Italian Supreme Court corrects an order omitting fee deduction for a declared pro se lawyer under Art. 391-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court issued an order correcting a material error in a previous decision regarding the deduction of litigation costs. The applicant, a lawyer acting as his own defender, argued that the prior order failed to order the deduction of fees in his favor despite his request. The court ruled that such omissions are correctable under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the specific amendment to the text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The omission of a provision ordering the deduction of litigation costs in favor of a lawyer declared pro se constitutes a material error correctable by the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZACORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 22165/2023 R.G. proposto da: Avv.PIPINOROBERTO (PPNRRT65E01H224E), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 29917/2023depositata il 27/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. rilevato che l’avvocato Roberto Pipino ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte N. 29917/2023, pubblicata il 27.10.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del proprio assistito, De Marte Ferdinando, controricorrente nel giudizio di cassazione proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria N.599/2019; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Pipino”, dopo la condanna alle spese di lite; nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.
U n. , n. 9438 del 2002; Cass., Sez. U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018 ; Cass.n. 26566 del 2023) . Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza N. 23331/2020 pubblicata il 27.10.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Pipino”, dopo la condanna alle spese di lite. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella