Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16400/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdictional appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16400/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The plaintiff voluntarily withdrew the jurisdictional appeal on March 27, 2024, causing the proceedings to extinguish under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Although the plaintiff had argued that the seller's domicile in Rome established territorial competence for a contract dispute, the court noted the procedural termination before a final ruling on jurisdiction. Consequently, the Supreme Court declared the procedure extinct and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws a regulation of jurisdiction appeal, the proceedings extinguish and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings jurisdictional appeal litigation costs Civil Procedure Code territorial competence contract dispute competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 18 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
Art. 1498 c.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 42 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 1498 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 24731/2023) proposto da: FORTI Carlo (C.F.: FRT CRL 68T06 H501H), elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio dell’Avv. Alberto Mezzetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro GERMANI Davide (C.F.: GRM DVD 62A13 L424T), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’Avv. Massimo Scrascia, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Trieste cron. n. 2653/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1196/2023, depositata il 15 novembre 2023, comunicata in pari data;

Regolamento di competenza – Incompetenza territoriale del Giudice di Pace R.G.N. 24731/23 C.C.29/5/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistol’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, Germani Davide adiva il Giudice di Pace di Trieste, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita di un piede motore destro usato, marca Evinrude 225, concluso via internet il 3 agosto 2022 con Forti Carlo, per inadempimento del venditore, con la sua condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio Forti Carlo, il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito di Trieste, in favore del Giudice di Pace di Roma, quale luogo di residenza del convenuto, non trattandosi di controversia attinente alla tutela del consumatore, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte per la loro infondatezza in fatto e in diritto. Quindi, il Giudice di Pace adito, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale. 2.– Avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ha proposto istanza per regolamento di competenza, articolata in due motivi, Forti Carlo.

Ha resistito, con memoria difensiva, l’intimato Germani Davide. 3.– Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 1498 c.c., per avere il Giudice di Pace mancato di tenere conto della circostanza che il pagamento differito (rispetto alla consegna del bene) doveva avvenire presso il domicilio del venditore, che avrebbe costituito criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale, sicché si sarebbe radicata la competenza del Giudice di Pace di Roma. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, per avere omesso il Giudice di Pace qualsiasi riferimento utile a consentire la ricostruzione dell’iter logico- giuridico seguito per addivenire al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. 3.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024, il ricorrente ha rinunciato al giudizio.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento per regolamento di competenza, con la condanna alle spese come in dispositivo della parte che vi ha dato causa. Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 910,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.