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Ordinanza — n. 16342/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16342/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16342/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 22856/2023) proposto da: CATEF S.r.l. in liquidazione (C.F.: 01410360463), in persona del suo liquidatore pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Patrizia Baccigalupi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro SEA FIRE Europe Ltd (C.F.: GB760542441), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e METALCRAFT Inc. (FEI: 52-0882231), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentate e difese, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 43 c.p, art. 39 c.p; Ordinanza — n. 16342/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Parole chiave

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responsabilità solidale responsabilità per colpa debito estero responsabilità per debiti ereditari legittimazione per agire in via esecutiva responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 43 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento all’eccezione ex art.
art. 39 c.p
43 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento all’eccezione ex art. 39 c.p.c., per violazione degli artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 22856/2023) proposto da: CATEF S.r.l. in liquidazione (C.F.: 01410360463), in persona del suo liquidatore pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Patrizia Baccigalupi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro SEA FIRE Europe Ltd (C.F.: GB760542441), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e METALCRAFT Inc. (FEI: 52-0882231), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentate e difese, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’Avv.

Cecilia Vernetti, elettivamente domiciliate ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrenti - R.G.N. 22856/23 C.C.29/5/2024 Regolamento di competenza – Litispendenza e CASSIANO Francesco (C.F.: CSS FNC 47P16 L833G), CASSIANO Iacopo Michele (C.F.: CSS CMC 77C20 G628B) e CASSIANO S.r.l. (P.IVA: 02357340468), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Lucca cron. n. 1065/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023, notificata a mezzo PEC il 27 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistil’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 28 marzo 2024, cui ha fatto seguito l’accettazione della rinuncia a cura delle controricorrenti del 5 aprile 2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con la dichiarazione della litispendenza.

FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione del 30 aprile 2018, la Sea Fire Europe Ltd e la Metalcraft Inc. convenivano, davanti al Tribunale di Lucca, la Catef S.r.l. in liquidazione, la Cassiano S.r.l., Cassiano Iacopo Michele e Cassiano Francesco, al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare la natura simulata del contratto di affitto di azienda intercorso tra Catef S.r.l. in liquidazione e Cassiano S.r.l. e l’esistenza del contratto di cessione di azienda intercorso tra le stesse parti, con la conseguente affermazione della responsabilità solidale della Cassiano S.r.l. per i debiti dedotti in lite, con la condanna della stessa, in solido con Cassiano Francesco e Cassiano Iacopo Michele, al pagamento delle somme dovute in favore di Sea Fire Europe e di Metalcraft;

B) in via subordinata, condannare al risarcimento dei danni per abuso del diritto, per aver causato lo stato di insolvenza della Catef, in solido, la Cassiano S.r.l., Cassiano Francesco e Cassiano Iacopo Michele; C) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di Cassiano Francesco, quale ex amministratore unico di Catef, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità patrimoniale della società, con la condanna, se del caso in solido con Cassiano S.r.l. e Cassiano Iacopo Michele, al pagamento delle somme indicate, in favore di Sea Fire Europe Ltd e Metalcraft Inc.

Si costituivano in giudizio la Catef S.r.l. in liquidazione, la Cassiano S.r.l., Cassiano Iacopo Michele e Cassiano Francesco, i quali resistevano alle domande avversarie. Catef eccepiva la litispendenza con altro giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Firenze. Quindi, il Tribunale adito, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di litispendenza e decideva nel merito la causa. 2.– Avverso la sentenza di rigetto dell’eccezione di litispendenza ha proposto istanza per regolamento facoltativo di competenza, articolata in due motivi, la Catef S.r.l. in liquidazione.

Hanno resistito, con memoria difensiva, la Sea Fire Europe Ltd e la Metalcraft Inc. Sono rimasti intimati Cassiano Francesco, Cassiano Iacopo Michele e la Cassiano S.r.l. 3.–Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e le controricorrenti vi hanno aderito. Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto l’accoglimento del regolamento facoltativo di competenza, con la dichiarazione della litispendenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento all’eccezione ex art. 39 c.p.c., per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di litispendenza con motivazione insussistente o comunque contraddittoria e illogica e con omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, nonché con violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., l’erroneità della sentenza, con violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di litispendenza, nonostante l’identità delle cause pendenti, una in primo grado e l’altra dinanzi al giudice dell’impugnazione, vertenti tra le stesse parti e i cui petita e causae petendierano omologhi. 3.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 28 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 5 aprile 2024, le controricorrenti hanno accettato la rinuncia.

Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara esti