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Ordinanza — n. 16817/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming missing deliberation date does not invalidate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16817/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's claim that the first-instance judgment was null due to the absence of a deliberation date. The court held that this omission constitutes a mere material error rather than a substantive defect requiring nullity. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the underlying dispute.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 287, 288 cod. proc. civ.: The omission of the deliberation date in a judgment is a mere material error and does not constitute grounds for nullity.

Parole chiave

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judicial nullity material error deliberation date civil procedure code appeal dismissal substantive defect Italian law vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 5 cod. proc. civ.
La sentenza di secondo grado respinge la doglianza sollevata da parte appellante (odiernaricorrente) circa la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2 n.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La sentenza di secondo grado respinge la doglianza sollevata da parte appellante (odiernaricorrente) circa la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2 n.
artt. 20 cod. proc. civ
Questa errata interpretazione degli artt. 20 cod. proc. civ.
art. 46 cod. proc. civ
Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado –ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) –, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art.
art. 42 cod. proc. civ
civ.) –, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21806
Cass., Sez. III, 12 aprile 2013, n. 8942
Cass., Sez. V, 29 maggio 2012, n. 8529
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17496/2020 R.G. proposto da : CORONA CALCESTRUZZI S .R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Eccher ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocatoMaria Ferrante in Roma, Corso d'Italia n. 45; -ricorrente- contro FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE VULPIO FRANCESCO; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 251/2019,depositata il 18 ottobre 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. – La Corona Calcestruzzi S.r.l. otteneva dal Tribunale di Trento undecreto ingiuntivo nei confronti di Francesco Vulpio per il pagamento dieuro 9.679,50, oltre accessori, asseritamente dovuti per la fornitura di materiale edile. Proponeva opposizione Francesco Vulpio, che eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, per essere competente quello di Verona; contestava,comunque, nel merito la sussistenza del credito vantato dalla Corona Calcestruzzi. Si costituiva la Corona Calcestruzzi s.r.l. contestando l'eccezione di incompetenza territoriale e chiedendo , nel merito , il rigettodell'opposizione.

Con sentenza depositatain data 19 ottobre 2018 , il Tribunale di Trento accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando la competenza del Tribunale di Verona e revocando il decretoingiuntivo opposto. 2. – Avverso detta sentenza, la Corona Calcestruzzi s.r.l. promuoveva appello. Si costituiva il Vulpio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 18 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione , con condannadell'appellante a rifondere le spese del grado di giudizio. 3.

– La Corona Calcestruzzi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione. Il Fallimento della ditta individuale Francesco Vulpio non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.: appellabilità della sentenza. La sentenza della Corte di appello di Trento risulterebbeerronea in quanto errato sarebbe lo stesso presupposto di base del ragionamento.

La questione di cui trattasi riguarda la richiesta di fornitura arrivata alla Corona Calcestruzzi s.r.l. regolarmente evasa con consegna del materiale alla impresa edile Francesco Vulpio. Conseguentemente, Corona Calcestruzzi s.r.l. ha emesso fattura e, stanteil mancato pagamento, è stata costretta a richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo.La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è stata depositata presso il Tribunale di Trento, quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, facoltà prevista dall’art. 20 del codice di rito.È indiscusso quindi che il debitore abbia sede in zona ricadente nel circondario del Tribunale di Verona, ma la legge attribuisce la facoltà di adire un diverso foro avvalendosi dei criteri del forum contractus oppure del forum destinatae solutionis.

Il Tribunale di Trento non ha ritenuto ravvisabile la competenza del foro di Trento secondo questi principi e tale assunto si ritiene essere erroneo. Questa errata interpretazione degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 , terzo comma , cod. civ.operata dal Tribunale e ignorata dalla Corte di appello , ha indotto la Corte di appello a ritenere che la pronuncia del Tribunale riguardasse soltanto la questione della competenza territoriale o meno del foro adito e quindi a ritenere l’appello inammissibile, non considerandoperò che il giudice di primo grado, nel pronunciare per la competenza a favore del Tribunale di Verona, aveva anche esaminato il merito della vicenda.

Infatti, aveva preso in esame le doglianze versate in atti circa il luogo di consegna della merce, i documenti di trasporto allegati alla fattura e, addirittura, si era pronunciato circa il disconoscimento operato a verbale da controparte che, secondo la ricorrente, doveva essere dichiarato inammissibile. Non si vede, quindi, come tale pronuncia di primo grado possa essere considerata come una mera pronuncia sulla competenza. Con il secondo motivo del ricorso si prospetta la mancata pronuncia circa la competenza territoriale del Tribunale di Trento ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 , terzo comma , cod. civ.

Parte appellanterivolgeva domanda di riforma della sentenza impugnata , reiterando quanto già espresso in primo grado in tema di erronea applicazione della normativa sulla competenza territoriale; chiedendo di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Trento per i motivi addotti, con l’effetto di rimettere la causa al Tribunale di Trento per l’esame dell’intera vicenda creditoria. La Corte di appello di Trento, però, si è limitata a valutare il contenuto della sentenza gravata come contenuto di sola competenza e non di merito, con ciò non pronunciandosi circa la domanda dell’attore che chiedeva di prendere in esame gli elementi di merito della vicenda processuale per addivenire a una pronuncia sulla competenza.

Con il terzo motivo del ricorso si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: conseguente errata pronuncia circa le spesedi giudizio. Dall'errore della Corte d'appello riguardo alla natura della sentenza di primo grado è conseguentemente derivata l'errata decisione in punto di ammissibilità dell'appello e, per l’effetto, ne è derivata anche una erronea pronuncia circa le spese di giudizio. 2. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte d’appello ha esattamente dichiarato inammissibile il gravame sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Trento –che ha deciso solo sulla competenza, declinandola in favore del Tribunale di Verona, e non ha affrontato il merito –era impugnabile soltanto con il regolamento di competenza.

Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado –ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) –, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass., Sez. VI-2, 7maggio 2015, n. 9268; Cass., Sez. III, 24 marzo 2007, n. 17968; Cass., Sez. III, 23maggio 2003, n. 8165) È invece sentenza di merito, appellabile, quella che decide sul fondo della domanda.

Non è tale quella che prende in esame le doglianze sul luogo di consegna della merce o che valuta la liquidità o meno del credito ingiunto, perché si tratta di criteri di collegamento ai fini dell’individuazione della competenza. Sotto altro profilo vi è da osservare che secondo il consolidato orientamento di questa S.C., la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza ( Cass., Sez.

I, 18 luglio 2019 , n. 19472; Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6970 ; Cass., Sez. II, 26 novembre 2014, n. 25144; Cass., Sez. III, 23aprile 2004, n. 7775). 2. – Con il quarto motivo del ricorso violazione o falsa applicazione dell’art 132, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza di secondo grado respinge la doglianza sollevata da parte appellante (odiernaricorrente) circa la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2 n. 5 cod. proc. civ. La difesa di Corona Calcestruzzi S.r.l., infatti, aveva eccepito la mancanza della data di deliberazione nella sentenza n. 951/2018.

L'art. 132, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che la sentenza deve contenere:

1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.La sentenza di primo grado mancherebbe di uno di questi elementi chiaramente prescritti dalla norma; infatti, in calce alla stessa non è stata apposta la data di deliberazione prevista quale elemento essenziale della sentenza dall’art. 132, secondo comma, n.5 cod. proc. civ. Al riguardo, si sottolinea come l a data di deliberazione possiede rilievo decisivo sotto diversi aspetti, ad esempio, in caso di collocazione del giudice fuori ruolo o a riposo, questa data costituisce il crinale rispetto al quale verificare se il giudice sia o meno dotato di potestas iudicandi, potere senza il quale lo stesso non sarebbe legittimato all’adozione di un provvedimento giudiziale.

La Corte di appello , però, respingeva tale doglianza sostenendo che la mancanza della data di deliberazione si risolveva in un mero errore materiale. 2. –Il motivo è infondato. Parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza di primo grado perché manca la data della deliberazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, tuttavia, detta omissione, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica e che, nella specie è riscontrat a dalla stessa parte ricorrente, non è elemento essenziale dell'atto processuale, e tanto la suamancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità, costituendo, per converso, fattispecie di mero erroremateriale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

V, 20 settembre 2017 , n. 21806 ; Cass., Sez. III, 12 aprile 2013 , n. 8942 ; Cass., Sez. V , 29 maggio 2012 , n. 8529) 3. -Il ricorso va dunque rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva svolta in questa sede dall'intimata. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d el la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat