Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Bruno Monoriti, had not requested a decision on the proposal despite the controricorrente's request, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the court ruled the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1882/2023 R.G. proposto da : MONORITI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA, presso lo studio dell’avvocato PERROTTA DAVIDE (PRRDVD77B22H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MONORITI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA NUOVA MODENA, 14, presso lo studio dell’avvocato LO FARO LOREDANA (LFRLDN77C45H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MONORITI SANTA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.425/2022depositata il 02/06/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso (non rilevando a tal fine la richiesta di decisione della parte controricorrente); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Loredana Lo Faro. Così deciso in Roma, il 12/06/2024 Mauro C