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Ordinanza — n. 16181/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of a cassation order regarding attorney fees for the remand trial only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous cassation order published in September 2023. The petitioners argued that the original order failed to specify that attorney fees should be deducted only for the remand trial phase, whereas the lower court had awarded fees for all proceedings. The Court found that the error was material because the remand decree explicitly listed the attorneys for the specific trial phase, while the higher court's order ambiguously covered all prior degrees without distinction. Consequently, the Court mandated the insertion of specific clauses limiting the fee deduction to the remand trial for the respective legal teams.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. proc. civ.; Art. 385 cod. proc. civ.: A cassation order is subject to material correction when it erroneously omits a distinction regarding the scope of attorney fees that is clearly established in the remand decree, thereby failing to reflect the specific procedural phase to which the fees apply.

Parole chiave

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material correction attorney fees remand trial cassation order deduction of costs procedural error legal representation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 384 cod. proc. civ.
116/2021 del 2/3/2021, reso in sede di rinvio e decisa la causaex art. 384 cod. proc. civ., non è stata disposta, per i gradi precedenti l’ultimo giudizio di legittimità, la distrazione delle spese in favore dello stesso avvocato Abbate, con l’avv.
Art. 385 cod. proc. civ.
art. 384 cod. proc. civ
116/2021 del 2/3/2021, reso in sede di rinvio e decisa la causaex art. 384 cod. proc. civ., non è stata disposta, per i gradi precedenti l’ultimo giudizio di legittimità, la distrazione delle spese in favore dello stesso avvocato Abbate, con l’avv.
art. 93 cod. proc. civ
21 - 3 - 20 2 4 - 5 - -il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 27036/2023
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA per correzione di errore materiale dell’ordinanza Sez. 2, n. 27036/2023pubblicata in data 21/9/2023 sul ricorso 21529- 202 3 proposto da: avv. FERDINANDO EMILIO ANTONIO ABBATE in proprio, nella qualità di difensore di Paris Cinthya, Federici Maurizio, D'abbondanza Claudio, Damiani Giuseppe, Pace Angela, Troiso Teresa, Schiavi Maddalena Alida, Santinelli Angelo, Galasso Caterina, Fornari Silvia, Salandin Ornella Vinca, Pellegrini Anna Rita e Ottavianelli Giuseppe , con l’avv. DANIELA BUSCEMI e, nella qualità di difensore di Cologgi Giovanna, Andreetti Patrizia Clelia, Andreini Anna Maria, Angelisanti Giovan Battista, Antonelli Assunta, Antonetti Frine, Aversa Annito, Battista Innocenzo, Bergonzini Paolo, Borro Elena, Bruni Pietro, Camelio Anna Rita, Campisi Rita, Catarinelli Renata, Cherici Rita, Cruciani Venanzino, D'andrea Maria Teresa, D'angelo Vincenza, De Vito Lucia, Di Stefano Ric. 2023n. 21529 sez.

S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 2 - Giuseppa, Di Tomassi Domenico, Di Tomassi Silvia (questi ultimi tre quali eredi di Tommassi Augusto), Dominijanni Vincenzo, Fregoli Daniele, Galella Maria Giuseppa, Giglio Patrizia, Grande Laura, Lepri Mario, Mascolo Gabriella, Molinaro Marcella, Montalesi Bruna, Nardozi Gino, Nari Ivana, Nobilomo Valentina, Panariello Ettore (quale erede di Conti Concetta), Pellegrini Adriana, Petrucci Ettore, Policastro Emanuela, Riccomagno Rossana, Rizzo Maria Cristina, Ruggeri Francesco, Ruggiero Patrizia, Sabellico Alberto, Sbornicchia Carlo, Sementilli Elena, Simeone Davide, Stangoni Antonina, Tomassetti Silvana, Tondinelli Gabriella, Toti Franco e Trovato Sandra , con l’avv.

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -con l’istanza depositata in data 10/10/2023 è stata sollecitata la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Sezione seconda n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023 , nella parte in cui, cassato il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 116/2021 del 2/3/2021, reso in sede di rinvio e decisa la causaex art. 384 cod. proc. civ., non è stata disposta, per i gradi precedenti l’ultimo giudizio di legittimità, la distrazione delle spese in favore dello stesso avvocato Abbate, con l’avv.

