Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The material facts show that the appellant, represented by Ferrante, did not act within the statutory timeframe while the opposing party, represented by Bussani, awaited a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1423/2024 R.G. proposto da : BIANCHI PAOLO, BIANCHI ALMA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA NEGROLI 14, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE RICCARDO (FRRRCR57R23F205H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FUMAGALLI GIULIA, FUMAGALLI EMANUELE, BIANCHI PAOLO, elettivamente domiciliati in LECCO VIA ROMA 28, presso lo studio dell’avvocato BUSSANI MAURO (BSSMRA59B27E507V) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3054/2023 depositata il 30/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.