Cassation court quashes appeal dismissal due to improper integration of contradictory proceedings against a closed bankruptcy estate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Court's dismissal of the appeal because it failed to integrate contradictory proceedings against a bankrupt estate that had been closed years prior. The appellant argued the bankruptcy closure rendered the integration order illegitimate, while the opposing party contended the appellant could have produced the closure decree earlier. The court ruled that documents proving the nullity of the second-instance judgment are admissible in cassation, establishing that the appeal was invalid due to a radical procedural defect regarding the existence of the necessary party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372, co. 1 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The nullity of a judgment arising from a radical procedural defect, such as the absence of a necessary party due to the closure of a bankruptcy, is admissible for review in cassation even if the proof was submitted only at the third instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.32796/2019 R.G. proposto da: CINQUEGRANA GIUSEPPE, c.f. CNQGPP43S15A483G, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Plazza e dall’avv. Salvatore Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale salvatore.perrotta70@avvocatismcv.it e riccardo.plazza@avvocatismcv.it ricorrente contro MOZZILLO IDA CARMELA, c.f. MZZDRM50M63G130N, in proprio e in qualità di erede di Giovanni Conte, CONNEX S.R.L., c.f. 034850550631, in persona del legale rappresentante pro tempore Ida Carmela Mozzillo, CONTE MAURIZIO, c.f. CNTMRZ75M28B963B, CONTE ANTONIO, c.f.
CNTNTN78A15B963R, in qualità di eredi di Giovanni Conte, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Pastena e dall’avv. Vincenzo Pastena, elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. Lanfranco Cugini nel suo studio in viale Roma n. 11 controricorrenti avverso la sentenza n. 2379/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 3-5-2019, OGGETTO: distanze legali R.G.32796/2019 C.C. 5-6-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-6- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato in data 11-10-2000 Atellana Auto s.r.l., Ida Carmela Mozzillo e Giovanni Conte hanno convenuto avanti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa Giuseppe Cinquegrana, lamentando che lo stesso aveva costruito un muro lungo il confine del terreno di loro proprietà in comune di S. Arpino, censito al N.C.T. al fg. 4 particelle 640 e 382, occupando una striscia di terreno di loro proprietà; hanno chiesto che, accertata l’illegittima occupazione di mq. 474,92, ne fosse ordinato il rilascio, con condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni.
Si è costituito Giuseppe Cinquegrana, dichiarando che il muro era stato costruito prima del 25-2-1977, data in cui egli aveva acquistato il terreno e gli era stato trasferito il possesso anche della striscia di terreno oggetto della domanda; ha chiesto che fosse rigettata la domanda e in via riconvenzionale che fosse accertato l’acquisto della proprietà per usucapione a suo favore. All’udienza del 19-9-2004 si è costituita la curatela del fallimento di Giuseppe Cinquegrana, il quale era stato dichiarato fallito dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere con sentenza n. 1754/2001.
Con sentenza n. 540/2011 depositata il 3-8-2011 il Tribunale ha condannato Giuseppe Cinquegrana al rilascio di mq. 366,426 a favore di Atellana Auto s.r.l.e al rilascio di mq. 108,5 a favore di Giovanni Conte e Ida Carmela Mozzillo, previo abbattimento del muro; ha rigettato le altre domande. 2.Ha proposto appello Giuseppe Cinquegrana, dichiarando di agire in proprio, in quanto il giudice delegato al fallimento con decreto in data 7-11-2011 aveva dispensato il curatore fallimentare dall’impugnazione e aveva lasciato tale eventualità nella disponibilità della parte in proprio; non si sono costituiti gli appellati Atella Auto s.r.l., Giovanni Conte e Ida Carmela Mozzillo.
La Corte d’appello di Napolicon sentenza n. 2379/2019 pubblicata il 3-5-2019 ha rilevato che con ordinanza del 30 - 11 - 2018 aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento di Giuseppe Cinquegrana, l’appellante non aveva ottemperato all’ordine e alle udienze del 15 - 2 - 2019 e dell’8 - 3 - 2019 non aveva dedotto alcunché relativamente al provvedimento o alle ragioni che ne avevano impedito l’ottemperanza; di conseguenza ha dichiarato ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. l’inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio. 3.Avverso la sentenza Giuseppe Cinquegrana ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
Ida Carmela Mozzillo, in proprio, in qualità di erede di Giovanni Conte e in qualità di legale rappresentante di Connex s.r.l.,già Atellana Auto s.r.l., Maurizio Conte e Antonio Conte quali eredi di Giovanni Conte hanno resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 14766/2021 della Sesta Sezione sottosezione seconda è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo e di secondo grado. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e in prossimità dell’adunanza del 5 - 6-2024entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativ a .
All’esito della camera di consiglio la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “ error in iudicando in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” e sostiene l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio, in quanto il procuratore dell’appellante all’udienza del 15-2-2019 successiva a quella di emissione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio aveva fatto presente verbalmente al Collegio che il fallimento era già stato chiuso e perciò aveva chiesto l’assegnazione della causa in decisione; rileva che la ricostruzione è coerente con il fatto che sia all’udienza del 15-2-2019 che all’udienza dell’8-3-2019 il Collegio non aveva rilevato alcunché sulla mancata integrazione del contraddittorio, produce il decreto di chiusura del fallimento emesso in data 19-7-2016 ed evidenzia come non possa sorgere alcun dubbio sul fatto che non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un fallimento chiuso da oltre tre anni. 2.Il motivo è fondato.
Dal decreto di chiusura del fallimento prodotto del ricorrente unitamente al ricorso risulta che il fallimento di Giuseppe Cinquegrana era stato chiuso già in data 19-7-2016. Quindi, allorché la Corte d’appello ha emesso l’ordine di integrazione del contraddittorio con ordinanza del 30-11-2018, il fallimento era già stato chiuso da oltre due anni, per questo l’ordine era stato illegittimamente emesso e il vizio si è riverberato sulla successiva sentenza ; infatti, la sentenza della Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello per non avere dato seguito a un ordine di integrazione del contraddittorio che non poteva essere eseguito, in quanto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente.
Diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, n on rileva il dato che il ricorrente abbia dimostrato la chiusura del fallimento solo con il ricorso per cassazione, producendo il relativo decreto di chiusura del fallimento che avrebbe potuto depositare anche nel corso del giudizio di secondo grado ; ciò perché la pro duzione è ammissibile ai sensi dell’art. 372 co.1 cod. proc. civ., in quanto riguarda la nullità della sentenza impugnata. Infatti la nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., è ammissibile il deposito di documenti in cassazione non è solo quella derivante da vizi propri della sentenza, ma anche quella originata in via riflessa da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti e del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determini la nullità degli atti processuali compiuti (Cass.
Sez. 3 20-10-2023n. 29221 Rv. 669025- 01 , Cass. Sez. L 29 - 9-1998 n. 9733 Rv. 519254-01). Nella fattispecie vi è stato vizio radicale attinente all’identificazione dei soggetti necessari del giudizio di appello, in quanto la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto non più esistente. 3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto da Giuseppe Cinquegrana.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese de