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Decreto — n. 16218/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16218/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22251/2021 R.G. proposto da : FRASCHETTI FRANCO, MICELI VITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato SQUARCIA EMANUELE (SQRMNL64B27H501H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDIMARTE VINCENZO (BRNVCN53D16F935B) -ricorrenti- contro FRASCHETTI ANDREA, FRASCHETTI CESIRA, FRASCHETTI LUIGIA, SCORSONI MARIA RITA, MUSCO ANGELO, BATTAGLIA WALTER, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA 111, presso lo studio dell’avvocato NARDI RAFFAELLA (NRDRFL68P65H501U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BUFALO MARIA LUISA (DLBMLS39S47H501R) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.224/2021 depositata il 19/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16218/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRASCHETTI FRANCO, MICELI VITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato SQUARCIA EMANUELE (SQRMNL64B27H501H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDIMARTE VINCENZO (BRNVCN53D16F935B) -ricorrenti- contro FRASCHETTI ANDREA, FRASCHETTI CESIRA, FRASCHETTI LUIGIA, SCORSONI MARIA RITA, MUSCO ANGELO, BATTAGLIA WALTER, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA 111, presso lo studio dell’avvocato NARDI RAFFAELLA (NRDRFL68P65H501U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BUFALO MARIA LUISA (DLBMLS39S47H501R) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.224/2021 depositata il 19/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario restituzione dei sussidi statali spese di esecuzione recupero di crediti dispensa dal versamento delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22251/2021 R.G. proposto da : FRASCHETTI FRANCO, MICELI VITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato SQUARCIA EMANUELE (SQRMNL64B27H501H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDIMARTE VINCENZO (BRNVCN53D16F935B) -ricorrenti- contro FRASCHETTI ANDREA, FRASCHETTI CESIRA, FRASCHETTI LUIGIA, SCORSONI MARIA RITA, MUSCO ANGELO, BATTAGLIA WALTER, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AMERICA 111, presso lo studio dell’avvocato NARDI RAFFAELLA (NRDRFL68P65H501U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BUFALO MARIA LUISA (DLBMLS39S47H501R) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.224/2021 depositata il 19/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di