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Ordinanza — n. 16744/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on contract value and testimony admissibility, dismissing issue on internal res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16744/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding a professional services contract dispute between a data processing center and a client. While the court found the existence of the contract established by prior judgment, it held that the parties could not be barred from contesting the specific agreed compensation amount without a separate incidental objection. Furthermore, the court ruled that witness testimony regarding the execution of services was admissible because the exception of inadmissibility was not timely raised during the first useful defense. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Palermo for a new trial on the disputed value and evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 157 c.p.c.: The principle of office-raising of issues applies only when no prior judicial determination exists; if a previous judgment has ruled on the issue, subsequent courts can only examine it if re-proposed via appeal, otherwise internal res judicata prevails. Witness testimony on contract execution is admissible if the exception of inadmissibility was not timely raised under Art. 157 c.c.

Parole chiave

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internal res judicata office-raising of issues timely objection witness testimony admissibility contract value dispute professional services contract remand to appellate court riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 2721 c.c.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2721 c.c., sostenendo che la prova testimoniale, vertendo sulla esecuzione del contratto di incarico e sui comportamenti successivi, non incorreva nel divieto della prova per testi.
Art. 2697 c.c.
Art. 157 c.p.c.
Quanto alla prova dei corrispettivi, l’eccezione dei resistenti non era stata riproposta nella prima difesa utile dopo l’assunzione secondo le modalità dettate dall'art. 157 comma secondo , c.c.
artt. 111 Cost
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 2721 e seguenti, 2697c.c., 157 c.p.c.
art. 2721 c.c
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2721 c.c., sostenendo che la prova testimoniale, vertendo sulla esecuzione del contratto di incarico e sui comportamenti successivi, non incorreva nel divieto della prova per testi.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22207/2017
Cass. 2388/1998
Cass. s.u. 16723/2020
, ma solo nelle note conclusionali, per cui la testimonianza doveva essere valutata, essendo ormai definitivamente acquisita al processo (Cass. s.u. 16723/2020).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 3459/2021, proposto da CENTRO ELABORAZIONE DATI DI D’ANNA MICHELE , r appresentat o e difeso dall' avv. Francesco Costantino, con domicilio in P etralia Sottana, via Duomo 29. RICORRENTE contro DI C HIARA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Miranti, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE e CHIAPPONE GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Pantina,con domicilio in Polizzi Generosa, contrada Santa Venere. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1278/2020, pubblicata in data 31.8.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.4.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 642/ 2018 , il Tribunale di Termini Imerese ha accolto l'opposizione di Alessandro D i C hiara e ha revocato il Oggetto: contratto d’opera decreto ingiuntivo n. 416 / 2014 emesso in favore del C entro elaborazione dati di D’Anna Michele (da ora CED), ritenendo che le parti non avessero dato prova dell'importo pattuito a titolo di compensoper le attività svolta. La sentenza è stata confermata in appello.

La Corte di merito ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata dalla società creditrice, volta a dimostrare l'ammontare del compenso e l’esecuzione delle prestazioni, dato atto che l a relativa eccezione era stata tempestivamente proposta dagli opponenti sia prima che dopo l'assunzione del mezzo istruttorio. Ha evidenziato che nulla aveva dedotto e provato l'appellante in merito all'idoneità dei fatti emersi dalle testimonianze a costituire prova della fondatezza della pretesa e che la società non aveva indicato la fonte documentale del conferimento dell'incarico professionale, in mancanza del quale non poteva procedersi alla liquidazione del corrispettivo in applicazione delle tariffe.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Centro elaborazione dati Di Michele D'Anna con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi Giorgio Chiappone e Alessandro Di Chiara. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I l primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che, avendo già il Tribunale accertato la sussistenza del rapporto professionale senza che sul punto le controparti avessero proposto impugnazione incidentale, la Corte di appello non poteva riesaminare la questione, essendosi formato il giudicato interno.

Il secondo motivodeduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,sostenendo che la prova del conferimento dell'incarico era stata acquisita con la lettera del 23 luglio 2012 con la quale Alessandro Di C hiara , ricevuta la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, aveva sollecitato la ricorrente ad inviare una nuova fattura con l’indicazione delle prestazioni svolte dal CED, riconoscendol'esistenza del rapporto. Il primo motivo è fondato; la seconda censuraè assorbita. La sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di pagamento non già per carenza di prova del rapporto negoziale, che il Tribunale aveva esplicitamente ritenuto sussistente, ma sull’assunto che il CED non avesse dato prova di un accordo sull’ammontare del compenso.

E’ perciò evidente che, in mancanza di impugnazione incidentale, la sussistenza del rapporto non poteva essere rimessa in discussione: la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto siano state riproposte con l'impugnazione, altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 22207/2017;

Cass. 2388/1998).

2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 2721 e seguenti, 2697c.c., 157 c.p.c. e l ’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, evidenziando che l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale non era stata riproposta dopo l'assunzione del mezzo istruttorio alla prima difesa utile, avendo la parte sollevato la relativa contestazione solo nelle note conclusive. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2721 c.c., sostenendo che la prova testimoniale, vertendo sulla esecuzione del contratto di incarico e sui comportamenti successivi, non incorreva nel divieto della prova per testi.

I due motivi sono fondati. La prova per testi era ammissibile relativamente ai capitoli, riportati in ricorso, diretti a dimostrare l’esecuzione del rapporto negoziale e le prestazioni effettuate dal CED, non operando il divieto di cui all’art. 2721 e ss. c.c., non essendo la testimonianza volta a dimostrare, in parte qua, direttamente l’esistenza e il perfezionamento dell’incarico professionale. Quanto alla prova dei corrispettivi, l’eccezione dei resistenti non era stata riproposta nella prima difesa utile dopo l’assunzione secondo le modalità dettate dall'art. 157 comma secondo , c.c. , ma solo nelle note conclusionali, per cui la testimonianza doveva essere valutata, essendo ormai definitivamente acquisita al processo (Cass. s.u. 16723/2020).

Sono, pertanto, accolti i motivi primo, terzo e quarto ed è assorbito il secondo. La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, terzo e quarto, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec