Italian Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing the case under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit on May 15, 2024. The parties were involved in a dispute over the termination of a preliminary real estate sales contract, with the lower court having previously ruled against the appellants. The court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings, noting that the withdrawal precluded any further judgment on the merits or the imposition of additional unified contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, precluding any judgment on the merits or the application of exceptional sanctions like additional unified contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29504/2019 R.G. proposto da : BELLUZZO CALOGERO, VITA MARIA BEATRICE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPONNETTO GAETANO (CPNGTN35T06A089O) -ricorrente- contro LETO AURORA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 372/2019 depositata il22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:
1. Calogero Belluzzo e Vita Maria Beatrice ricorreva no con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Palermo aveva riformato la sentenza favorevole ad essi ricorrent i in causa da gli stess i proposta nei confronti Aurora Leto per la risoluzione, in danno di quest’ultima, del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso interpartes;
2. il 15 maggio 2024 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la Leto è rimasta intimata;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha già affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara estinto il