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Ordinanza — n. 16625/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as limited appeal to the Peace Judge is the sole ordinary remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16625/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible because the Peace Judge's equitable decision was properly challenged via a limited appeal. The appellant attempted to bypass this by filing a cassation petition, arguing for cost compensation based on novel jurisprudence. The Court rejected this, noting that established case law since 2006 mandates the limited appeal as the exclusive ordinary remedy for such judgments.

Regesto Legislator

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Art. 339 c.p.c., comma 3; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The limited appeal is the sole ordinary remedy for judgments by the Peace Judge on equitable matters, rendering cassation inadmissible.

Parole chiave

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limited appeal Peace Judge equitable jurisdiction cassation inadmissibility D.Lgs 40/2006 opposizione al precetto esecutivo incasso di contributi alimentari pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 339 c.p.c., comma 3
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
D.Lgs n.40 del 2006
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 339 c.p

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2013, n.6410
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27356
VI, 13/03/2013, n.6410, Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27356 e Cass.
Cass. 31152/2017
VI, 17/11/2017, n.27356 e Cass. 31152/2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9970/2019 R.G. proposto da : CONDOMINIO PALAZZO D'AGOSTINO CORSO ITALIA 98 - ANGRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA REMI 26, presso lo studio dell’avvocato TRIOLA CLAUDIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato ZITO DAVIDE (ZTIDVD69S11G813R); -ricorrente- contro SCANNAPIECO ANNUNZIATA , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore avvocato TESTA VINCENZO (TSTVCN64M04F912H) iscritto nel REGINDE che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE n. 7046/2018depositata il 30/08/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Scannapieco Annunziata avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore le aveva ingiunto il pagamento in favore del Condominio Palazzo D’Agostino della somma di € 344,00 a titolo di oneri condominiali. Il Giudice di Pace, nel contraddittorio con il Condominio, accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo opposto.

Il Condominio Palazzo D’Agostino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace sulla base di due motivi, cui ha resistito Scannapieco Annunziata con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto il mezzo di impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità è l’appello a motivi limitati.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui alD.Lgs n.40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dalgiudice di pace nell'ambito del limite della suagiurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c. , comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti allagiurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito da Cassazione civile sez.

VI, 13/03/2013, n.6410, Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27356 e Cass. 31152/2017). Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello. Lo stesso ricorrente, consapevole dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha chiesto in memoria la compensazione delle spese di lite per novità della questione. La richiesta non può trovare accoglimento, poich é al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 26.2.2019, la giurisprudenza era ormai consolidata nell’affermare l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, come risulta dai precedenti richiamati in motivazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 00,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassaz