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Ordinanza — n. 16095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on apparent motivation grounds, remanding contract breach case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding a construction contract dispute. The appellants argued the lower court's reasoning was apparent because it failed to address the false technical report submitted to the municipality. The court rejected this claim, ruling that the second-instance judge correctly distinguished the administrative report from the contractual relationship and thus provided a valid legal basis for the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; The appeal based on apparent motivation is inadmissible when the second-instance judgment clearly distinguishes between the purpose of an administrative report and the contractual relationship, thereby providing a sufficient legal foundation for the decision.

Parole chiave

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apparent motivation contract breach second instance appeal technical report administrative purpose contractual relationship remand to lower court spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
37/1934 (exart. 360, comma 1, n.
art. 160 cod. proc. civ
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 160 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 132, comma 2 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 132, comma 2 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
666639 –01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016
641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016).
Sez. U, n. 9962/2010
Sez. U, n. 9962/2010) in ordine alla validità della notifica a mezzo del servizio postale, ossia: che l’agente postale abbia consegnato il piego raccomandato all’indirizzo del destinatario; che non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11249/2019 R.G. proposto da: TAMASI ERNESTO, CINTI FLAVIA, CINTI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GAMBERO 37, presso lo studio dell’avvocato BRUNI MARIO (BRNMRA46S21H501C) che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro RONCI ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CRESCENZIO, 42, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA MASSIMO (ZZZMSM71E07H501P), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO (BRNVLR62H12H501J); -controricorrente - nonchè contro DI GIOSUE' DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO, 4, presso lo studio dell’avvocato RIZZO BARBARA (RZZBBR69H45B180M), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERCOGLIANO FRANCESCO (MRCFNC68R05D086I); -controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6594/2018 , depositata il17/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.03.2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Ernesto Tamasi, Flavia Cinti, Anna Maria Cinti e Francesca Ronci citavano innanzi al Tribunale di Tivoli Daniele Di Giosuè e Attilio Ronci, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato oralmente dagli attori con Attilio Ronci per la costruzione di un villino bifamiliare su un terreno sito in Guidonia Montecelio; chiedevano, altresì, la condanna in solido di Attilio Ronci e di Daniele Di Giosuè, quest’ultimo nella sua qualità di Direttore dei Lavori, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in ragione dei gravi vizi e difetti inficianti gli impianti termico, elettrico e di adduzione del gas dell'abitazione degli istanti. 1.1.

Il Tribunale di Tivoli,con sentenza n. 1050/11, respingeva la domanda degli attori perché i difetti lamentati erano di scarso rilievo; condannava l'appaltatore Ronci e il Direttore dei Lavori Di Giosuè al risarcimento dei danni per complessivi €20.700,00 per la realizzazione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di adduzione del gas non conformi alla legge; accoglieva la domanda riconvenzionale del Ronci condannando gli attori al pagamento del saldo dovuto all'appaltatore per €119.271,55.

2. La pronuncia veniva impugnata da Daniele Di Giosuè innanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 6594/2018, accoglieva il gravame e dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto da Ernesto Tamasi, Flavia Cinti, Anna Maria Cinti, Francesca Ronci, in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto d’appalto per la gravità dei difetti degli impianti, exart. 1669 cod. civ., e per la mancanza del certificato di abitabilità per la non conformità a legge degli stessi; poneva definitivamente le spese delle CTU a carico, per la metà, di Ernesto Tamasi, Flavia Cinti, Anna Maria Cinti e Francesca Ronci e per il rimanente a carico di Attilio Ronci, condannando altresì tutti gli appellati al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Daniele Di Giosuè, assolto in toto dalle avverse domande.

