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Decreto — n. 17034/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17034/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17034/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17034/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione domanda tardiva di ricusazione rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
art. 391 cod. proc. civ
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma,