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Ordinanza Interlocutoria — n. 15989/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation suspends appeal proceedings due to pending settlement negotiations between condominium owners and heirs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted the applicants' request to suspend the appeal proceedings against the Second Instance Court's judgment. The heirs of Paolo Di Palo challenged the lower court's refusal to recognize their short and ordinary prescription claims regarding terrace ownership. The Court decided to pause the case because both parties confirmed ongoing negotiations for a negotiated settlement of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: When parties demonstrate a genuine intent to settle the dispute through negotiations, the Court of Cassation may suspend proceedings to allow for a negotiated resolution.

Parole chiave

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suspension of proceedings negotiated settlement condominium ownership prescription claims Cassation procedure acquisto del possesso azione di manutenzione prescrizione acquisitiva ordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 383 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
art. 1159 c.c
In via subordinata fecevalere l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.o quella ordinaria.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso 9231/2018 proposto da: Maffettone Laura, Di Palo Giulia, difesedall'avvocato Giuseppe della Pietra e domiciliatea Roma presso lo studio dell’avvocato Marco Annecchino ; -ricorrenti- contro Condominio Via Chiatamone 60/BNapoli, dife s o d all’avvocato Giuseppe Di Gennaro e domiciliatoa Roma presso lo studio dell’avvocato Massimo An- gelini; -controricorrente- Spasiano Maria Carmen, Di Lorenzo Emanuela, Compagna Pietro, Compa- gna Luigi, Savarese Silvana, Claar Angela, Marino Vittoria, Fiorillo Fabrizia, Sorvillo Eugenio, Ingarami Carlo, Sozio Annunziata, Bagdadopulos Marian- gela, Mazza Alberto, Resi Stefania, Russo Fulvia, Russo Eric, De Tilla Anna, Grilli Luigi, Risolo Ernesto, Capone Emilia, Ingarami Mario, Portico Annama- ria, Compagna Annamaria, Scarano Diego, Mazio Sergio, Di Luggo Rug- giero, Brancaccio Renata, Letticino Wanda, Auricchio Clara, Lloyd Adriatico Spa, Portico Vincenzo, Portico Mario, Cannaviello Francesco Maria, Canna- viello Fabrizio Maria, Di Palo Francesca Romana, Fiore Gianmarco, De 2di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est.

Miranda Corrado, De Miranda Gabriella, Spasiano Ferdinando, Boscia Pom- pilio, Onorato Maria Maddalena, Fiorillo Giampiero, Baldi Tullia, Immobiliare Cedi Spa, De Miranda Renato, De Miranda Gabriella, Boccia Paola, Letticino Elvetia, Letticino Gennaro, Iuzzolino Roberto, Savarese Lidia, Mangia Ugo, Fiore Salvatore, Carità Bonifacio Amelia, Scarano Clorinda, Telese Luisa Paola. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 746/2017 de l 17/02/2017. Uditala relazione de l consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel 1991 il Condominio convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la condo- mina Anna Rosa Di Staso Vitolo perottenere al condanna al rilascio della zona della terrazza occupata dalla veranda e alla riduzione in pristino.

La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva per aver venduto (dopo la trascrizione della domanda giudiziale) il proprio appartamento a Paolo Di Palo. Disposta l’integrazione del contraddittorio, questi, costituitosi, domandò invia riconvenzionale l’accertamento della proprietà esclusiva delle terrazze a livello annesse all’appartamento, allegando che la dante causa nel 1972 aveva acquistato l’appartamento e le terrazze dal costruttore dell’intero im- mobile. In via subordinata fecevalere l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.o quella ordinaria.

In primo grado, rigettata la riconvenzionale, vennero accolte le domande dell’attore con compensazione delle spese. La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla parte soccombente, dopo la rico- struzione per quanto possibile dei fascicoli di causa di ambo i gradi andati smarriti, confermòla pronuncia di primo grado (previa integrazione del con- traddittorio nei confronti di altri condomini e di un’altra figlia del convenuto, erede testamentaria). 3di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est. Ricorronoin cassazione le eredi del Di Paolo con quattro motivi, illustrati da memorie.

Resiste la parte attrice con controricorso e memorie. Il primo motivo (p.

7) denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 832, 948, 1117 c.c. e 102, 331, 354, 383 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di integrare il contraddittorio nei confronti di ogni con- domino a fronte della domanda riconvenzionale. Il secondo motivo (p.

10) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1176, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1159, 2643, 2644, 2652, 2653, 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso che in capo alla parte con- venutafosse maturata l'usucapione abbreviata. Il terzo motivo (p.

23) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158, 1164 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di appello ritenuto necessaria la prova dell'interversio possessionis, escludendo così che fosse maturata l’usuca- pione ordinariain capo alla parte convenuta. Il quarto motivo (p.

27) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1102, 1117, 1118, 11 20, 1122, 1127 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 101 co. 2 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenutoillegittima l’apposi- zione di veranda sulla terrazza, negando che ciò costituisca una legittima modalità d'impiego della terrazza. Con istanza depositata in prossimità dell’adunanza camerale, lericorrenti hanno chiestodi rinviare di qualche mese la decisione del ricorso, poiché sono in corso trattative tra le parti per la composizione negoziale della con- troversia.

Tale circostanza è confermata in memoria dal Condominio con- troricorrente, cheha precisato di aver sottoposto alle ricorrenti una propo- sta di conciliazionee ha dichiarato di rimette rsi, sul rinvio, alle determina- zioni della Corte. 4di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est. Il Collegio accoglie l’istanza del le ricorrent i e rinvia a nuovo ruolo , con rifissazione entro la fine mese di ottobre 2024 della nuova adunanza came- raleper la trattazione e decisione, in ogni caso, del ricorso .

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo , con fissazione entro la fine del mese di ottobre 2024 della