A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, affermava la Corte che: -Daniele D i Giosuè è stato considerato responsabile dal Tribunale di Tivoli poiché, avendo egli redatto il progetto di costruzione del villino bifamiliare, avrebbe dovuto verificare la conformità alle norme di legge degli impianti tecnologici indispensabili per ottenerne la certificazione di conformità e, quindi, l'abitabilità; è, però, circostanza incontestata che al geometra Di Giosuè non fosse stata commissionata alcuna attività specifica di progettazione dei suddetti impianti, risultando peraltro dall’interpello deferito agli attori originari che il Di Giosuè aveva comunque verificato la non conformità e ne aveva dato loro comunicazione, impartendo le opportune disposizioni alla ditta appaltatrice, rimaste tuttavia ineseguite; - non assume rilievo la comunicazione al Comune richiamata dal Tribunale con cui il Di Giosuè aveva dichiarato che gli impianti sarebbero stati realizzati a norma,trattandosi di atto rivolto alla P.A. per fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti, esulando la realizzazione a norma degli impianti dal suo incarico, in quanto obbligazione specifica riferibile al solo appaltatore; - in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellato Attilio Ronci, deve considerarsi tardivo, ex artt. 325, 326 cod. proc. civ., l’appello incidentale elevato da Ernesto Tamasi, Flavia Cinti, Anna Maria Cinti, Francesca Ronci, poiché ad essi la sentenza di prime cure era stata notificata dal Ronci, a mezzo del servizio postale nel domicilio ex legepresso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli, in data 03.10.2011, mentre la comparsa di costituzione con appello incidentale è stata depositata in Cancelleria il 29.03.2012, dunque tardivamente ex artt.325-326 cod. proc. civ.

3. La pronuncia veniva impugnata innanzi a questa Corte da Ernesto Tamasi, Flavia Cinti, Anna Maria Cinti con ricorso affidato a sei motivi. Nel ricorso veniva comunica to, altresì , l’intervenuto decesso di Francesca Ronci, della quale uniche eredi sono Flavia ed Anna Maria Cinti, da cui l’integrità del contraddittorio. In memoria depositata in prossimità dell’adunanza, i ricorrenti hanno dato atto del decesso di Anna Maria Cinti, intervenuto in data 14.04.2022. ResistevanoDaniele Di Giosuè e Attilio Ronci depositando separati controricorsi. Daniele Di Giosué depositava memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si de duce falsa applicazione e violazione dell'art. 141, comma 3, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 82, comma 2, R.D. n. 37/1934 (exart. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.). I ricorrenti lamentano la nullità/inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio ex legepresso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli, poiché la pronuncia impugnata non ha tenuto conto che non può essere consentita la notificazione di un atto giudiziario a persona diversa dal responsabile addetto alla Cancelleria, cioè il Cancelliere dirigente.

2. Con il secondo motivosi denuncia falsa applicazione e violazione dell'art. 141, comma 3, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 82, comma 2, R.D. n. 37/1934 (exart. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.), poiché la Corte distrettuale avrebbe dato per presupposta l’avvenuta consegna del plico raccomandato nelle mani del Cancelliere del Tribunale di Tivoli.

3. Con il terzo motivosi denuncia violazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. (ex art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.), per omessa valutazione di una prova documentale offerta dagli appellanti incidentali, ossia la busta contenente il piego raccomandato, dalla quale risulta che esso sia stato consegnato a persona sconosciuta dell’Ufficio del Protocollo del Tribunale di Tivoli. Da ciò consegue l’insussistenza delle due condizioni prescritte dalla Corte regolatrice (Cass. Sez. U, n. 9962/2010) in ordine alla validità della notifica a mezzo del servizio postale, ossia: che l’agente postale abbia consegnato il piego raccomandato all’indirizzo del destinatario; che non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 160 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.), poiché il piego raccomandato è pervenuto a persona sconosciuta dell’Ufficio Protocollo, che non lo ha poi ritualmente inoltrato alla Cancelleria del Tribunale: di talché la notificazione sarebbe avvenuta a posteriori.

5. Con il quinto motivo si denuncia falsa applicazione e violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.).Poiché esiste riscontro probatorio che l’agente postale abbia eseguito la notificazione a persona sconosciuta, detta notificazione deve considerarsi irrituale a mente dell’art. 160 cod. proc. civ. e, pertanto, la Corte territoriale ha falsamente applicato le norme rubricate.

6. I primi cinque motivi possono essere scrutinati congiuntamente, poiché tutti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui non ha riconosciuto i vizi di nullità/inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli; vizio di notifica dal quale è derivata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti. 6.1. I motivi sono fondati, nei limiti eper le ragioni che seguono. 6.2. In punto di fatto risulta che la sentenza resa dal giudice di primo grado è stata notificat a da ll’ avv.

Valerio Bernardini Betti (difensore di Attilio Ronci) in data 29.09/ , 03.10.2011 mediante il servizio postale, in Tivoli, presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Tivoli, Via Arnaldi, 19. Risulta anche che sia stata inviata la c.d. raccomandata integrativa A.R. (n. 76400878429 - 6 ), prevista dall’art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982. 6.3. In punto di diritto, r ileva la circostanza che l’atto sia stato consegnato a persona che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e presso un Ufficio non identificabile .

La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che nonostante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento del plico postale sia illeggibile, in mancanza di querela di falso essa sia valida. A sostegno della sua decisione, la corte di merito ha richiamato il principio di diritto (più volte affermato da questa Corte: Sezioni Unite n. 9962/2010, nonché, tra le tante, Cass. n. 395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del 2020) secondo ilquale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art.160 c.p.c. 6.3.1.

Senonché la giurisprudenza richiamata non si attaglia nel caso di specie nel quale la firma illeggibile non risulta apposta nello spazio dell’avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulta alcuna annotazione da parte dell’agente postale. Occorre qui ricordare che l’art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto. Di tale disposizione di legge nonha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale: - l’avviso di ri c e v imento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma; - la firma, come sopra rilevato, è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata; -l’agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella. 6.3.2.

Di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34400 del’11/12/2023, Rv. 669528 -01). 6.4.

Nel caso che ci occupa, l’assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto ed il compimento della notifica da parte dell’agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l’accoglimento dei primi cinque motivi in ordine all’ammissibilità dell’appello tardivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione,procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.

7. Con il sesto motivo si denuncia: A. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.); B. Violazione dell’art. 132, comma 2 cod. proc. civ. ed art. 118, n.

4) disp.att. cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.). La Corte d’Appello ha escluso ogni responsabilità del Di Giosué sia per quanto concerne l’incarico di Direttore dei Lavori, sia per quanto riguarda l’incarico di provvedere al conseguimento della certificazione di abitabilità da parte dei Tamasi-Cinti, fondando il suo convincimento su un capitolo di prova per interpello dal quale risulterebbe che il Di Giosuè non ha potuto esplicare l’attività relativa alla pratica amministrativa finalizzata all’ottenimento del certificato di abitabilità. I ricorrenti precisano, invece, che il D.L., per ottenere l’abitabilità, aveva presentato l’08.05.2033 al Comune di Guidonia Montecelio una perizia tecnica ove falsamente asseverava – ai fini della concessione dell’abitabilità - che l’impianto elettrico e di riscaldamento sarebbero stati localizzati nel rispetto della normativa vigente: fatti, questi , accertati dal giudice di primo grado, e non contestati in appello dal Di Giosuè.

Pertanto, la motivazione resa dalla Corte d’Appello deve essere considerata come apparente, nella parte in cui riconosce alla perizia asseverata sia il fine della concessionedell’abitabilità, sia non precisati fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti. 7.1. Il motivo è inammissibile, poiché ripropone una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La Corte d’Appello – avvalendosi delle CTU - ha escluso la responsabilità del Di Giosuè ritenendo che non avesse mai assunto l’incarico di progettare, dirigere e collaudare gli impianti tecnologici, non essendovi abilitato, la sua prestazione essendo invece limitata alla verifica della reale messa in opera degli impianti al fine di ottenere l’abitabilità; che non avesse comunque mai proceduto a portare a termine la pratica amministrativa dell’abitabilità in quanto aveva riscontrato – rappresentando tali riscontri ai Tamasi-Cinti – la non conformità degli impianti di cui si discute (v. sentenza p. 10, 1° capoverso).

Né avrebbe rilievo ostativo – osserva la Co rte - la comunicazione al Comune con cui aveva dichiarato che gli impianti erano stati realizzati a norma «trattandosi di atto rivolto alla P.A. per fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti», ossia il solo e unico scopo di integrare la denuncia di inizio attività, essendo incorsa una variante in corso d’opera. Tanto basta ad escludere la sussistenza delle condizioni per poter parlare di motivazione apparente, dovendosi ritenere rispettato il «minimo costituzionale»(per tutte:

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). E’ utile ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01 ; Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 –01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016).

8. In definitiva, il Collegio – decidendo sul ricorso – cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso nei limiti di cui in motivazione