dipendenti (si fa riferimento a tre “lavoratori esperti”), al fine di danneggiare l’ex agente, che di loro si avvaleva, dopo avere investito per la loro formazione, e di avvantaggiarsi delle competenze dei medesimi.

10. Il motivo è inammissibile. Anche questo motivo risulta impropriamente “infarcito” del complesso delle difese svolte nel giudizio di merito, largamente riportate in questa sede. La Corte d’appello, per contro, ha incensurabilmente ricostruito la vicenda fattuale e, indi, fatta corretta applicazione dei principi di diritto in materia. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

La disposizione di cui al citato art. 59 dell’ACN non assume carattere dirimente. La norma convenzionale prevede, come ricorda la sentenza d’appello, che nel caso di revoca del mandato, o, comunque di trasferimento o scorporo del “portafoglio” agenziale, il rapporto di lavoro dei dipendenti non viene risolto e costoro transitano alle dipendenze del successore e, quindi, nel caso in esame, della nuova agente della “Previstudio”, nuova agente di Allianz. Lo storno di dipendenti costituisce figura ben conosciuta in giurisprudenza. L’illecito si configura ove resti dimostratala volontà di nuocere in capo al soggetto che distrae i dipendenti e l’idoneità dell’atto a recare pregiudizio.

Sul punto è sufficiente richiamare l’univoca giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi. Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Sez. 1, n. 3865, 17/02/2020, Rv. 657056 -01).

E ancora, affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l' "animus nocendi", cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente ( Sez. 1, n. 31203, 29/12/2017, Rv. 646493 -01).

La Corte di Venezia, dopo aver scandagliato i profili della fattispecie, vagliando il complesso delle prove, ha escluso essere rimasta dimostrata una tale ipotesi d’illecito. In definitiva, anche in questo caso, i ricorrenti, nella sostanza, sotto l’usbergo della dedotta violazione di legge, invocano un’alternativa ricostruzione fattuale.

11. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per essere stato giudicato Eugenio Casarin carente di legittimazione attiva, non potendo assumere rilievo la circostanza che tra Casarin ed Allianz SpA non sia in essere alcun rapporto contrattuale; ciò che invece rileva è la sussistenza di atti di concorrenza sleale idonei ad incidere sulla sfera personale dei signori Casarin, oltre che nella società che il predetto rappresenta .

12. Il motivo resta assorbito (in senso improprio) dal rigetto del precedente motivo, che lo priva di rilevanza.

13. Il quinto motivo, con il quale, per le medesime ragioni di cui al motivo che precede, viene denunciata, ancora una volta, violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., a riguardo di s.a.s. Casarin, è, del pari, ovviamente assorbito.

14. Nel complesso il ricorso merita rigetto. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti pro