Daniela Buscemi, per i ricorrenti Paris Cinthya, Federici Maurizio, D'abbondanza Claudio, Damiani Giuseppe, Pace Angela, Troiso Teresa, Schiavi Maddalena Alida, Santinelli Angelo, Galasso Caterina, Fornari Silvia, Salandin Ornella Vinca, Pellegrini Anna Ric. 2023n. 21529 sez. S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 3 - Rita e Ottavianelli Giuseppe e, con l’avv. Giovambattista Ferriolo per i ricorrenti Cologgi Giovanna, Andreetti Patrizia Clelia, Andreini Anna Maria, Angelisanti Giovan Battista, Antonelli Assunta, Antonetti Frine, Aversa Annito, Battista Innocenzo, Bergonzini Paolo, Borro Elena, Bruni Pietro, Camelio Anna Rita, Campisi Rita, Catarinelli Renata, Cherici Rita, Cruciani Venanzino, D'andrea Maria Teresa, D'angelo Vincenza, De Vito Lucia, Di Stefano Giuseppa, Di Tomassi Domenico, Di Tomassi Silvia (questi ultimi tre quali eredi di Tommassi Augusto), Dominijanni Vincenzo, Fregoli Daniele, Galella Maria Giuseppa, Giglio Patrizia, Grande Laura, Lepri Mario, Mascolo Gabriella, Molinaro Marcella, Montalesi Bruna, Nardozi Gino, Nari Ivana, Nobilomo Valentina, Panariello Ettore (quale erede di Conti Concetta), Pellegrini Adriana, Petrucci Ettore, Policastro Emanuela, Riccomagno Rossana, Rizzo Maria Cristina, Ruggeri Francesco, Ruggiero Patrizia, Sabellico Alberto, Sbornicchia Carlo, Sementilli Elena, Simeone Davide, Stangoni Antonina, Tomassetti Silvana, Tondinelli Gabriella, Toti Franco e Trovato Sandra; - l’avv.

Abbate ha sollecitato la correzione anche in favore dei codifensori Buscemi e Ferriolo; - con provvedimento del 7/11/2023, il Presidente titolare di questa Seconda sezione ha disposto una nuova iscrizione a ruolo e gli incombenti conseguenti a cura della Cancelleria, tutti ritualmente adempiuti; -con successiva memoria depositata in data 4/3/2024, lo stesso avv. Abbateha rilevato che nell’ ordinanza n. 27036/2023 non risultano neppure riconosciuti, con l’indennizzo liquidato in favore di ogni istante, anche gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda al saldo, come già riconosciuti dal decreto cassatoe ha chiesto anche sul punto la correzione dell’ordinanza;

Ric. 2023n. 21529 sez. S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 4 - - il Ministero dell’Economia e delle Finanze , a cui è stata comunicata l’odierna trattazione in camera di consiglio, non ha svolto difese. Considerato che: -nell’ordinanza da correggere, n. 27036/2023 pubblicata in data 21/9/2023, risulta, al punto 2, dei «fatti di causa», che la Corte d’appello di Perugia, decidendo in rinvio, nel decreto n. 116/2021 del 2/3/2021 « ha quindi liquidato, con distrazione, per il giudizio di opposizione, […] euro 810,00 in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Daniela Buscemi, attuali difensori nel secondo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, quest’ultimo soltanto attuale difensore nel terzo ricorso con l’avv.

MarcoAlunni; ha, poi, liquidato con distrazione, per il giudizio di legittimità, euro 2.142,00 pro quota in favore di ciascun procuratore suindicato (ad eccezione di Marco Alunni, subentrato soltanto in questo giudizio di legittimità); ha, infine, compensato le spese di rinvio»; -al successivo punto 4 delle «ragioni della decisione», risulta che «non vi è stata richiesta, da parte dei difensori del secondo e terzo ricorso [cioè dei due gruppi di ricorrenti di cui all’istanza di correzione, n.d.r.], di distrazione per i gradi di giudizio precedenti questa fase di legittimità (e, peraltro, non risulta se gli stessi difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado)»; - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. n. 12437 del 17/05/2017) e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

Ric. 2023n. 21529 sez. S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 5 - -il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L, n. 15302 del 31/05/2023); - l 'art. 93 cod. proc. civ. , nel prevedere che il difensore con procura possa chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano e in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Cass.

Sez. 6 -1, n. 16244 del 18/06/2019); - costituisce errore materiale soltanto quello che non riguarda l'individuazione e la valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma soltanto l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 1104 del 14/2/1983; Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023); - ribaditi, in diritto, i suesposti principi, integra , dunque, effettivamente,errore materiale - e può essere in tal senso corretta – soltanto l’omessa pronuncia di distrazione in favore degli avvocati Abbate e Daniela Buscemi per la difesa di Paris Cinthya, Federici Ric. 2023n. 21529 sez.

S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 6 - Maurizio, D'abbondanza Claudio, Damiani Giuseppe, Pace Angela, Troiso Teresa, Schiavi Maddalena Alida, Santinelli Angelo, Galasso Caterina, Fornari Silvia, Salandin Ornella Vinca, Pellegrini Anna Rita e Ottavianelli Giuseppe e in favore degli avvocati Abbate e Giovambattista Ferriolo per Cologgi Giovanna, Andreetti Patrizia Clelia, Andreini Anna Maria, Angelisanti Giovan Battista, Antonelli Assunta, Antonetti Frine, Aversa Annito, Battista Innocenzo, Bergonzini Paolo, Borro Elena, Bruni Pietro, Camelio Anna Rita, Campisi Rita, Catarinelli Renata, Cherici Rita, Cruciani Venanzino, D'andrea Maria Teresa, D'angelo Vincenza, De Vito Lucia, Di Stefano Giuseppa, Di Tomassi Domenico, Di Tomassi Silvia (questi ultimi tre quali eredi di Tommassi Augusto), Dominijanni Vincenzo, Fregoli Daniele, Galella Maria Giuseppa, Giglio Patrizia, Grande Laura, Lepri Mario, Mascolo Gabriella, Molinaro Marcella, Montalesi Bruna, Nardozi Gino, Nari Ivana, Nobilomo Valentina, Panariello Ettore (quale erede di Conti Concetta), Pellegrini Adriana, Petrucci Ettore, Policastro Emanuela, Riccomagno Rossana, Rizzo Maria Cristina, Ruggeri Francesco, Ruggiero Patrizia, Sabellico Alberto, Sbornicchia Carlo, Sementilli Elena, Simeone Davide, Stangoni Antonina, Tomassetti Silvana, Tondinelli Gabriella, Toti Franco e Trovato Sandra, limitatamente, per tutti, al la sola fase di rinvio ; nel decreto che ha deciso in rinvio, infatti,gli avvocati Abbate e Buscemi e Abbate e Ferriolo risultano costituiti per gli stessi due gruppi dei ricorrenti che hanno poi proposto i ricorsi iscritti al n. 2 3947/2021, decisi con l’ordinanza da correggere e risultano aver chiesto in quel giudizio di rinvio la distrazione; questo dato è stato riportato , come detto,al punto 2 dei «fatti di causa» dell’ordinanza da correggere; - al contrario, per i gradi precedenti il giudizio di rinvio , non ricorre un’ipotesi di errore materiale perché, come pure qui riportato, questa Corte, nell’ordinanza di cui si chiede la correzione, ha esplicitamente affermato, al punto 4 delle «ragioni della decisione» , Ric. 2023n. 21529 sez.

S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 7 - che «non risulta se gli stessi difensori fosserocostituiti per i ricorrenti in ciascun grado»; in effetti, nel decreto reso in sede di rinvio n. 116/2021 del 2/3/2021, poi cassato , è stata resa, quanto al primo giudizio di legittimità, un’unica condanna nei confronti di tutte le parti e con distrazione in favore di tutti i difensori costituiti in rinvio, senza alcuna distinzione tra i singoli ricorsi e ciascun gruppo di ricorrenti; infine, nella ordinanza di cassazione con rinvio, n. 23941/2019, resa da questa Corte nel primo giudizio di legittimità, per il gruppo di ricorrenti con capolistaParis Cinthya non risulta costituita l’avv.

Daniela Buscemi, né l’avv. Abbate risulta costituito per il gruppo con capolista Cologgi Giovanna; - non integra neppure , in disparte ogni considerazione sull’ammissibilità dell’istanza come proposta con successiva memoria e in assenza di contraddittorio sul punto con il Ministero , l’istanza di correzione relativa all’asserita omessa pronuncia sugli interessi, perché in alcuna parte dell’ordinanza impugnata risulta sul punto degli interessi una mancata corrispondenza tra valutazione, motivazione e successiva statuizione; - conclusivamente, l’ ordinanza di questa Corte n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023 deve essere limitatamente corrett a secondo quanto disposto in dispositivo; -non vi è luogo a statuizione sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza della Sez. 2 n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023, sia corretta nel senso che, dopo «P.Q.M.»: -al rigo 15 di pagina 14, dopo le parole «agli accessori di legge», debba intendersi anche scritto «con distrazione in favore degli avvocati Abbate e Buscemi, limitatamente al solo giudizio di rinvio»; Ric. 2023n. 21529 sez. S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 8 - -al rigo 6 di pagina 15, dopo le parole «agli accessori di legge», debba intendersi anche scritto «con distrazione in favore degli avvocati Abbate e Ferriolo, limitatamente al solo giudizio di rinvio». Manda alla c