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Decreto — n. 16174/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16174/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16174/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11608/2022 R.G. proposto da: FABRIS ANTONIO; -ricorrente – contro U.T.G. –PREFETTURA DI COMO; - intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 192/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16174/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 11608/2022 R.G. proposto da: FABRIS ANTONIO; -ricorrente – contro U.T.G. –PREFETTURA DI COMO; - intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 192/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Parole chiave

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termine processuale perentorio istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'istanza di ricusazione termine di disdetta rinvio del dibattimento termine di sospensione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11608/2022 R.G. proposto da: FABRIS ANTONIO; -ricorrente – contro U.T.G. –PREFETTURA DI COMO; - intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 192/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 10 giugno 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato