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Ordinanza — n. 15980/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes a collegial order for nullity due to lack of president's signature and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court accepted the first ground of appeal, ruling that the lower tribunal's order was null because it lacked the signature of the collegium president. While the remaining arguments regarding procedural violations were deemed absorbed, the defective order was quashed and the case remanded to a different composition of the Macerata tribunal. The court held that such orders, despite their form, possess substantive res judicata effects and require strict adherence to signature formalities.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 3 c.p.c.; Art. 161, comma 1 c.p.c.; Art. 134 c.p.c.: A collegial order pronounced outside of session is null if not signed by the president of the collegium, requiring cassation and remand for a new decision.

Parole chiave

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nullity of collegial order signature formalities president of collegium res judicata effect remand to tribunal procedural nullity cassation quashing cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 3 c.p.c.
Art. 161, comma 1 c.p.c.
Art. 134 c.p.c.
L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
FATTI DI CAUSA La controversia trae origine dal ricorso, proposto ex art. 14 del D.lgs.
articoli 132, comma 3 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli articoli 132, comma 3 c.p.c e 161 comma 1 c.p.c.
articoli 14 d.lgs. 150/2011
Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi con i quali si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 14 d.lgs. 150/2011 e art.
art. 276 c.p
150/2011 e art. 276 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026
150 del 2011 nella formulazione precedente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026).
Cass.8817/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23859/2022 R.G. proposto da: ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA via Bazzoni n. 1, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO (ZCCCRD44M05B474J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CACIORGNA JOLANDA -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MACERATA n. 2735/2020 depositata il 06/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La controversia trae origine dal ricorso, proposto ex art. 14 del D.lgs. n.150 del 2011, dall'Avv.

Corrado Zucconi Galli Fonseca nei confronti di Jolanda Caciorgna, al fine di sentirla condannare al pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in suo favore in un giudizio civile. Si costituì Jolanda Caciorgna ed eccepì, in via preliminare, la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2956, n. 2 c.c.; nel merito, chiese il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 6.7.2022, rigettò la domanda. Propone ricorso per cassazione l'avvocato Zucconi Galli Fonseca sulla base di tre motivi. Caciorgna Jolanda è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli articoli 132, comma 3 c.p.c e 161 comma 1 c.p.c. perché sottoscritta con firma digitale dal solo giudice relatore e non anche dal presidente del collegio. Il motivo è fondato. L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

L’ordinanza collegiale, ex art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 nella formulazione precedente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026). Si tratta del provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. Nel caso di specie, l’ordinanza è nulla perché sottoscritta con firma digitale dal solo Giudice relatore e non dal Presidente.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e, convertendosi il vizio di nullità in motivo di impugnazione, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia dell’ordinanza (Cass.8817/2017). Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi con i quali si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 14 d.lgs. 150/2011 e art. 276 c.p.c. (per assenza della trattazione collegiale) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 5 marzo