Decreto — n. 17034/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17034/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma,